Stampa l'anteprima Chiudi

Risultati 187

Descrizione archivistica
Università degli Studi di Torino Sottoserie
Stampa l'anteprima Vedere:

6 risultati con oggetti digitali Mostra i risultati con gli oggetti digitali

Verbali degli esami privati

A decorrere dal 1831 cessa di essere verbalizzata nella presente serie la totalità degli esami privati. Viene effettuata su registri comuni alle due Facoltà di Medicina e di Chirurgia la registrazione di esami comuni ai due percorsi.

Verbali degli esami speciali

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142).

Esami generali 1860-76

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". Il Regolamento particolare per gli studi della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 31 ottobre 1860, n. 4383 specifica che il secondo esame si debba svolgere sulle Cliniche speciali, ove presenti (art. 19, comma 2) e che l'argomento della dissertazione nel terzo esame possa essere scelto liberamente e che le tesi siano dieci, di cui sei relative a materie su cui vertono gli esami speciali e due concernenti la Patologia speciale (ibidem, commi 3 e 4). Il successivo Regolamento della Facoltà medico-chirurgica del 14 settembre 1862 conferma la durata di sei anni e prevede che il titolo dottorale si consegua, dopo aver superato tutti gli esami speciali, in un unico esame finale, consistente in: "1° Nel presentare due storie complete di due malattie, una chirurgica, l'altra medica, le quali dovranno portare il visto dei curanti rispettivi; 2° In una dissertazione sopra un tema pratico medico-chirurgico; 3° Nelle interrogazioni sulle due storie medico-chirurgiche e sulla dissertazione [...]" (art. 12). Ulteriori modifiche all'articolazione degli esami sono introdotte dal Regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 23 ottobre 1865, n. 2584. Il conseguimento del titolo, al termine del sesto anno e previo superamento di tutti gli esami speciali, è condizionato al superamento di due esami, di cui uno, indispensabile per proseguire nel biennio finale, alla fine del quarto anno, consistente "in una dissertazione scritta sopra un tema estratto a sorte ed in un esame orale successivo" (art. 7), un altro finale sugli studi clinici e pratici.

Verbali degli esami di promozione, licenza e laurea per gruppi di materie

Il Regolamento per la Facoltà medica allegato al Regolamento generale approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434 conferma la durata del corso in sei anni e prevede "tre esami biennali: il primo di promozione, il secondo di licenza, il terzo pel conseguimento del diploma di libero esercizio" (art. 7). L'esame di promozione, al termine del primo biennio, verteva sulla materie oggetto di insegnamento e poteva essere dato anche in due sedute, una alla fine del primo e l'altra alla fine del secondo anno (artt. 9-10). Dopo altri due anni è previsto l'esame di licenza, orale e pratico (artt. 11 e 12). L'esame di laurea, da sostenere al termine di un ulteriore biennio, consisteva in una prova sul cadavere e in due prove cliniche. Si trattava di un'operazione chirurgica su cadavere e di una necroscopia "dettandone il processo verbale", seguita da interrogazione (art. 16). Ciascuna delle prove cliniche consisteva nell'esame di quattro ammalati non ancora sottoposti a cure, su cui il candidato doveva formulare il proprio "giudizio diagnostico, prognostico e curativo" (artt. 20). Al termine delle tre prove le tre sotto-commissioni si riunivano per proclamare il candidato dottore, con voto finale derivato dalla somma dei tre già dati.

Registri della carriera scolastica

Nei registri sono indicati: dati anagrafici dello studente, data di immatricolazione, il numero del registro di matricola, le tasse riferite a ciascun anno di corso, i corsi e gli insegnanti, gli esami sostenuti con le relative votazioni.

Verbali degli esami per il conferimento delle patenti di agrimensore, misuratore, maestro de' conti, architetto civile e idraulico

Registri manoscritti con rubrica finale.
Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedono (titolo XI) che "tutti i pubblici Misuratori, Architetti e Maestri de' Conti, che vorranno esser'ammessi ad esercitare in avvenire alcuna di quest'Arti, dovranno essere esaminati, ed approvati da uno de' Professori di Matematica" (appartenenti al Collegio delle Arti). Per gli abitanti "di là da'Monti, e Colli, come altresì nelle Provincie" l'esame si svolge davanti ad esperti individuati dal Magistrato della Riforma in loco, ma la successiva spedizione della patente avviene da parte del segretario dell'Università. Non è ancora prevista la frequenza a specifici corsi.
Il Regio Biglietto del 9 marzo 1762 oltre a prevedere che gli esami si svolgano solo a Torino, richiede agli agrimensori, prima di presentarsi agli esami, una pratica di due anni sotto un agrimensore approvato dalla Riforma, ai misuratori una pratica di tre anni. Agli aspiranti architetti civili è richiesta la frequenza al corso di Geometria speculativa e pratica e di Meccanica; agli architetti idraulici la frequenza a "un corso compito di Matematica, cominciando dalla Geometria".
Queste disposizioni sono confermate nelle Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1772 (titolo XIV), dalle quali si evince (tit. III, capo IV, art. 5) che "il corso intero di Matematica" richiesto agli architetti idraulici si compiva in cinque anni.

Protocolli T.S.L.

I registri sono strutturati in finche prive di intestazione. Sono riportati il numero e la data di registrazione della istanza in arrivo, un'ampia descizione del suo contenuto e un riassunto delle tappe successive del procedimento a cui l'istanza dà l'avvio. Salvo rare eccezioni sono riportate due registrazioni per pagina. Con rubrica.

Verbali degli esami privati di matematica e architettura (1847-61)

Con rubrica.
Il R.D. 4 novembre 1851 n. 1284 contenente il Regolamento provvisorio per la Facoltà di Scienze fisiche e matematiche conferma la disciplina previgente per quel che concerne i "corsi quadriennali degli aspiranti al grado di Ingegnere idraulico e di Architetto civile", normati dal Manifesto del Magistrato della Riforma del 4 ottobre 1847, che prevede una durata di quattro anni per i corsi di Matematica e Architettura, con esami privati alla fine di ciascun anno e un esame pubblico finale per conseguire la qualifica rispettivamente di ingegnere idraulico e architetto civile.

Verbali degli esami privati e pubblici di Scienze fisiche e matematiche

Con rubrica.
Il R.D. 4 novembre 1851 n. 1284 contenente il Regolamento provvisorio per la Facoltà di Scienze fisiche e matematiche disciplina i corsi quadriennali per gli aspiranti al professorato di Fisica e Geometria e di Storia naturale nelle scuole secondarie (artt. 12-23). Alla fine di ciascun anno gli studenti devono superare esami privati sulle materie oggetto di studio e un esame pubblico finale, superato il quale otterranno il titolo rispettivamente di dottore in Fisica e di dottore in Scienze naturali. Il titolo di dottore in Scienze fisiche spetterà a chi consegua entrambi i titoli.
Il successivo Regolamento degli studi della Classe di Scienze fisiche nella Università di Torino, approvato con R.D. 17 settembre 1856 n. 1848 prevede tre corsi: in Fisica, in Storia naturale, in Chimica. Permane la scansione in esami da sostenere alla fine di ciascun anno di corso ed esame pubblico finale per il conseguimento del titolo.

Verbali degli esami speciali 1862-1880

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati: "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142). Entra in maggiore dettaglio il "Regolamento universitario" approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373 (artt. 223-275). Si riscontrano cambiamenti nel numero e nella denominazione degli esami previsti per i diversi corsi di studio tra il 1862 e il 1876 (cfr. gli artt. 6-7 del "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, gli artt. 3-4 del "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 e gli artt. 2-6 del "Regolamento speciale per la Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali", approvato con R.D.8 ottobre 1876 n. 3434 .
Registri prestampati per la verbalizzazione di due esami per pagina, compilati con i seguenti dati: Facoltà (in alto al centro); cognome e nome del candidato; materia d'esame; data; luogo di nascita del candidato; trattati esposti; votazione conseguita. Ciascun verbale è sottoscritto in originale dal presidente di commissione e da due professori componenti la stessa e vistato dal segretario della Facoltà. Con rubrica.

Verbali degli esami generali di laurea

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 28 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte schiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, stabilisce (art. 1) che gli studi compiuti nella Facoltà possano condurre a quattro lauree: nelle scienze matematiche pure; nelle scienze fisico-matematiche, nelle scienze fisico-chimiche, in storia naturale. Alla fine dei quattro anni di corso è previsto l'esame di laurea, il quale consiste "in una dissertazione e in un esame orale sulle materie attinenti al tema della dissertazione" (art. 12). E' previsto (art. 17) che, previo il superamento degli esami speciali dei primi due anni, lo studente possa ottenere dalla Segretaria il Diploma di Baccelliere; previo il superamento degli esami speciali dei primi tre anni il Diploma di Licenza, il quale "apre l'adito alle scuole di applicazione per gli ingegneri ed alle pratiche per ottenere il diploma di ingegnere" (art. 18).
Il successivo "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 prevede che la Facoltà conferisca la licenza in Scienze matematiche e fisiche e la licenza in Scienze naturali, dopo un biennio di studi e il superamento dell'esame di licenza, in due sedute (artt. 4 e 9). La licenza fisico-matematica vale per l'immissione alle scuole di applicazione e per il proseguimento degli studi per il conseguimento delle laurea in Matematica, in Fisica e in Chimica. La licenza in Scienze naturali dà "adito agli studi per le lauree in Scienze naturali e in Chimica" (art. 12). "L'esame di laurea consiste: - per la Matematica 1. in una conferenza sull'argomento della Memoria; 2. in un esame orale ... sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio. ... - per la Fisica, per la Chimica, per le Scienze naturali: 1. in una prova pratica di fisica e di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato ...; 2. in un esame orale ... non solo sulla materia da cui fu estratto il soggetto della prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio" (art. 19).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica

Risultati da 61 a 80 di 187