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Verbali degli esami per il conferimento delle patenti di agrimensore, misuratore, maestro de' conti, architetto civile e idraulico

Registri manoscritti con rubrica finale.
Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedono (titolo XI) che "tutti i pubblici Misuratori, Architetti e Maestri de' Conti, che vorranno esser'ammessi ad esercitare in avvenire alcuna di quest'Arti, dovranno essere esaminati, ed approvati da uno de' Professori di Matematica" (appartenenti al Collegio delle Arti). Per gli abitanti "di là da'Monti, e Colli, come altresì nelle Provincie" l'esame si svolge davanti ad esperti individuati dal Magistrato della Riforma in loco, ma la successiva spedizione della patente avviene da parte del segretario dell'Università. Non è ancora prevista la frequenza a specifici corsi.
Il Regio Biglietto del 9 marzo 1762 oltre a prevedere che gli esami si svolgano solo a Torino, richiede agli agrimensori, prima di presentarsi agli esami, una pratica di due anni sotto un agrimensore approvato dalla Riforma, ai misuratori una pratica di tre anni. Agli aspiranti architetti civili è richiesta la frequenza al corso di Geometria speculativa e pratica e di Meccanica; agli architetti idraulici la frequenza a "un corso compito di Matematica, cominciando dalla Geometria".
Queste disposizioni sono confermate nelle Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1772 (titolo XIV), dalle quali si evince (tit. III, capo IV, art. 5) che "il corso intero di Matematica" richiesto agli architetti idraulici si compiva in cinque anni.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il corso di Legge una durata di cinque anni: quattro anni erano necessari per il conseguimento della licenza, sufficiente per esercitare la professione "nelle Terre e Villaggi" (Titolo V, capo II, 2), ma non nelle città, e cinque per la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno le Istituzioni civili, e negli altri il Ius pontifizio e cesareo" (ibidem, 1). Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del primo anno, dopo aver frequentato "le scuole de' professori delle Istituzioni canoniche e civili" (Titolo V, capo II, 1). Negli anni di corso successivi gli studenti seguivano le lezioni "de' professori del Ius canonico e civile" (ibidem). E' previsto che "il grado della licenza basterà per que' che vorranno solamente esercitare l'uffizio di giudice ne' Feudi de' nostri vassalli" (ibidem, 2). Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico. A partire dal 26 maggio 1801 (6 pratile anno nono della Repubblica) (carta 73 nel registro GIURISPRUDENZA - Esami privati 1791-1805) compare la registrazione di esami alla fine di ciascun anno di corso e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento, solo fino al 27 marzo 1809, sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata con la Restaurazione, ma prevedendo che lo studente fosse esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. Tale articolazione si mantiene fino alla riforma del 1846 (Regolamento degli studi legali 5 agosto 1846 n, 568), che prevede un corso ordinario di cinque anni per il conseguimento della laurea (art. 2 ss.) e un corso completivo di ulteriori lezioni destinate agli aspiranti all'insegnamento o all'aggregazione al Collegio o anche a funzionari dei Ministeri (artt. 8-13). Viene dunque meno il titolo di licenza. Con la legge Casati all'articolazione in esami privati ed esami pubblici si sostituisce quella in esami speciali, che vertono su ciascuna singola materia oggetto di insegnamento, ed esami generali. Con successivo Regolamento generale, approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, subentra un'articolazione in esami di promozione, di licenza e di laurea, da sostenersi per gruppi di materie. Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie".

Facoltà di Scienze e Lettere

Il Magistero delle Arti aveva tradizionalmente la funzione di completamento degli studi secondari, propedeutica alla prosecuzione degli studi in Teologia, Legge, Medicina. Ne erano materie di studio fondamentali la retorica, la filosofia e la matematica. La Costituzione del 25 ottobre 1720 mantiene la dipendenza del Magistero da Medicina, prevedendo l’esistenza di tre Facoltà, “cioè la teologica, quella delle leggi, e canoni, e quella della medicina, filosofia ed arti”. Con le Costituzioni del 20 agosto 1729 il Magistero delle Arti è costituito come quarta Facoltà, con un proprio preside, ma senza un Collegio autonomo. Le medesime Costituzioni prevedono la nascita, fuori dell'Università, di Scuole di Grammatica, Umanità e Retorica, facendo sorgere l'esigenza del reperimento degli insegnanti. Le Costituzioni prevedono infatti che vi possano insegnare solo i maestri che abbiano superato un esame davanti al professore di Eloquenza o abbiano conseguito il Magistero delle Arti, che dunque si vede riconoscere, senza perdere la funzione propedeutica, la responsabilità di formare gli insegnanti delle nuove scuole pubbliche. Con la regia patente del 29 agosto 1737 si stabilisce la creazione di un Collegio delle Arti autonomo e uguale alle altre Facoltà. Il Collegio, presieduto dal priore, è diviso in tre classi, ciascuno composto da otto professori: quella dei filosofi, quella dei matematici e quella dei retori e maestri delle lingue. Come puntualizzato dalla patente del 3 aprile 1738, innanzi al Collegio, e in particolare ai professori della classe opportuna, si tenevano diversi esami: “pel grado di Magistero delle Arti da conferirsi agli studenti aspiranti alle Facoltà superiori; pel grado di Magistero delle Arti da conferirsi ai Maestri di Filosofia nelle Provincie, e di Rettorica, Umanità e Gramatica per i Maestri, così nelle Provincie, che in Torino; per l’esame degli Architetti, Maestri de’ Conti, e Misuratori; per l’esame de’ semplici Maestri de’ primi rudimenti gramaticali” (volume di verbali del Collegio delle Scienze e belle Arti).
Con Regio Biglietto del 9 marzo 1762 sono introdotte norme più restrittive e severe circa gli studi, la pratica e gli esami di agrimensori, misuratori, architetti civili e architetti idraulici..
Le Costituzioni del 1772 confermano il Magistero delle Arti sia come corso propedeutico per la prosecuzione degli studi nelle Facoltà superiori, con percorsi differenziati per gli aspiranti alle laurea in Teologia e Giurisprudenza rispetto a Medicina, sia per coloro che ambiscono all’impiego “di professore di Filosofia, o delle buone Arti” (titolo V, capo IV).
Il Manifesto del Magistrato della Riforma sopra gli studi del 3 ottobre 1822 prevede una durata di quattro anni per il corso di Matematica ed idraulica, per gli aspiranti al titolo di ingegnere idraulico, di tre per il corso di Architettura civile (quattro dal 1834), per gli aspiranti al titolo di architetto civile, e di quattro per il corso sia di Lettere che di Filosofia, per gli aspiranti al titolo di professore di filosofia, di retorica o di umanità, con deroghe per chi già esercitasse la professione fuori dall'Università.
Con R.D. 9 ottobre 1848, n. 826 la Facoltà di Scienze e Lettere è divisa "in due Facoltà separate sotto i titoli di Belle Lettere e Filosofia, e di Scienze Fisiche e Matematiche" (art. 1).

Costituzioni della Regia Università di Torino

Costituzioni della Regia Università di Torino, seguite dalla Traduction des Constitutions de S.M.té pour l'Université.

Dopo le Costituzioni del 1720 e le Addizioni dell’anno seguente, le Costituzioni per l’Università di Torino del 1729 segnano un secondo e più organico intervento di riforma promosso da Vittorio Amedeo II. La presente copia manoscritta reca la sottoscrizione autografa del sovrano, accompagnata dal suo sigllo, e quelle di Giuseppe Spirito Riccardi di Chiavazza (guardasigilli), Giovan Francesco Palma di Borgofranco, Victor-Amé Chapel de Saint-Laurent (per il Generale delle Finanze) e Pietro Mellarède De Bettonet (primo segreterio di Stato agli Affari interni).

Facoltà di Teologia

L'insegnamento teologico, previsto fin dalla Bolla istitutiva dello Studium generale del 27 ottobre 1404, è estromesso dalle Università statali con la L. 22 gennaio 1873, che sopprime le Facoltà di Teologia.

Verbali degli esami privati 1729-1861 (1874)

Dopo i moti del 1821, è chiuso il Collegio delle Province e si inaspriscono i controlli su abitudini di vita e condotta degli studenti (Regie Patenti del 23 luglio 1822). A partire dall'anno accademico 1830-31 (Manifesto del Magistrato della Riforma dell'11 ottobre 1830) è previsto che lo studio si svolga privatamente, nelle città di residenza degli studenti. In base al Manifesto del Magistrato della Riforma del 24 marzo 1832, frequentavano a Torino i corsi di tutto il quinquennio e vi sostenevano gli esami gli studenti delle province di Torino, Pinerolo e Susa, mentre gli studenti provenienti dalla altre province erano tenuti a seguire i corsi del quinquennio e a sostenere gli esami per i primi tre anni nei rispettivi territori, prima di passare a Torino solo per gli esami dell'ultimo biennio. La Raccolta dei Sovrani provvedimenti del 1839 (art. 116) prevedono che gli studenti delle Province seguano a Torino corsi ed esami del quarto e quinto anno. Il Manifesto del Magistrato della Riforma del 5 agosto 1846 e il Regolamento degli studi legali nella regia Università di Torino ad esso allegato disciplinano l'insegnamento delle materie legali fuori dall'Università e in altre città, autorizzando soltanto quello per i primi due anni del corso di laurea nelle Pubbliche Scuole di Nizza e Chambéry (art. 3 del Manifesto). L'articolo 99 del medesimo regolamento autorizza, tuttavia, l'insegnamento degli elementi di Diritto civile patrio e e di procedura, previsti per l'abilitazione alle professioni di notaio e causidico, "in tutte le città nelle quali trovasi deputato dal Magistrato della Riforma un professore d'Istituzioni civili". Anche il R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 prevede Scuole universitarie "che, compiendo l'istruzione letteraria e scientifica, abilitano coloro che la frequentano a ricevere i supremi gradi accademici in una delle Facoltà, o ad esercitare le professioni che da esse dipendono, sia che queste scuole si trovino nel capoluogo di una Università od in altri luoghi del circondario di essa" (art. 4). La legge Casati (13 novembre 1859, n. 3725) non prevede più Scuole universitarie, ma un Istituto universitario da stabilirsi a Chambéry. Il trattato del 24 marzo 1860 che cede Nizza e la Savoia alla Francia è votato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 1860. I verbali degli esami dati nelle diverse province sono raccolti in volumi, paginati e rubricati successivamente alla rilegatura delle singole sezioni (delle sedi di esame).

Le registrazioni fino al 14 agosto 1822 sono redatte interamente a mano, in lingua latina fino al 17 agosto 1805, in lingua francese dal 19 maggio 1806 al 10 maggio 1814, poi nuovamente in lingua latina dal 17 maggio del medesimo anno. In seguito, a partire dal 18 novembre 1822, per la verbalizzazione dell'esame sono utilizzati registri con pagine prestampate in lingua italiana che prevedono la sottoscrizione in originale del presidente, dei componenti della commissione e del segretario o suo sostituto. A partire dal 20 giugno 1831 ogni pagina è divisa in due colonne per la redazione di altrettanti verbali. Tutti i registri presentano una rubrica alfabetica che indica le pagine relative agli esami dei diversi anni. Sono tutti in piena pergamena tranne l'ultimo della serie che è in mezza pergamena.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e del 1771, unitamente ai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma, prevedono che occorrano due anni per conseguire il baccalaureato, quattro per la licenza e cinque per la laurea. Mentre il primo grado si consegue previo il superamento di un unico esame che verte su due trattati di Teologia scolastico-dogmatica, sia per la licenza sia per la laurea sono previsti un esame privato e un esame pubblico. Tale articolazione si mantiene fino all'entrata in vigore della L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati), ma a partire dagli anni successivi alla Restaurazione lo studente è esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. A partire dall'anno scolastico 1845-46 per gli studenti di Teologia il titolo di baccelliere si consegue con il superamento dell'esame del primo anno come previsto dal Manifesto del Magistrato della Riforma n. 526 dell'8 ottobre 1845. A partire dal 1861 al binomio esami privati-esami pubblici subentra quello esami speciali-esami generali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373, artt. 224-225. Gli esami speciali vertono sulle singole materie oggetto d'insegnamento nel corso dell'anno.

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