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Descrizione archivistica
Università degli Studi di Torino Sottoserie
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Esami generali 1864-1878

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 28 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte schiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61). Il registro, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova, quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica.

Verbali degli esami speciali 1861-80

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142). Si riscontrano cambiamenti nel numero e nella denominazione degli esami tra il 1861 e il 1877 (cfr. l'art. 4 del "Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, e l'art. 3 del "Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza", approvato con R.D.8 ottobre 1876 n. 3434). Registri prestampati per la verbalizzazione di due esami per pagina, compilati con i seguenti dati: Facoltà (in alto al centro); cognome e nome del candidato; materia d'esame; data; luogo di nascita del candidato; trattati esposti; votazione conseguita. Ciascun verbale è sottoscritto in originale dal presidente di commissione e da due professori componenti la stessa e vistato dal segretario della Facoltà. Con rubrica.

Verbali degli esami pubblici 1729-1863 (aggregazioni fino al 1880)

Sono riportati il nome e la provenienza geografica del candidato, la data e la tipologia dell'esame, gli argomenti estratti a sorte per la discussione, i nomi dei professori componenti il collegio, con indicazione di quelli assenti e dei quattro estratti a sorte per discutere col candidato. La discussione avviene davanti al priore del Collegio, poi al preside di Facoltà e all'arcivescovo di Torino o, più spesso, del vicario generale, per il ruolo di cancelliere dell'Università che l'arcivescovo ricopriva fin dalle origini dello Studio. Le Costituzioni del 1729 prevedono, infatti, che i gradi "di Licenza e Laurea dovranno conferirsi dall'Arcivescovo o suo Vicario in pien Collegio di quella Facoltà nella quale vorrà lo Studente essere graduato". (Tirolo VI, art. 1). La presenza dell'arcivescovo è attestata nei verbali fino al 1845. Tale ruolo viene meno con la riforma Boncompagni. Il R.D. di riforma della Pubblica istruzione 4 ottobre 1848, n. 818 prevede infatti "niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto di ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi [...]; e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza dalle leggi, regolamenti ed usi in addietro vigenti in ordine alla pubblica istruzione [...]". Fino al 1845 è attestata la presenza . Le registrazioni sono redatte a mano, in lingua latina fino al 17 agosto 1805, poi in lingua francese fino al 28 aprile 1814, poi nuovamente in lingua latina dal 9 marzo 1815. Dal 19 maggio 1853 la verbalizzazione avviene in lingua italiana. I registri dal 1729 al 1737 sono privi di rubrica, mentre a partire dal 1738 presentano una rubrica alfabetica.

Verbali degli esami generali di laurea

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 28 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte schiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, stabilisce (art. 1) che gli studi compiuti nella Facoltà possano condurre a quattro lauree: nelle scienze matematiche pure; nelle scienze fisico-matematiche, nelle scienze fisico-chimiche, in storia naturale. Alla fine dei quattro anni di corso è previsto l'esame di laurea, il quale consiste "in una dissertazione e in un esame orale sulle materie attinenti al tema della dissertazione" (art. 12). E' previsto (art. 17) che, previo il superamento degli esami speciali dei primi due anni, lo studente possa ottenere dalla Segretaria il Diploma di Baccelliere; previo il superamento degli esami speciali dei primi tre anni il Diploma di Licenza, il quale "apre l'adito alle scuole di applicazione per gli ingegneri ed alle pratiche per ottenere il diploma di ingegnere" (art. 18).
Il successivo "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 prevede che la Facoltà conferisca la licenza in Scienze matematiche e fisiche e la licenza in Scienze naturali, dopo un biennio di studi e il superamento dell'esame di licenza, in due sedute (artt. 4 e 9). La licenza fisico-matematica vale per l'immissione alle scuole di applicazione e per il proseguimento degli studi per il conseguimento delle laurea in Matematica, in Fisica e in Chimica. La licenza in Scienze naturali dà "adito agli studi per le lauree in Scienze naturali e in Chimica" (art. 12). "L'esame di laurea consiste: - per la Matematica 1. in una conferenza sull'argomento della Memoria; 2. in un esame orale ... sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio. ... - per la Fisica, per la Chimica, per le Scienze naturali: 1. in una prova pratica di fisica e di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato ...; 2. in un esame orale ... non solo sulla materia da cui fu estratto il soggetto della prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio" (art. 19).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica

Verbali degli esami speciali

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142).

Protocolli T.S.L.

I registri sono strutturati in finche prive di intestazione. Sono riportati il numero e la data di registrazione della istanza in arrivo, un'ampia descrizione del suo contenuto e un riassunto delle tappe successive del procedimento a cui l'istanza dà l'avvio. Salvo rare eccezioni, sono riportate due registrazioni per pagina. Con rubrica.

Protocolli T.S.L.

I registri sono strutturati in finche prive di intestazione. Sono riportati il numero e la data di registrazione della istanza in arrivo, un'ampia descizione del suo contenuto e un riassunto delle tappe successive del procedimento a cui l'istanza dà l'avvio. Salvo rare eccezioni sono riportate due registrazioni per pagina. Con rubrica.

Protocolli T.S.L.

I registri sono strutturati in finche prive di intestazione. Sono riportati il numero e la data di registrazione della istanza in arrivo, un'ampia descizione del suo contenuto e un riassunto delle tappe successive del procedimento a cui l'istanza dà l'avvio. Salvo rare eccezioni sono riportate due registrazioni per pagina. Con rubrica.

Verbali degli esami di laurea 1864-1877

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica.

Istanze degli aspiranti studenti e prove scritte

Le istanze, non soggette a registrazione né sul protocollo generale né su quello particolare, dovevano essere corredate dall'estratto di nascita, dall'attestazione del conseguimento del titolo di studio del livello inferiore e dalla quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa prevista per l'esame. I candidati avevano facoltà di ritirare successivamente le attestazioni relative ai titoli di studio, come risulta da una nota apposta sulla domanda stessa e dalla conseguente assenza di tale allegato dal fascicolo. All'interno delle istanze di ciascun candidato la segreteria inseriva le due composizioni di cui consisteva la prova scritta e che venivano redatte su carta azzurra recante il timbro "Regia Università degli Studi".

Verbali degli esami orali

Sono presenti due verbali per pagina che riportano: cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, data cronica e topica, materie, votazione dell'esame e firme autografe del presidente di commissione, degli esaminatori e del segretario. Ogni registro comprende una rubrica.

Verbali degli esami orali

Sono presenti due verbali per pagina che riportano: cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, data cronica e topica, materie, votazione dell'esame e firme autografe del presidente di commissione, degli esaminatori e del segretario. Il registro comprende una rubrica.

Esami generali 1860-76

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". Il Regolamento particolare per gli studi della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 31 ottobre 1860, n. 4383 specifica che il secondo esame si debba svolgere sulle Cliniche speciali, ove presenti (art. 19, comma 2) e che l'argomento della dissertazione nel terzo esame possa essere scelto liberamente e che le tesi siano dieci, di cui sei relative a materie su cui vertono gli esami speciali e due concernenti la Patologia speciale (ibidem, commi 3 e 4). Il successivo Regolamento della Facoltà medico-chirurgica del 14 settembre 1862 conferma la durata di sei anni e prevede che il titolo dottorale si consegua, dopo aver superato tutti gli esami speciali, in un unico esame finale, consistente in: "1° Nel presentare due storie complete di due malattie, una chirurgica, l'altra medica, le quali dovranno portare il visto dei curanti rispettivi; 2° In una dissertazione sopra un tema pratico medico-chirurgico; 3° Nelle interrogazioni sulle due storie medico-chirurgiche e sulla dissertazione [...]" (art. 12). Ulteriori modifiche all'articolazione degli esami sono introdotte dal Regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 23 ottobre 1865, n. 2584. Il conseguimento del titolo, al termine del sesto anno e previo superamento di tutti gli esami speciali, è condizionato al superamento di due esami, di cui uno, indispensabile per proseguire nel biennio finale, alla fine del quarto anno, consistente "in una dissertazione scritta sopra un tema estratto a sorte ed in un esame orale successivo" (art. 7), un altro finale sugli studi clinici e pratici.

Carteggio protocollato

Sono numerate in un'unica sequenza le istanze relative alle tre Facoltà di Teologia, Scienze e Lettere: domande di ammissione agli esami; domande per il rilascio delle patenti; richieste di certificati; giustificazioni per assenze; richieste di sussidi; corrispondenza con il Ministero in merito a pareri di tipo normativo; domande di riconoscimento del titolo ottenuto presso altre Università; richieste di trasferimento da e per altra Università; richiesta di dispensa tasse; domande di ammissione ai corsi con dispensa dal Magistero e agli esami di anni successivi.
Molte carte hanno anche la segnatura della classe IX o X del titolario in uso nel periodo e le pratiche relative agli esami per l'insegnamento nelle Scuole tecniche, ginnasiali e magistrali sono generalmente racchiuse in una camicia con titolo originale.

Verbali degli esami privati 1729-1861 (1874)

Dopo i moti del 1821, è chiuso il Collegio delle Province e si inaspriscono i controlli su abitudini di vita e condotta degli studenti (Regie Patenti del 23 luglio 1822). A partire dall'anno accademico 1830-31 (Manifesto del Magistrato della Riforma dell'11 ottobre 1830) è previsto che lo studio si svolga privatamente, nelle città di residenza degli studenti. In base al Manifesto del Magistrato della Riforma del 24 marzo 1832, frequentavano a Torino i corsi di tutto il quinquennio e vi sostenevano gli esami gli studenti delle province di Torino, Pinerolo e Susa, mentre gli studenti provenienti dalla altre province erano tenuti a seguire i corsi del quinquennio e a sostenere gli esami per i primi tre anni nei rispettivi territori, prima di passare a Torino solo per gli esami dell'ultimo biennio. La Raccolta dei Sovrani provvedimenti del 1839 (art. 116) prevedono che gli studenti delle Province seguano a Torino corsi ed esami del quarto e quinto anno. Il Manifesto del Magistrato della Riforma del 5 agosto 1846 e il Regolamento degli studi legali nella regia Università di Torino ad esso allegato disciplinano l'insegnamento delle materie legali fuori dall'Università e in altre città, autorizzando soltanto quello per i primi due anni del corso di laurea nelle Pubbliche Scuole di Nizza e Chambéry (art. 3 del Manifesto). L'articolo 99 del medesimo regolamento autorizza, tuttavia, l'insegnamento degli elementi di Diritto civile patrio e e di procedura, previsti per l'abilitazione alle professioni di notaio e causidico, "in tutte le città nelle quali trovasi deputato dal Magistrato della Riforma un professore d'Istituzioni civili". Anche il R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 prevede Scuole universitarie "che, compiendo l'istruzione letteraria e scientifica, abilitano coloro che la frequentano a ricevere i supremi gradi accademici in una delle Facoltà, o ad esercitare le professioni che da esse dipendono, sia che queste scuole si trovino nel capoluogo di una Università od in altri luoghi del circondario di essa" (art. 4). La legge Casati (13 novembre 1859, n. 3725) non prevede più Scuole universitarie, ma un Istituto universitario da stabilirsi a Chambéry. Il trattato del 24 marzo 1860 che cede Nizza e la Savoia alla Francia è votato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 1860. I verbali degli esami dati nelle diverse province sono raccolti in volumi, paginati e rubricati successivamente alla rilegatura delle singole sezioni (delle sedi di esame).

Le registrazioni fino al 14 agosto 1822 sono redatte interamente a mano, in lingua latina fino al 17 agosto 1805, in lingua francese dal 19 maggio 1806 al 10 maggio 1814, poi nuovamente in lingua latina dal 17 maggio del medesimo anno. In seguito, a partire dal 18 novembre 1822, per la verbalizzazione dell'esame sono utilizzati registri con pagine prestampate in lingua italiana che prevedono la sottoscrizione in originale del presidente, dei componenti della commissione e del segretario o suo sostituto. A partire dal 20 giugno 1831 ogni pagina è divisa in due colonne per la redazione di altrettanti verbali. Tutti i registri presentano una rubrica alfabetica che indica le pagine relative agli esami dei diversi anni. Sono tutti in piena pergamena tranne l'ultimo della serie che è in mezza pergamena.

Rassegne e registri delle iscrizioni

I registri sono suddivisi in sezioni relative alle diverse Facoltà e corsi. I quattro registri relativi agli anni accademici dal 1852-53 al 1855-56 presentano sette sezioni (Teologia, Lettere, Grammatica, Filosofia, Scienze fisiche, Matematica, Metodo) e sono denominati "Rassegna", secondo la terminologia in uso nei regolamenti vigenti, che ne prevedevano l'articolazione nei campi: numero d'ordine; nome e cognome; luogo e data di nascita; nome e domicilio del padre o della madre o del tutore o consanguineo più prossimo dello studente; data della iscrizione; firma dello studente; dimora dello studente; ripetitore; anno del corso; dritto di iscrizione; data della spedizione e della verificazione della carta d'ammessione; osservazioni (cfr. il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831). Gli undici registri relativi agli anni accademici dal 1860-61 al 1872-73 presentano tre sezioni (Teologia, Lettere e Filosofia, Scienze fisiche e matematiche) e sono denominati "Iscrizioni", secondo la terminologia in uso nel Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373. Sono articolati nei campi: numero d'ordine; nome e cognome, luogo e data di nascita, nome dei genitori e loro domicilio; firma dello studente; abitazione scelta dallo studente; corsi che debbe frequentare; se studente o uditore; se aspirante o no alla laurea (fino all'anno accademico 1866-67); nome dei professori di cui intende seguire le lezioni; data della iscrizione; numero d'ordine delle quietanze per la iscrizione; somma pagata; data della corrispondente esenzione avuta; data e titoli per l'ammissione alla iscrizione; osservazioni.

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