La riforma dell'istruzione superiore attuata con R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (riforma Gentile) prevede, tra le autorità accademiche, il Senato accademico, che eredita composizione e competenze del Consiglio accademico. Il Senato accademico è composto dal rettore in carica, dal rettore appena cessato, dai presidi delle Facoltà e dai direttori delle Scuole.
La riforma dell'istruzione superiore attuata con R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (riforma Gentile) prevede, tra le autorità accademiche, il Consiglio di amministrazione, a cui "spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università" (art. 7). Il Consiglio di amministrazione è composto dal rettore, da due componenti eletti dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili dell'Università, da due rappresentanti del Governo, l'intendente di Finanza della Provincia e l'altro scelto dal ministro tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso l'Università.
Sono inoltre presenti: l'estratto del verbale della seduta del 18 dicembre 1945 del Consiglio della Facoltà di Economia e commercio; corrispondenza relativa al pagamento di lavori straordinari a personale del Laboratorio di Economia politica e dell'istituto di Economia tecnico industriale; copia della "Convenzione fra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la R. Università di Torino per l'istituzione di un Centro di studio sull'accrescimento e sulla senescenza degli organismi"; corrispondenza relativa al pagamento di lavori di riparazione da eseguire all'Istituto Angelo Mosso sul Monte Rosa.
Nella seduta del 27 aprile 1934 il Consiglio di Amministrazione autorizza spesa di £ 20.000 per nuovo ritratto a olio del re. Si tratta del quadro dipinto da Giacomo Grosso, destinato all'aula magna.Con rubrica.
Il capo III "Delle Segreterie delle Università" del R.D. 4 luglio 1857 "Nuovo regolamento per le attribuzioni dei rettori, vice-rettori, dei presidi e consigli delle Facoltà e delle segreterie delle Università del Regno" (artt. 43-51) prevede l'esistenza di un segretario, di "sostituiti segretari delle Facoltà" e dell'economo operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari a cui si riferiscono". Tra i registri la cui tenuta spetta al segretario figurano: "1° Protocollo per registrarvi il sunto delle lettere o delle domande che non si riferiscono ai protocolli speciali delle Facoltà [...]; 2° Registro per copiare in esteso le note ed i decreti ministeriali [...]; 5° Registro per trascrivervi le intimazioni dei concorsi, gli avvisi e gli ordini che si pubblicano nell'Università o nella gazzetta ufficiale [...]." La stessa organizzazione è prevista nel capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281). A partire dal 1929 è attestata la registrazione e archiviazione in serie separata della corrispondenza ritenuta riservata.