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Descrizione archivistica
Università degli Studi di Torino Sottoserie
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Domande di iscrizione

Gli arrt. 1-6 del "Regolamento disciplinare delle Università degli Studii" approvato con R.D. 16 ottobre 1848, n. 831, descrivono puntualmente le modalità di iscrizione sui registri della rassegna, nonché attestati e certificati che gli studenti erano tenuti a presentare e che risultano infatti conservati: diploma di Magistero o, nel caso in cui tale grado non fosse prescritto, "gli attestati di tutti degli studii fatti nelle scuole secondarie, e de' rispettivi esami voluti per l'ammessione a que' corsi."; certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità municipale nel caso "fosse trascorso un tempo eccedente i quattro mesi" dalla data di conseguimento dei titoli predetti. Nella quasi totalità dei casi sono conservati solo gli allegati privi dell'istanza.

Esami di laurea 1862-1873

Il Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373, artt. 260-264 prevede che gli esami generali siano tre, di cui il primo per iscritto, gli altri due orali. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 prevede all'art. 60 che l'esame di laurea consista in una dissertazione scritta e in un esame orale.
Per la verbalizzazione degli esami generali di laurea sono utilizzati registri con pagine prestampate in lingua italiana, che prevedono la sottoscrizione in originale del presidente e dei componenti della commissione.

Esami generali 1860-76

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". Il Regolamento particolare per gli studi della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 31 ottobre 1860, n. 4383 specifica che il secondo esame si debba svolgere sulle Cliniche speciali, ove presenti (art. 19, comma 2) e che l'argomento della dissertazione nel terzo esame possa essere scelto liberamente e che le tesi siano dieci, di cui sei relative a materie su cui vertono gli esami speciali e due concernenti la Patologia speciale (ibidem, commi 3 e 4). Il successivo Regolamento della Facoltà medico-chirurgica del 14 settembre 1862 conferma la durata di sei anni e prevede che il titolo dottorale si consegua, dopo aver superato tutti gli esami speciali, in un unico esame finale, consistente in: "1° Nel presentare due storie complete di due malattie, una chirurgica, l'altra medica, le quali dovranno portare il visto dei curanti rispettivi; 2° In una dissertazione sopra un tema pratico medico-chirurgico; 3° Nelle interrogazioni sulle due storie medico-chirurgiche e sulla dissertazione [...]" (art. 12). Ulteriori modifiche all'articolazione degli esami sono introdotte dal Regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 23 ottobre 1865, n. 2584. Il conseguimento del titolo, al termine del sesto anno e previo superamento di tutti gli esami speciali, è condizionato al superamento di due esami, di cui uno, indispensabile per proseguire nel biennio finale, alla fine del quarto anno, consistente "in una dissertazione scritta sopra un tema estratto a sorte ed in un esame orale successivo" (art. 7), un altro finale sugli studi clinici e pratici.

Esami generali 1864-1878

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 28 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte schiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61). Il registro, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova, quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica.

Esami privati del primo e secondo anno dati nelle Scuole secondarie universitarie in provincia

Dopo i moti del 1821, è chiuso il Collegio delle Province e si inaspriscono i controlli su abitudini di vita e condotta degli studenti (Regie Patenti del 23 luglio 1822). A partire dall'anno accademico 1830-31 (Manifesto del Magistrato della Riforma dell'11 ottobre 1830) è previsto che lo studio si svolga privatamente, nelle città di residenza degli studenti, con parziali eccezioni solo per gli insegnamenti clinici, che devono avvalersi degli Ospedali. In base al Manifesto del Magistrato della Riforma del 24 marzo 1832, frequentavano a Torino i corsi di tutto il quinquennio e vi sostenevano gli esami gli studenti delle province di Torino, Pinerolo e Susa, mentre gli studenti provenienti dalla altre province erano tenuti a seguire i corsi del quinquennio e a sostenere gli esami per i primi tre anni nei rispettivi territori, prima di passare a Torino solo per gli esami dell'ultimo biennio. La Raccolta dei Sovrani provvedimenti del 1839 (art. 142) prevedono che gli studenti delle Province seguano a Torino corsi ed esami dal terzo al quinto anno. Il Regolamento per la Facoltà medico-chirurgica approvato con Regio Biglietto del 25 luglio 1844 stabilisce la cessazione delle Scuole secondarie medico-chirurgiche di Mondovì e Vercelli (art. 29 c. 1). Soltanto agli studenti di Chambéry e Nizza resta consentito di seguire i primi due anni di corso nelle rispettive città.
I registri sono utilizzati per verbalizzare esami sia della Facoltà di Medicina che di Chirurgia, separate fino al 1844. Il biennio iniziale era tuttavia comune ai due percorsi.

Fascicoli personali

Si segnala che i fascicoli personali non sono compresi nel presente inventario. Conservati su scaffali rotanti sono stati oggetto di un recente riordino e la meccanizzazione del sistema ne consente il reperimento veloce. Il riordino ha dato origine ad un elenco consultabile presso l'Archivio storico dell'Università.

Istanze degli aspiranti studenti e prove scritte

Le istanze, non soggette a registrazione né sul protocollo generale né su quello particolare, dovevano essere corredate dall'estratto di nascita, dall'attestazione del conseguimento del titolo di studio del livello inferiore e dalla quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa prevista per l'esame. I candidati avevano facoltà di ritirare successivamente le attestazioni relative ai titoli di studio, come risulta da una nota apposta sulla domanda stessa e dalla conseguente assenza di tale allegato dal fascicolo. All'interno delle istanze di ciascun candidato la segreteria inseriva le due composizioni di cui consisteva la prova scritta e che venivano redatte su carta azzurra recante il timbro "Regia Università degli Studi".

Istanze degli aspiranti studenti e prove scritte

Le istanze, non soggette a registrazione né sul protocollo generale né su quello particolare, dovevano essere corredate dall'estratto di nascita, dall'attestazione del conseguimento del titolo di studio del livello inferiore e dalla quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa prevista per l'esame. I candidati avevano facoltà di ritirare successivamente le attestazioni relative ai titoli di studio, come risulta da una nota apposta sulla domanda stessa e dalla conseguente assenza di tale allegato dal fascicolo. All'interno delle istanze di ciascun candidato la segreteria inseriva le due composizioni di cui consisteva la prova scritta e che venivano redatte su carta azzurra recante il timbro "Regia Università degli Studi".

Istanze degli aspiranti studenti e prove scritte

Le istanze, non soggette a registrazione né sul protocollo generale né su quello particolare, dovevano essere corredate dall'estratto di nascita, dall'attestazione del conseguimento del titolo di studio del livello inferiore e dalla quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa prevista per l'esame. I candidati avevano facoltà di ritirare successivamente le attestazioni relative ai titoli di studio, come risulta da una nota apposta sulla domanda stessa e dalla conseguente assenza di tale allegato dal fascicolo. All'interno delle istanze di ciascun candidato la segreteria inseriva le due composizioni di cui consisteva la prova scritta e che venivano redatte su carta azzurra recante il timbro "Regia Università degli Studi".

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