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Descrizione archivistica
Università degli Studi di Torino
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Libro in quale si descrivono tutti li Signori laureati in Medicina et delle admissioni luoro in collegio et altri ordinati d'esso illustrissimo et eccellentissimo Collegio dei signori medici di questa Città tenuto da me Gio. Michel Gibellino dei signori Causidici Collegiati nell'eccellentissimo Senato come secretaro d'esso Collegio

Sono registrati gli atti di competenza del Collegio dei medici, e in particolare: estrazione dei punti, recita e approvazione del candidato (laurea privata); presentazione del candidato, assegnazione dei punti per la discussione e conferimento della laurea (laurea pubblica), talvolta con ammissione al Collegio; ammissione e/o conferimento delle patenti agli speziali; elezione del priore e dei consiglieri; altro. A partire dalla carta 36 r sono apposti in alto due timbri, uno raffigurante uno stemma sabaudo, l'altro recante scritta "Provincia di Vercelli".

Verbali degli esami di laurea in Medicina e verbali delle sedute del Collegio per l'elezione dei consiglieri

Sono registrati gli atti di competenza del Collegio dei medici e filosofi, e in particolare: estrazione dei punti, recita e approvazione del candidato (laurea privata); presentazione del candidato, assegnazione dei punti per la discussione e conferimento della laurea (laurea pubblica), talvolta con ammissione al Collegio; ammissione e/o conferimento delle patenti agli speziali; elezione del priore e dei consiglieri.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il conseguimento della laurea in Medicina cinque anni di studio, quattro anni per la licenza. Per l'esercizio della professione medica "tanto nelle Città che nelle Terre" (Titolo V, capo III, 2), era necessaria la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno Fisica, e nel secondo Istituta e Notomia, nel terzo e quarto Teorica e Pratica, e nel quinto la Pratica solamente" (ibidem, 1).
Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del secondo anno (Titolo V, capo III, 1). Rispetto alle materie oggetto di studio, nulla muta per i primi due anni; nel terzo, quarto e quinto anno si aggiunge la Botanica. Negli ultimi due anni è inoltre richiesta la pratica ospedaliera "applicandovisi ... sotto la direzione di uno de' professori (ibidem). Per l'esercizio della professione è richiesto un ulteriore biennio "di pratica in qualche Spedale, o appresso qualche medico accreditato; del che presentate le fedi al Magistrato della Riforma, ne otterranno la licenza (ibidem, 2). Il biennio di pratica era stato introdotto col "Manifesto del Magistrato della Riforma riguardante li due anni di pratica da farsi da' laureati in Medicina prima d'imprenderne l'esercizio" del 9 marzo 1762. Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico.
A partire dal 25 aprile 1801 (5 fiorile) (p. 123 nel registro X A 2) compare la registrazione di esami alla fine di ciascuno dei quattro anni di corso (non è più prevista la licenza) e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata solo dopo la Restaurazione (anno accademico 1814-15). A decorrere dall'anno accademico 1806-07 la durata del corso per il conseguimento del doctorat è nuovamente di cinque anni e gli esami privati sono sostituiti da esami separati sulle singole materie.
Nel 1839 si conferma la durata di cinque anni sia per il corso in Medicina che in Chirurgia. Il percorso è comune per i primi quattro anni. Dopo l'esame privato di quarto anno lo studente deve optare per l'uno o l'altro (Raccolta dei sovrani provvedimenti relativi agli studenti, al corso scolastico ... nella R. Università di Torino, Torino, 1839, artt. 134-135). Fin dal 1832 compiono l'interro corso di studi a Torino solo gli studenti delle province di Torino, Pinerolo e Susa, mentre gli altri frequentano a Torino sono gli ultimi tre anni (Ibidem, art. 142, con rimando alla normativa precedente).

Verbali degli esami privati

A decorrere dal 1831 cessa di essere verbalizzata nella presente serie la totalità degli esami privati. Viene effettuata su registri comuni alle due Facoltà di Medicina e di Chirurgia la registrazione di esami comuni ai due percorsi.

Verbali degli esami per il conferimento delle patenti di agrimensore, misuratore, maestro de' conti, architetto civile e idraulico

Registri manoscritti con rubrica finale.
Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedono (titolo XI) che "tutti i pubblici Misuratori, Architetti e Maestri de' Conti, che vorranno esser'ammessi ad esercitare in avvenire alcuna di quest'Arti, dovranno essere esaminati, ed approvati da uno de' Professori di Matematica" (appartenenti al Collegio delle Arti). Per gli abitanti "di là da'Monti, e Colli, come altresì nelle Provincie" l'esame si svolge davanti ad esperti individuati dal Magistrato della Riforma in loco, ma la successiva spedizione della patente avviene da parte del segretario dell'Università. Non è ancora prevista la frequenza a specifici corsi.
Il Regio Biglietto del 9 marzo 1762 oltre a prevedere che gli esami si svolgano solo a Torino, richiede agli agrimensori, prima di presentarsi agli esami, una pratica di due anni sotto un agrimensore approvato dalla Riforma, ai misuratori una pratica di tre anni. Agli aspiranti architetti civili è richiesta la frequenza al corso di Geometria speculativa e pratica e di Meccanica; agli architetti idraulici la frequenza a "un corso compito di Matematica, cominciando dalla Geometria".
Queste disposizioni sono confermate nelle Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1772 (titolo XIV), dalle quali si evince (tit. III, capo IV, art. 5) che "il corso intero di Matematica" richiesto agli architetti idraulici si compiva in cinque anni.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il corso di Legge una durata di cinque anni: quattro anni erano necessari per il conseguimento della licenza, sufficiente per esercitare la professione "nelle Terre e Villaggi" (Titolo V, capo II, 2), ma non nelle città, e cinque per la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno le Istituzioni civili, e negli altri il Ius pontifizio e cesareo" (ibidem, 1). Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del primo anno, dopo aver frequentato "le scuole de' professori delle Istituzioni canoniche e civili" (Titolo V, capo II, 1). Negli anni di corso successivi gli studenti seguivano le lezioni "de' professori del Ius canonico e civile" (ibidem). E' previsto che "il grado della licenza basterà per que' che vorranno solamente esercitare l'uffizio di giudice ne' Feudi de' nostri vassalli" (ibidem, 2). Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico. A partire dal 26 maggio 1801 (6 pratile anno nono della Repubblica) (carta 73 nel registro GIURISPRUDENZA - Esami privati 1791-1805) compare la registrazione di esami alla fine di ciascun anno di corso e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento, solo fino al 27 marzo 1809, sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata con la Restaurazione, ma prevedendo che lo studente fosse esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. Tale articolazione si mantiene fino alla riforma del 1846 (Regolamento degli studi legali 5 agosto 1846 n, 568), che prevede un corso ordinario di cinque anni per il conseguimento della laurea (art. 2 ss.) e un corso completivo di ulteriori lezioni destinate agli aspiranti all'insegnamento o all'aggregazione al Collegio o anche a funzionari dei Ministeri (artt. 8-13). Viene dunque meno il titolo di licenza. Con la legge Casati all'articolazione in esami privati ed esami pubblici si sostituisce quella in esami speciali, che vertono su ciascuna singola materia oggetto di insegnamento, ed esami generali. Con successivo Regolamento generale, approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, subentra un'articolazione in esami di promozione, di licenza e di laurea, da sostenersi per gruppi di materie. Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie".

Facoltà di Scienze e Lettere

Il Magistero delle Arti aveva tradizionalmente la funzione di completamento degli studi secondari, propedeutica alla prosecuzione degli studi in Teologia, Legge, Medicina. Ne erano materie di studio fondamentali la retorica, la filosofia e la matematica. La Costituzione del 25 ottobre 1720 mantiene la dipendenza del Magistero da Medicina, prevedendo l’esistenza di tre Facoltà, “cioè la teologica, quella delle leggi, e canoni, e quella della medicina, filosofia ed arti”. Con le Costituzioni del 20 agosto 1729 il Magistero delle Arti è costituito come quarta Facoltà, con un proprio preside, ma senza un Collegio autonomo. Le medesime Costituzioni prevedono la nascita, fuori dell'Università, di Scuole di Grammatica, Umanità e Retorica, facendo sorgere l'esigenza del reperimento degli insegnanti. Le Costituzioni prevedono infatti che vi possano insegnare solo i maestri che abbiano superato un esame davanti al professore di Eloquenza o abbiano conseguito il Magistero delle Arti, che dunque si vede riconoscere, senza perdere la funzione propedeutica, la responsabilità di formare gli insegnanti delle nuove scuole pubbliche. Con la regia patente del 29 agosto 1737 si stabilisce la creazione di un Collegio delle Arti autonomo e uguale alle altre Facoltà. Il Collegio, presieduto dal priore, è diviso in tre classi, ciascuno composto da otto professori: quella dei filosofi, quella dei matematici e quella dei retori e maestri delle lingue. Come puntualizzato dalla patente del 3 aprile 1738, innanzi al Collegio, e in particolare ai professori della classe opportuna, si tenevano diversi esami: “pel grado di Magistero delle Arti da conferirsi agli studenti aspiranti alle Facoltà superiori; pel grado di Magistero delle Arti da conferirsi ai Maestri di Filosofia nelle Provincie, e di Rettorica, Umanità e Gramatica per i Maestri, così nelle Provincie, che in Torino; per l’esame degli Architetti, Maestri de’ Conti, e Misuratori; per l’esame de’ semplici Maestri de’ primi rudimenti gramaticali” (volume di verbali del Collegio delle Scienze e belle Arti).
Con Regio Biglietto del 9 marzo 1762 sono introdotte norme più restrittive e severe circa gli studi, la pratica e gli esami di agrimensori, misuratori, architetti civili e architetti idraulici..
Le Costituzioni del 1772 confermano il Magistero delle Arti sia come corso propedeutico per la prosecuzione degli studi nelle Facoltà superiori, con percorsi differenziati per gli aspiranti alle laurea in Teologia e Giurisprudenza rispetto a Medicina, sia per coloro che ambiscono all’impiego “di professore di Filosofia, o delle buone Arti” (titolo V, capo IV).
Il Manifesto del Magistrato della Riforma sopra gli studi del 3 ottobre 1822 prevede una durata di quattro anni per il corso di Matematica ed idraulica, per gli aspiranti al titolo di ingegnere idraulico, di tre per il corso di Architettura civile (quattro dal 1834), per gli aspiranti al titolo di architetto civile, e di quattro per il corso sia di Lettere che di Filosofia, per gli aspiranti al titolo di professore di filosofia, di retorica o di umanità, con deroghe per chi già esercitasse la professione fuori dall'Università.
Con R.D. 9 ottobre 1848, n. 826 la Facoltà di Scienze e Lettere è divisa "in due Facoltà separate sotto i titoli di Belle Lettere e Filosofia, e di Scienze Fisiche e Matematiche" (art. 1).

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