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Descrizione archivistica
Università degli Studi di Torino Serie
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Adunanze dei professori

Il capo II del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle Facoltà (artt. 15-42) prevede che le Facoltà tengano adunanze ordinarie, due all'anno, e straordinarie ed enumera le competenze di tali consessi. L'art. 41 in particolare stabilisce la tenuta, da parte del segretario verbalizzante, di "un registro puntuale di tutti gli atti e delle deliberazioni della Facoltà. Di tali deliberazioni si farà sempre comunicazione al Rettore, il quale ne trasmetterà copia al Ministero. Il registro sarà custodito nella Segreteria dell'Università". I successivi Regolamenti Generali per le Università del Regno approvati con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 e con R.D. 6 ottobre 1868, n. 4638 prevedono rispettivamente una adunanza ordinaria al mese (art. 22) e una ogni due mesi (art. 22).

Esami di ammissione al corso

In base al Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 chi intende iscriversi ai corsi universitari deve, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 241-244 specificano che gli esami di ammissione alle Facoltà di Teologia, Leggi, Lettere e Filosofia constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consiste in due composizioni di cui una latina e l'altra italiana i cui temi sono tratti a sorte da una rosa preparata precedentemente dalla commissione. La prova orale verte sulla lettura ed esame delle prove scritte e "poi sulla storia letteraria e la precettistica, sulla storia antica e moderna, sulla geografia, la filosofia razionale e le interpretazioni di autori latini e italiani". Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 stabilisce che nessuno può essere iscritto a una Facoltà, per la quale sia previsto un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.

Rassegne e registri di iscrizione al corso di Filosofia per gli aspiranti al grado di Magistero

Per i registri degli anni accademici 1820-21 e 1821-22 sono stati utilizzati moduli prestampati con instestazione "Rassegna degli studenti" articolati nei seguenti campi distribuiti su due pagine: numero d'ordine; cognome; nome; luogo e data di nascita; numero e data della rassegna; firma dello studente; domicilio del padre o di chi tien le veci del padre; dimora dello studente; ripetitore; anno del corso; osservazioni.
Per i registri degli anni successivi sono utilizzati moduli prestampati con instestazione "Registro degli studenti" e articolati nei seguenti campi distribuiti su due pagine: ordine successivo; cognome; nome; nascita; data della registrazione; firma dello studente; dimora dello studente; ripetitore; anno del corso; data di spedizione degli admittatur; osservazioni.

Registri di iscrizione degli studenti di Belle Lettere

Per i registri sono stati utilizzati moduli prestampati con instestazione "Registro degli studenti" e comprendono i seguenti campi: ordine successivo; cognome; nomi di battesimo; nascita, cioè data, luogo e provincia; data della registrazione; firma dello studente; dimora dello studente; ripetitore; anno del corso; data della spedizione degli admittatur; osservazioni.

Corrispondenza della Presidenza di Facoltà

Undici faldoni di corrispondenza suddivisa per anno solare.
Faldoni organizzati per tema su: votazioni per il Consiglio Superiore, il CNR, commissioni giudicatrici per concorsi a cattedre universitarie (1948-60); corso di aggiornamento per veterinari indetto dalla Camera di Commercio (1952); contratti e consumi elettrici (anni Sessanta); esami di Stato (1958-62).

Istituto di Entomologia agraria e apicoltura >

L'Istituto di Entomologia agraria e apicoltura viene creato il 17 maggio 1977 in seguito all'accorpamento degli Istituti di Apicoltura e bachicoltura e di Entomologia agraria.
All'Istituto di Apicoltura e bachicoltura era annesso l'Osservatorio di apicoltura don Giacomo Angeleri, creato nel 1969 in seguito alla donazione fatta all'Università da Maria Grada Angeleri, sorella e unica erede di don Giacomo Angeleri, con atto del 9 luglio 1969. La donazione prevedeva la cessione di edifici e terreni, siti in Reaglie e nella frazione Saucheres Basses del comune di Pragelato, con lo scopo di creare detto Osservatorio e di proseguire la pubblicazione della rivista "L'apicoltore moderno".
La gestione dell'Osservatorio e della rivista sono successivamente passate all'Istituto di Entomologia agraria e apicoltura, diventato Dipartimento di Entomologia e zoologia applicate all'ambiente "Carlo Vidano" a far data dal 1° gennaio 1992.

Minutari della corrispondenza in partenza del presidente del Consiglio universitario

Minutari della corrispondenza in partenza, con rubrica.
Presidente del Consiglio universitario dal novembre 1848 è Cristoforo Negri, poi, dal 10 settembre 1849, Ferrante Aporti.
Il Consiglio universitario è istituito in ciascuna Università dal R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 (riforma Boncompagni) ed è "... composto di un presidente scelto dal re, di cinque professori attuali od emeriti appartenenti alle cinque Facoltà, nominati dal re sopra altrettante terne formate dai Collegi delle Facoltà: a questi si aggiungeranno due membri che verranno nominati dal re e scelti tra le persone illustri per merito scientifico e letterario". E' previsto l'intervento con voto deliberativo del governatore del Collegio delle Provincie di Torino e con voto consultivo di un componente del Consiglio comunale (art. 17). L'art. 18 prevede dei meccanismi di avvicendamento tra i professori componenti. Il Consiglio universitario ha il compito di redigere i regolamenti speciali "per l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti generali"; predisporre "d'accordo coi professori i programmi di ciascun corso" e trasmetterli al Consiglio superiore di pubblica istruzione; provvedere "all'amministrazione delle proprietà spettanti all'Università"; approvare annualmente i ripetitori su proposta dei consigli di Facoltà. Tra i componenti professori è scelto dal re il rettore dell'Università, con compiti prevalentemente di vigilanza sulla condotta degli studenti. Il Consiglio universitario non è più previsto dal R.D. 4 luglio 1857 "Nuovo regolamento per le attribuzioni dei rettori, vice-rettori, dei presidi e consigli delle Facoltà e delle segreterie delle Università del Regno".

Adunanze dei professori

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e con maggior dettaglio quelle del 1771 descrivono la composizione dei Collegi delle diverse Facoltà, le cariche (priori e consiglieri) e le rispettive competenze. A partire dal 1848 (R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 artt. 28-30 e R.D. 12 ottobre 1848, n. 827) non è più prevista la figura del priore, bensì quella del preside nominato dal re su proposta dei Collegi. Sono disciplinate la composizione e le competenze dei Consigli delle Facoltà, composti dal preside e da tre professori eletti dai loro colleghi. Il capo II del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle Facoltà (artt. 15-42) prevede che le Facoltà tengano adunanze ordinarie, due all'anno, e straordinarie ed enumera le competenze di tali consessi. L'art. 41 in particolare stabilisce la tenuta, da parte del segretario verbalizzante, di "un registro puntuale di tutti gli atti e delle deliberazioni della Facoltà. Di tali deliberazioni si farà sempre comunicazione al Rettore, il quale ne trasmetterà copia al Ministero. Il registro sarà custodito nella Segreteria dell'Università.". I successivi Regolamenti Generali per le Università del Regno approvati con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 e con R.D. 6 ottobre 1868, n. 4638 prevedono rispettivamente una adunanza ordinaria al mese (art. 22) e una ogni due mesi (art. 22). A partire dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, sono previste adunanze della Facoltà a composizione variabile a seconda dell'oggetto di discussione, limitata ai professori ordinari e straordinari per le proposte al ministro di conferimento di incarichi di insegnamento, aperta anche agli incaricati per la formulazione del manifesto degli studi, la raccolta dei programmi di insegnamento, la definizione dell'orario delle lezioni ed estesa a tutti gli insegnanti e anche ai dottori aggregati per le proposte al Consiglio Accademico di riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e per finalità disciplinari. Viene inoltre esplicitato che si affida al professore più giovane il ruolo di segretario. La riunione delle diverse componenti del corpo docente a seconda dell'oggetto di discussione è ancora prevista dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 13 aprile 1902, n. 1127 (artt. 8-12), in cui sono menzionati per la prima volta anche due rappresentati dei liberi docenti, così come nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796 (art. 12) e nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 (art. 10).

Esami di ammissione

Il Regolamento universitario approvato con D.L. 20 ottobre 1860 n. 4373 prevede che gli esami di ammissione alle Facoltà si tengano nei giorni in cui sono aperte le iscrizioni ai corsi tanto nel primo quanto nel secondo semestre e nell'ultimo mese dell'anno accademico (art. 223). La durata prevista è di un'ora (art. 238) e gli esaminatori hanno facoltà di porre le domande che ritengano più adatte "per meglio avverare se i candidati abbiano l'istruzione necessaria allo studio che prescelsero." (art. 240). Per la Facoltà di Medicina e chirurgia è previsto un esame orale nelle materie di Fisica, Mineralogia, Zoologia, Botanica.
Il successivo Regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato, insieme al Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia con R.D. 14 settembre 1862 n. 842 prevede che l'esame verta su: temi di geometria, trigonometria e algebra elementare; elementi di storia naturale; letteratura italiana e latina. Sugli elementi di Matematica e di Storia naturale l'esame si svolge in forma orale, per la durata di quaranta minuti; l'esame di Italiano e Latino si svolge in forma scritta per la durata di quattro ore e prevede una composizione in italiano e una versione dall'italiano in latino di un autore classico (art. 3).
Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.
Sono conservati i verbali degli esami orali. I registri presentano due verbali per pagina che riportano: cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, data cronica e topica, materie, votazione dell'esame e firme autografe del presidente di commissione, degli esaminatori e del segretario. Con rubrica.

Corrispondenza delle Facoltà di Teologia, Scienze e Lettere

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti. A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875). L'esistenza su alcune carte di una doppia segnatura, l'una riferibile al protocollo generale (n. di protocollo e indice di classificazione IX) e l'altra al protocollo speciale (n. di protocollo e sigla T.S.L.), fa ipotizzare una prima assegnazione al segretario capo e una successiva alla segreteria di Facoltà.

Commissioni per il conferimento della libera docenza per esami

La L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati) (artt. 93-104) prevedeva il conferimento dell'autorizzazione all'insegnamento a titolo privato, oltre che per titoli o per chiara fama, tramite un esame che consisteva: "1. in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2. in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico.". La commissione, di nomina ministeriale, era presieduta dal preside di Facoltà e composta in egual numero da membri interni ed esterni. Alla Casati si richiamano esplicitamente i successivi regolamenti universitari almeno fino al R.D. 21 agosto 1905, n. 638, (artt. 124-140), che tuttavia prevede esplicitamente che due membri della commissione provengano da altre Università e che "[...] Uno di questi ultimi dovrà essere libero docente preferibilemte della stessa disciplina, ed effettivamente insegnante. [...]". Il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, pur mantenendo la possibilità di essere abilitati alla libera docenza per "alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare", avoca il giudizio di merito sui candidati a "una Commissione unica per ciascuna materia nominata dal Ministro su designazione del Consiglio Superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. [...] i membri delle commissioni durano in ufficio un biennio [...].".

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