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Descrizione archivistica
Università degli Studi di Torino Sottoserie
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Verbali degli esami per il conferimento delle patenti di agrimensore, misuratore, maestro de' conti, architetto civile e idraulico

Registri manoscritti con rubrica finale.
Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedono (titolo XI) che "tutti i pubblici Misuratori, Architetti e Maestri de' Conti, che vorranno esser'ammessi ad esercitare in avvenire alcuna di quest'Arti, dovranno essere esaminati, ed approvati da uno de' Professori di Matematica" (appartenenti al Collegio delle Arti). Per gli abitanti "di là da'Monti, e Colli, come altresì nelle Provincie" l'esame si svolge davanti ad esperti individuati dal Magistrato della Riforma in loco, ma la successiva spedizione della patente avviene da parte del segretario dell'Università. Non è ancora prevista la frequenza a specifici corsi.
Il Regio Biglietto del 9 marzo 1762 oltre a prevedere che gli esami si svolgano solo a Torino, richiede agli agrimensori, prima di presentarsi agli esami, una pratica di due anni sotto un agrimensore approvato dalla Riforma, ai misuratori una pratica di tre anni. Agli aspiranti architetti civili è richiesta la frequenza al corso di Geometria speculativa e pratica e di Meccanica; agli architetti idraulici la frequenza a "un corso compito di Matematica, cominciando dalla Geometria".
Queste disposizioni sono confermate nelle Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1772 (titolo XIV), dalle quali si evince (tit. III, capo IV, art. 5) che "il corso intero di Matematica" richiesto agli architetti idraulici si compiva in cinque anni.

Verbali degli esami privati e pubblici di Matematica e Architettura e per agrimensore e misuratore

Il Manifesto del Magistrato della Riforma sopra gli studi del 3 ottobre 1822 prevede una durata di quattro anni per il corso di Matematica ed idraulica, per gli aspiranti al titolo di ingegnere idraulico, di tre per il corso di Architettura civile (quattro dal 1834), per gli aspiranti al titolo di architetto civile. Dopo aver superato gli esami privati dei primi tre anni, alla fine del quarto anno gli studenti di Matematica sono ammessi all'esame pubblico, consistente in "uno scritto ragionato ... accompagnato dagli opportuni calcoli e disegni". Se approvati, ottengono il titolo di ingegnere idraulico. Gli studenti di Architettura civile, dopo un primo anno ed esame analogo agli studenti di Matematica. "frequenteranno la scuola d'architettura civile". Già alla fine del terzo anno è previsto "un lavoro coi disegni regolari sugli ordini architettonici sopra il tema che gli avrà assegnato il professore di architettura". Al termine del quarto anno lo studente è ammesso all'esame di Architettura civile, consistente in una "invenzione architettonica su di un tema proposto in iscritto dal professore di Architettura". Se approvato, ottiene il titolo di architetto civile (cfr. Raccolta dei sovrani provvedimenti relativi agli studenti, al corso scolastico, ai gradi accademici..., Torino, Stamperia Reale, 1839, pp. 97-109).
Il Manifesto del Magistrato della Riforma del 4 ottobre 1847 conferma in quattro anni la durata dei corsi di Matematica e Architettura, con esami privati alla fine di ciascun anno e un esame pubblico finale per conseguire la qualifica rispettivamente di ingegnere idraulico e architetto civile. E' prevista la possibilità di passare da un corso all'altro, a patto di sostenere gli esami dovuti. Gli ingegneri idraulici possono sostenere l'esame di architetto civile trascorsi tre mesi, senza dover seguire ulteriori corsi. Gli architetti civili possono sostenere l'esame per ingegnere idraulico "dopo aver frequentato per un anno la scuola d'Idraulica ed aver sostenuto un esame privato sulla Analisi e sulla Meccanica" (art. 31).
La verbalizzazione degli esami pubblici per il conseguimento dei titoli di architetto civile e di ingegnere idraulico si interrompe nel 1846 (p. 222 del registro con segnatura SC. LETT.- Esami Mat. Arch. 1845-47 http://atom.unito.it/index.php/esami-di-matematica-di-architettura-misuratori-e-agrimensori-2) e non risultano conservati registri dedicati alla verbalizzazione di questi soli esami.
Registri con rubrica.

Verbali degli esami generali di laurea

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 28 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte schiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, stabilisce (art. 1) che gli studi compiuti nella Facoltà possano condurre a quattro lauree: nelle scienze matematiche pure; nelle scienze fisico-matematiche, nelle scienze fisico-chimiche, in storia naturale. Alla fine dei quattro anni di corso è previsto l'esame di laurea, il quale consiste "in una dissertazione e in un esame orale sulle materie attinenti al tema della dissertazione" (art. 12). E' previsto (art. 17) che, previo il superamento degli esami speciali dei primi due anni, lo studente possa ottenere dalla Segretaria il Diploma di Baccelliere; previo il superamento degli esami speciali dei primi tre anni il Diploma di Licenza, il quale "apre l'adito alle scuole di applicazione per gli ingegneri ed alle pratiche per ottenere il diploma di ingegnere" (art. 18).
Il successivo "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 prevede che la Facoltà conferisca la licenza in Scienze matematiche e fisiche e la licenza in Scienze naturali, dopo un biennio di studi e il superamento dell'esame di licenza, in due sedute (artt. 4 e 9). La licenza fisico-matematica vale per l'immissione alle scuole di applicazione e per il proseguimento degli studi per il conseguimento delle laurea in Matematica, in Fisica e in Chimica. La licenza in Scienze naturali dà "adito agli studi per le lauree in Scienze naturali e in Chimica" (art. 12). "L'esame di laurea consiste: - per la Matematica 1. in una conferenza sull'argomento della Memoria; 2. in un esame orale ... sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio. ... - per la Fisica, per la Chimica, per le Scienze naturali: 1. in una prova pratica di fisica e di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato ...; 2. in un esame orale ... non solo sulla materia da cui fu estratto il soggetto della prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio" (art. 19).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica

Verbali degli esami privati e pubblici di Scienze fisiche e matematiche

Con rubrica.
Il R.D. 4 novembre 1851 n. 1284 contenente il Regolamento provvisorio per la Facoltà di Scienze fisiche e matematiche disciplina i corsi quadriennali per gli aspiranti al professorato di Fisica e Geometria e di Storia naturale nelle scuole secondarie (artt. 12-23). Alla fine di ciascun anno gli studenti devono superare esami privati sulle materie oggetto di studio e un esame pubblico finale, superato il quale otterranno il titolo rispettivamente di dottore in Fisica e di dottore in Scienze naturali. Il titolo di dottore in Scienze fisiche spetterà a chi consegua entrambi i titoli.
Il successivo Regolamento degli studi della Classe di Scienze fisiche nella Università di Torino, approvato con R.D. 17 settembre 1856 n. 1848 prevede tre corsi: in Fisica, in Storia naturale, in Chimica. Permane la scansione in esami da sostenere alla fine di ciascun anno di corso ed esame pubblico finale per il conseguimento del titolo.

Verbali degli esami di promozione, licenza e laurea per gruppi di materie

Il "Regolamento generale degli studi universitari nel Regno" approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434 prevede esami di promozione, di licenza e di laurea (art. 24). Il "Regolamento speciale per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali" ad esso allegato specifica quali siano le discipline oggetto dell'esame per il conseguimento della licenza nelle Scienze matematiche e fisiche e della licenza in Scienze naturali e i rispettivi raggruppamenti di materie, tre nel primo, due nel secondo caso (art. 9).
"L'esame di laurea consiste: - per la Matematica 1. in una conferenza sull'argomento della memoria; 2. in un esame orale ... sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio. ... - per la Fisica, per la Chimica, per le Scienze naturali: 1. in una prova pratica rispettivamente di fisica, di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato ...; 2. in un esame orale ... non solo sulla materia cui si riferiva la prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio" (art. 19).
I registri degli esami di licenza conservati verbalizzano esami sulle singole discipline o su gruppi non conformi a quanto previsto dal Regolamento della Facoltà. E' presente un verbale, in cui non risultano compilati i campi tipologia di esame e gruppo, bensì materie, data e ora dell'esame, cognome e nome, paternità, luogo di nascita, durata dell'esame, nome dell'esaminatore e votazione conseguita nella singola o nelle due materie oggetto dell'esame. I verbali sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione.
Nei registri degli esami di laurea risulta la votazione conseguita in ciascuna delle materie oggetto dell'esame, dalla cui somma scaturisce il punteggio con cui è conseguita la laurea. Con rubrica.

Verbali degli esami privati di matematica e architettura (1847-61)

Con rubrica.
Il R.D. 4 novembre 1851 n. 1284 contenente il Regolamento provvisorio per la Facoltà di Scienze fisiche e matematiche conferma la disciplina previgente per quel che concerne i "corsi quadriennali degli aspiranti al grado di Ingegnere idraulico e di Architetto civile", normati dal Manifesto del Magistrato della Riforma del 4 ottobre 1847, che prevede una durata di quattro anni per i corsi di Matematica e Architettura, con esami privati alla fine di ciascun anno e un esame pubblico finale per conseguire la qualifica rispettivamente di ingegnere idraulico e architetto civile.

Verbali degli esami speciali 1862-1880

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati: "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142). Entra in maggiore dettaglio il "Regolamento universitario" approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373 (artt. 223-275). Si riscontrano cambiamenti nel numero e nella denominazione degli esami previsti per i diversi corsi di studio tra il 1862 e il 1876 (cfr. gli artt. 6-7 del "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, gli artt. 3-4 del "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 e gli artt. 2-6 del "Regolamento speciale per la Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali", approvato con R.D.8 ottobre 1876 n. 3434 .
Registri prestampati per la verbalizzazione di due esami per pagina, compilati con i seguenti dati: Facoltà (in alto al centro); cognome e nome del candidato; materia d'esame; data; luogo di nascita del candidato; trattati esposti; votazione conseguita. Ciascun verbale è sottoscritto in originale dal presidente di commissione e da due professori componenti la stessa e vistato dal segretario della Facoltà. Con rubrica.

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