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Domande di iscrizione

Gli arrt. 1-6 del "Regolamento disciplinare delle Università degli Studii" approvato con R.D. 16 ottobre 1848, n. 831, descrivono puntualmente le modalità di iscrizione sui registri della rassegna, nonché attestati e certificati che gli studenti erano tenuti a presentare e che risultano infatti conservati: diploma di Magistero o, nel caso in cui tale grado non fosse prescritto, "gli attestati di tutti degli studii fatti nelle scuole secondarie, e de' rispettivi esami voluti per l'ammessione a que' corsi."; certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità municipale nel caso "fosse trascorso un tempo eccedente i quattro mesi" dalla data di conseguimento dei titoli predetti. Nella quasi totalità dei casi sono conservati solo gli allegati privi dell'istanza.

Carteggio ordinato per mittente

  • IT ASUT CASTELNUOVO - Corrispondenza. Carteggio per mittente
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  • Part of Castelnuovo, Enrico

Generalmente si conservano solamente le lettere ricevute da Castelnuovo; i limitati casi in cui oltre alla corrispondenza in arrivo si consevano sue minute, sono segnalati nelle schede dedicate ai singoli mittenti.

Registri della carriera scolastica

Nei registri sono indicati i dati anagrafici dello studente, la data di immatricolazione, il numero del registro di matricola, le tasse riferite a ciascun anno di corso, i corsi e gli insegnanti, gli esami sostenuti con le relative votazioni.
Mancano i registri relativi agli a.a. dal 1890-91al 1892-93. Per colmare questa lacuna è possibile ricorrere alla consultazione del Registro di iscrizione 1890-91 e alla Rubrica iscritti 1871-1907.

Verbali degli esami di promozione, licenza e laurea per gruppi di materie

Il Regolamento per la Facoltà medica allegato al Regolamento generale approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434 conferma la durata del corso in sei anni e prevede "tre esami biennali: il primo di promozione, il secondo di licenza, il terzo pel conseguimento del diploma di libero esercizio" (art. 7). L'esame di promozione, al termine del primo biennio, verteva sulla materie oggetto di insegnamento e poteva essere dato anche in due sedute, una alla fine del primo e l'altra alla fine del secondo anno (artt. 9-10). Dopo altri due anni è previsto l'esame di licenza, orale e pratico (artt. 11 e 12). L'esame di laurea, da sostenere al termine di un ulteriore biennio, consisteva in una prova sul cadavere e in due prove cliniche. Si trattava di un'operazione chirurgica su cadavere e di una necroscopia "dettandone il processo verbale", seguita da interrogazione (art. 16). Ciascuna delle prove cliniche consisteva nell'esame di quattro ammalati non ancora sottoposti a cure, su cui il candidato doveva formulare il proprio "giudizio diagnostico, prognostico e curativo" (artt. 20). Al termine delle tre prove le tre sotto-commissioni si riunivano per proclamare il candidato dottore, con voto finale derivato dalla somma dei tre già dati.

Esami generali 1860-76

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". Il Regolamento particolare per gli studi della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 31 ottobre 1860, n. 4383 specifica che il secondo esame si debba svolgere sulle Cliniche speciali, ove presenti (art. 19, comma 2) e che l'argomento della dissertazione nel terzo esame possa essere scelto liberamente e che le tesi siano dieci, di cui sei relative a materie su cui vertono gli esami speciali e due concernenti la Patologia speciale (ibidem, commi 3 e 4). Il successivo Regolamento della Facoltà medico-chirurgica del 14 settembre 1862 conferma la durata di sei anni e prevede che il titolo dottorale si consegua, dopo aver superato tutti gli esami speciali, in un unico esame finale, consistente in: "1° Nel presentare due storie complete di due malattie, una chirurgica, l'altra medica, le quali dovranno portare il visto dei curanti rispettivi; 2° In una dissertazione sopra un tema pratico medico-chirurgico; 3° Nelle interrogazioni sulle due storie medico-chirurgiche e sulla dissertazione [...]" (art. 12). Ulteriori modifiche all'articolazione degli esami sono introdotte dal Regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 23 ottobre 1865, n. 2584. Il conseguimento del titolo, al termine del sesto anno e previo superamento di tutti gli esami speciali, è condizionato al superamento di due esami, di cui uno, indispensabile per proseguire nel biennio finale, alla fine del quarto anno, consistente "in una dissertazione scritta sopra un tema estratto a sorte ed in un esame orale successivo" (art. 7), un altro finale sugli studi clinici e pratici.

Sessioni e commissioni di laurea

Per ciascuna sessione di laurea sono indicati: cognome e nome del candidato, data dell'esame, titolo della dissertazione, professori coinvolti nella discussione, votazione dell'esame.

Mastri delle uscite

Nel registro relativo all'anno 1948-49 sono indicati: numero d'ordine; data; numero di riferimento al giornale di cassa; numero del mandato; cognome e nome; causale della spesa; Facoltà precedenti (impegni, somme pagate per residui, per competenza); Facoltà di Economia e commercio (impegni, somme pagate per residui, per competenza); Facoltà di Magistero (impegni, somme pagate per residui, per competenza); totale dei pagamenti.
Dal registro relativo al 1959-60 e successivi sono indicati: numero d'ordine; data; numero di riferimento al giornale di cassa; numero del mandato; cognome e nome; causale della spesa; impegni (causale, somme); somme pagate (per residui, per competenza); totale dei pagamenti. «

Verbali degli esami pubblici 1729-1863 (aggregazioni fino al 1880)

Sono riportati il nome e la provenienza geografica del candidato, la data e la tipologia dell'esame, gli argomenti estratti a sorte per la discussione, i nomi dei professori componenti il collegio, con indicazione di quelli assenti e dei quattro estratti a sorte per discutere col candidato. La discussione avviene davanti al priore del Collegio, poi al preside di Facoltà e all'arcivescovo di Torino o, più spesso, del vicario generale, per il ruolo di cancelliere dell'Università che l'arcivescovo ricopriva fin dalle origini dello Studio. Le Costituzioni del 1729 prevedono, infatti, che i gradi "di Licenza e Laurea dovranno conferirsi dall'Arcivescovo o suo Vicario in pien Collegio di quella Facoltà nella quale vorrà lo Studente essere graduato". (Tirolo VI, art. 1). La presenza dell'arcivescovo è attestata nei verbali fino al 1845. Tale ruolo viene meno con la riforma Boncompagni. Il R.D. di riforma della Pubblica istruzione 4 ottobre 1848, n. 818 prevede infatti "niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto di ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi [...]; e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza dalle leggi, regolamenti ed usi in addietro vigenti in ordine alla pubblica istruzione [...]". Fino al 1845 è attestata la presenza . Le registrazioni sono redatte a mano, in lingua latina fino al 17 agosto 1805, poi in lingua francese fino al 28 aprile 1814, poi nuovamente in lingua latina dal 9 marzo 1815. Dal 19 maggio 1853 la verbalizzazione avviene in lingua italiana. I registri dal 1729 al 1737 sono privi di rubrica, mentre a partire dal 1738 presentano una rubrica alfabetica.

Verbali degli esami di laurea 1864-1877

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica.

Verbali degli esami privati 1729-1861 (1874)

Dopo i moti del 1821, è chiuso il Collegio delle Province e si inaspriscono i controlli su abitudini di vita e condotta degli studenti (Regie Patenti del 23 luglio 1822). A partire dall'anno accademico 1830-31 (Manifesto del Magistrato della Riforma dell'11 ottobre 1830) è previsto che lo studio si svolga privatamente, nelle città di residenza degli studenti. In base al Manifesto del Magistrato della Riforma del 24 marzo 1832, frequentavano a Torino i corsi di tutto il quinquennio e vi sostenevano gli esami gli studenti delle province di Torino, Pinerolo e Susa, mentre gli studenti provenienti dalla altre province erano tenuti a seguire i corsi del quinquennio e a sostenere gli esami per i primi tre anni nei rispettivi territori, prima di passare a Torino solo per gli esami dell'ultimo biennio. La Raccolta dei Sovrani provvedimenti del 1839 (art. 116) prevedono che gli studenti delle Province seguano a Torino corsi ed esami del quarto e quinto anno. Il Manifesto del Magistrato della Riforma del 5 agosto 1846 e il Regolamento degli studi legali nella regia Università di Torino ad esso allegato disciplinano l'insegnamento delle materie legali fuori dall'Università e in altre città, autorizzando soltanto quello per i primi due anni del corso di laurea nelle Pubbliche Scuole di Nizza e Chambéry (art. 3 del Manifesto). L'articolo 99 del medesimo regolamento autorizza, tuttavia, l'insegnamento degli elementi di Diritto civile patrio e e di procedura, previsti per l'abilitazione alle professioni di notaio e causidico, "in tutte le città nelle quali trovasi deputato dal Magistrato della Riforma un professore d'Istituzioni civili". Anche il R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 prevede Scuole universitarie "che, compiendo l'istruzione letteraria e scientifica, abilitano coloro che la frequentano a ricevere i supremi gradi accademici in una delle Facoltà, o ad esercitare le professioni che da esse dipendono, sia che queste scuole si trovino nel capoluogo di una Università od in altri luoghi del circondario di essa" (art. 4). La legge Casati (13 novembre 1859, n. 3725) non prevede più Scuole universitarie, ma un Istituto universitario da stabilirsi a Chambéry. Il trattato del 24 marzo 1860 che cede Nizza e la Savoia alla Francia è votato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 1860. I verbali degli esami dati nelle diverse province sono raccolti in volumi, paginati e rubricati successivamente alla rilegatura delle singole sezioni (delle sedi di esame).

Le registrazioni fino al 14 agosto 1822 sono redatte interamente a mano, in lingua latina fino al 17 agosto 1805, in lingua francese dal 19 maggio 1806 al 10 maggio 1814, poi nuovamente in lingua latina dal 17 maggio del medesimo anno. In seguito, a partire dal 18 novembre 1822, per la verbalizzazione dell'esame sono utilizzati registri con pagine prestampate in lingua italiana che prevedono la sottoscrizione in originale del presidente, dei componenti della commissione e del segretario o suo sostituto. A partire dal 20 giugno 1831 ogni pagina è divisa in due colonne per la redazione di altrettanti verbali. Tutti i registri presentano una rubrica alfabetica che indica le pagine relative agli esami dei diversi anni. Sono tutti in piena pergamena tranne l'ultimo della serie che è in mezza pergamena.

Verbali degli esami privati

A decorrere dal 1831 cessa di essere verbalizzata nella presente serie la totalità degli esami privati. Viene effettuata su registri comuni alle due Facoltà di Medicina e di Chirurgia la registrazione di esami comuni ai due percorsi.

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