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Da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II

Testi di legge a stampa relativi all'istruzione nello stato sabaudo, ascrivibili a periodo da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II:

  • [Revoca e annullamento delle licenze concesse per compiere gli studi universitari al di fuori degli stati sabaudi], 23 lug. 1572;
  • [Editto sulla regolamentazione degli esami di laurea], 2 ott. 1674 (2 copie, di cui una reca la nota di registrazione del Senato di Torino, 19 feb. 1675);
  • [Patenti di dichiarazione sulla deroga alle disposizioni dell'editto del 2 ottobre 1674], 3 mar. 1675;
  • [Disposizioni per l’Università di Torino], 25 mar. 1677

Legislazione

Testi di legge a stampa per lo più inerenti all'istruzione universitaria, dal Ducato di Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II e dal Regno di Sicilia sotto Vittorio Amedeo II al Regno d'Italia sotto Vittorio Emanuele III.

Carte istituzionali inerenti alla carriera studentesca

Raccolta di carte sciolte, di natura istituzionale, inerenti la carriera accademica degli studenti di vari Atenei, provenienti da archivi privati: tessere di riconoscimento, libretti di iscrizione, certificati, quietanze di pagamento, etc.

Tesi, poesie e diplomi per il conseguimento dei gradi accademici presso altri Atenei

Materiali inerenti il conseguimento dei gradi accademici presso Università italiane ed estere.

  • Tesi a stampa discusse presso l'Università di Genova, Padova e Pavia e gli Atenei francesi di Angers, Caen e Parigi e l'Università di Vienna, tra la seconda metà del XVII e la prima metà del XIX secolo. Si tratta di dissertazioni presentate in sede di esame pubblico per il conseguimento del baccalaureato, della licenza e della laurea.
  • Componimenti poetici, strettamente collegati alla cerimonia di laurea, dedicati a studenti di Modena e Padova.
  • Diplomi di laurea e relativi ad altri gradi accademici conseguiti dalle Università di Bologna, Genova, Macerata, Modena, Napoli, Pavia, Pisa, Roma e Siena.

A questo corpus sono state aggregate alcune dissertazioni che non risultano stampate in vista del conferimento di un grado accademico: si tratta di dispute avvenute in accademie private di professori dell'Università successivamente alla laurea o di esercitazioni e prove in itinere di corsi. Al pari, oltre ai diplomi si conservano anche alcuni certificati di iscrizione (fides matricolari).

Dalle riforme amedeane a Carlo Emanuele IV

Testi di legge a stampa relativi all'istruzione nello stato sabaudo, ascrivibili a periodo tra le riforme di Vittorio Amedeo II a quelle di Carlo Emanuele IV:

  • [Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino], 25 ott. 1720 (2 copie);
  • Manifesto del Magistrato dell'Università degli Studj generali, in Torino sedente, 09 nov. 1720 (2 copie);
  • Addizioni, o siano aggiunte fatte alle Regie Costituzioni dell'Università de Studij generali delli 25 ottobre dell'anno scorso 1720, 29 ott. 1721;
  • Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino. Constitutions de sa majesté pour l'Université de Turin, 20 ago. 1729 (4 copie);
  • Manifesto del Magistrato della Riforma per la pubblicazione delle Costituzioni per la Regia Università di Torino, 20 set. 1729 (4 copie);
  • Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino. Règlemens du Magistrat de la Réforme pour l'Université de Turin, 20 set. 1729 (5 copie);
  • [Manifesto del Magistrato della Riforma per la pubblicazione dei Regolamenti per la Regia Università di Torino], 13 ott. 1729 (6 copie);
  • Regolamenti per li collegj degli scolari delle provincie eretti da sua maestà in Torino. Règlemens pour les colleges étabilis par sa majesté a Turin en faveur des etudians des provinces, 16 ott. 1729 (2 copie);
  • Istruzione pel regolamento delle scuole di Lingua latina e di Retorica. Instructions pour le Reglement des ecoles de la Langue latine & de la Rhétorique, [1729] (5 copie);
  • [Disposizioni del Magistrato del Protomedicato], 07 ott. 1730;
  • Manifesto dell'eccellentissimo Magistrato della Riforma degli Studj della Regia Università di Torino, contro il foglio delle proposizioni falsamente attribuite alli professori di Teologia, e de' Canoni, 11 ago. 1731;
  • Avis ou instructions pour ceux, qui voudront être reçus dans l'Académie royale de Turin, 5 ago. 1736;
  • Editto di sua maestà per il regolamento dello studio di Cirugia, 29 set. 1738 (2 copie);
  • [Manifesto del Magistrato della Riforma della Regia Università di Torino con cui sono pubblicate le Regie patenti sullo studio della Chirurgia del 25 febbraio 1756], 10 mar. 1756;
  • Manifesto del Magistrato della Riforma riguardante gli studj, esami, ed esercizj rispettivamente degli agrimensori, misuratori, architetti civili, ed idraulici, 9 mar. 1762 (2 copie);
  • Manifesto del Magistrato della Riforma Riguardante li due anni di pratica da farsi dà laureati in Medicina prima d'imprenderne l'esercizio, 9 mar. 1762 (2 copie);
  • Diploma di S.M. per la ristaurazione dell'Università degli Studj di Sassari, e regolamento particolare per la medesima, 4 lug. 1765;
  • Manifeste du Conseil de la Reforme des Etudes, résidant a Chambery. Lettres-patentes de sa majesté portant établissement dudit Conseil, 22 apr. 1769; 24 ago. 1768;
  • Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino. Constitutions de sa majesté pour l'Université de Turin, 9 nov. 1771 (3 copie);
  • Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino. Règlements du Magistrat de la Réforme pour l'Université de Turin, 12 giu. 1772 (3 copie);
  • Manifesto del Magistrato della Riforma per la pubblicazione delle Costituzioni, e de' Regolamenti per la Regia Università di Torino. Manifeste du Magistrat de la Réforme pour la publication des Costitutions, et des Règlements de la Royale Université de Turin, 13 giu. 1772 (5 copie);
  • Instruzione intorno la maniera d'insegnare nelle pubbliche scuole. Instructions sur la manière d'enseigner dans les ecoles publiques, [1772] (3 copie);
  • Manifesto del Magistrato della Riforma riguardante l'onorevole distintivo de' signori studenti della Regia Università, 3 nov. 1791 (3 copie);
  • Manifesto del riformatore di Pinerolo Giacinto Ricca sull'obbligo degli studenti delle provincie di assolvere i propri doveri spirituali per accedere agli esami e sull'istituzione della Cattedra di Istituzioni civili presso R. Collegio di Pinerolo, 2 apr. 1796;

Calendari accademici

Calendari accademici dell'Università di Torino, con indicazione dei giorni di lezione e di ferie, ed elenchi dei professori con indicazione delle rispettive materie e dell'orario delle lezioni:

  • Calendarium Archigymnasij Taurinensis In quo praestituiti sunt dies, quibus DD. Professores, Antecessores, & Magistros docere, sive a consuetis paelectionibus vacare oporteat in decursu proximi anni Scholastici MDCCXX, 1720;
  • Nomina Clarissimorum DD. Professoroum, Antecessorum, & Magistrorum Taurinensis Achigymnasij, 1720;
  • Calendarium Archigymnasii Taurinensis. Praescribuntur dies, quibus a DD. Artecessoribus, & Magistris docebitur studiosa Iuventus, quibusque Academiae solemnia peragentur in decursu proximi anni MDCCXXII; Elenchus Quo continentur nomina Clarissimorum Professorum Taurinensis Archvigymnasii, liberales Disciplinae, ac tempora, quibus docebunt in decurso proximi anni Scolastici MDCCXXIII, 19 ott. 1723;
  • Calendario della Regia Università di Torino per l'anno scolastico 1906-07, 1 ott. 1906.

Si conserva inoltre un calendario scolastico relativo alle scuole pre-universitarie, recante l'elenco dei libri in uso presso le varie classi: Calendarium ad usum regiarum scholarum anni MDCCCXLII-XLIII, 1842;

Tesi, orazioni, poesie e diplomi per il conseguimento dei gradi accademici presso l'Università di Torino

Materiali a stampa riferibili alla cerimonia per il conferimento dei gradi accademici, dalla seconda metà del XVIII secolo alla prima metà del XX.

  • Tesi discusse presso l’Università di Torino fra Settecento e primi del Novecento. Si tratta di dissertazioni presentate in sede di esame pubblico per il conseguimento della licenza, della laurea e dell'aggregazione ai Collegi e per il conseguimento del grado di professore di Filosofia e di Architetto civile e di Ingegnere idraulico (prima della fondazione della Scuola di Applicazione per gli Ingegneri).
  • Presentazioni dei candidati e orazioni recitate dai professori nel corso della cerimonia, come prescritto dalla normativa vigente.
  • Omaggi in versi offerti ai neo-diplomati da colleghi e altre personalità, strettamente collegati alla cerimonia istituzionale seppur non codificati dai regolamenti, dalla seconda metà del XVIII secolo alla prima del XIX;
  • Diplomi di baccellierato, licenza e laurea.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il conseguimento della laurea in Medicina cinque anni di studio, quattro anni per la licenza. Per l'esercizio della professione medica "tanto nelle Città che nelle Terre" (Titolo V, capo III, 2), era necessaria la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno Fisica, e nel secondo Istituta e Notomia, nel terzo e quarto Teorica e Pratica, e nel quinto la Pratica solamente" (ibidem, 1).
Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del secondo anno (Titolo V, capo III, 1). Rispetto alle materie oggetto di studio, nulla muta per i primi due anni; nel terzo, quarto e quinto anno si aggiunge la Botanica. Negli ultimi due anni è inoltre richiesta la pratica ospedaliera "applicandovisi ... sotto la direzione di uno de' professori (ibidem). Per l'esercizio della professione è richiesto un ulteriore biennio "di pratica in qualche Spedale, o appresso qualche medico accreditato; del che presentate le fedi al Magistrato della Riforma, ne otterranno la licenza (ibidem, 2). Il biennio di pratica era stato introdotto col "Manifesto del Magistrato della Riforma riguardante li due anni di pratica da farsi da' laureati in Medicina prima d'imprenderne l'esercizio" del 9 marzo 1762. Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico.
A partire dal 25 aprile 1801 (5 fiorile) (p. 123 nel registro X A 2) compare la registrazione di esami alla fine di ciascuno dei quattro anni di corso (non è più prevista la licenza) e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata solo dopo la Restaurazione (anno accademico 1814-15). A decorrere dall'anno accademico 1806-07 la durata del corso per il conseguimento del doctorat è nuovamente di cinque anni e gli esami privati sono sostituiti da esami separati sulle singole materie.
Nel 1839 si conferma la durata di cinque anni sia per il corso in Medicina che in Chirurgia. Il percorso è comune per i primi quattro anni. Dopo l'esame privato di quarto anno lo studente deve optare per l'uno o l'altro (Raccolta dei sovrani provvedimenti relativi agli studenti, al corso scolastico ... nella R. Università di Torino, Torino, 1839, artt. 134-135). Fin dal 1832 compiono l'interro corso di studi a Torino solo gli studenti delle province di Torino, Pinerolo e Susa, mentre gli altri frequentano a Torino sono gli ultimi tre anni (Ibidem, art. 142, con rimando alla normativa precedente).

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il corso di Legge una durata di cinque anni: quattro anni erano necessari per il conseguimento della licenza, sufficiente per esercitare la professione "nelle Terre e Villaggi" (Titolo V, capo II, 2), ma non nelle città, e cinque per la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno le Istituzioni civili, e negli altri il Ius pontifizio e cesareo" (ibidem, 1). Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del primo anno, dopo aver frequentato "le scuole de' professori delle Istituzioni canoniche e civili" (Titolo V, capo II, 1). Negli anni di corso successivi gli studenti seguivano le lezioni "de' professori del Ius canonico e civile" (ibidem). E' previsto che "il grado della licenza basterà per que' che vorranno solamente esercitare l'uffizio di giudice ne' Feudi de' nostri vassalli" (ibidem, 2). Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico. A partire dal 26 maggio 1801 (6 pratile anno nono della Repubblica) (carta 73 nel registro GIURISPRUDENZA - Esami privati 1791-1805) compare la registrazione di esami alla fine di ciascun anno di corso e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento, solo fino al 27 marzo 1809, sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata con la Restaurazione, ma prevedendo che lo studente fosse esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. Tale articolazione si mantiene fino alla riforma del 1846 (Regolamento degli studi legali 5 agosto 1846 n, 568), che prevede un corso ordinario di cinque anni per il conseguimento della laurea (art. 2 ss.) e un corso completivo di ulteriori lezioni destinate agli aspiranti all'insegnamento o all'aggregazione al Collegio o anche a funzionari dei Ministeri (artt. 8-13). Viene dunque meno il titolo di licenza. Con la legge Casati all'articolazione in esami privati ed esami pubblici si sostituisce quella in esami speciali, che vertono su ciascuna singola materia oggetto di insegnamento, ed esami generali. Con successivo Regolamento generale, approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, subentra un'articolazione in esami di promozione, di licenza e di laurea, da sostenersi per gruppi di materie. Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie".

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e del 1771, unitamente ai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma, prevedono che occorrano due anni per conseguire il baccalaureato, quattro per la licenza e cinque per la laurea. Mentre il primo grado si consegue previo il superamento di un unico esame che verte su due trattati di Teologia scolastico-dogmatica, sia per la licenza sia per la laurea sono previsti un esame privato e un esame pubblico. Tale articolazione si mantiene fino all'entrata in vigore della L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati), ma a partire dagli anni successivi alla Restaurazione lo studente è esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. A partire dall'anno scolastico 1845-46 per gli studenti di Teologia il titolo di baccelliere si consegue con il superamento dell'esame del primo anno come previsto dal Manifesto del Magistrato della Riforma n. 526 dell'8 ottobre 1845. A partire dal 1861 al binomio esami privati-esami pubblici subentra quello esami speciali-esami generali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373, artt. 224-225. Gli esami speciali vertono sulle singole materie oggetto d'insegnamento nel corso dell'anno.

Adunanze dei professori

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e con maggior dettaglio quelle del 1771 descrivono la composizione dei Collegi delle diverse Facoltà, le cariche (priori e consiglieri) e le rispettive competenze. A partire dal 1848 (R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 artt. 28-30 e R.D. 12 ottobre 1848, n. 827) non è più prevista la figura del priore, bensì quella del preside nominato dal re su proposta dei Collegi. Sono disciplinate la composizione e le competenze dei Consigli delle Facoltà, composti dal preside e da tre professori eletti dai loro colleghi. Il capo II del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle Facoltà (artt. 15-42) prevede che le Facoltà tengano adunanze ordinarie, due all'anno, e straordinarie ed enumera le competenze di tali consessi. L'art. 41 in particolare stabilisce la tenuta, da parte del segretario verbalizzante, di "un registro puntuale di tutti gli atti e delle deliberazioni della Facoltà. Di tali deliberazioni si farà sempre comunicazione al Rettore, il quale ne trasmetterà copia al Ministero. Il registro sarà custodito nella Segreteria dell'Università.". I successivi Regolamenti Generali per le Università del Regno approvati con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 e con R.D. 6 ottobre 1868, n. 4638 prevedono rispettivamente una adunanza ordinaria al mese (art. 22) e una ogni due mesi (art. 22). A partire dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, sono previste adunanze della Facoltà a composizione variabile a seconda dell'oggetto di discussione, limitata ai professori ordinari e straordinari per le proposte al ministro di conferimento di incarichi di insegnamento, aperta anche agli incaricati per la formulazione del manifesto degli studi, la raccolta dei programmi di insegnamento, la definizione dell'orario delle lezioni ed estesa a tutti gli insegnanti e anche ai dottori aggregati per le proposte al Consiglio Accademico di riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e per finalità disciplinari. Viene inoltre esplicitato che si affida al professore più giovane il ruolo di segretario. La riunione delle diverse componenti del corpo docente a seconda dell'oggetto di discussione è ancora prevista dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 13 aprile 1902, n. 1127 (artt. 8-12), in cui sono menzionati per la prima volta anche due rappresentati dei liberi docenti, così come nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796 (art. 12) e nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 (art. 10).

Carteggio non fascicolato anteriore ad agosto 1857

Sono riunite in questa serie le sole carte anteriori all'agosto 1857, fatta eccezione per le istanze degli studenti, tuttora conservate. Le prime tre unità, con carte della prima metà del secolo, sono variamente legate alla fine del Governo francese e ai contenziosi contabili e patrimoniali da essa scaturiti. Erano probabilmente conservate dall'economo. Le carte dal 1850 al luglio 1857 sono state estratte da fascicoli di anni successivi della corrispondenza gestita dal segretario e recano come unica segnatura il numero di protocollo.

Magistrato della Riforma e Consiglio Universitario

Deliberazioni, verbali delle adunanze.
"Organo di origine medievale, riorganizzato da Emanuele Filiberto in coincidenza con la riapertura a Torino dell'Università nel 1571, [il Magistrato della Riforma] fu oggetto, nel sec. XVIII, di nuovi provvedimenti che ne precisarono ulteriomente le competenze. In particolare le costituzioni per l'Università di Torino, promulgate nel 1720, e quelle successive, emanate nel 1729 e ancora nel 1772, ne fissavano le attribuzioni in materia di buon governo dell'Università e direzione del pubblico insegnamento in tutto lo Stato, anche tramite la creazione di riformatori nelle province [...]. Tali competenze si estendevano all'esercizio di un diretto controllo sugli insegnanti, sulle loro nomine e promozioni, sui contenuti del loro insegnamento con relativi interventi di censura. Soppresso in periodo francese e ripristinato nel 1814, il Magistrato della Riforma venne definitivamente abolito nel 1847 all'atto dell'istituzione, con patenti 30 novembre 1847 del Ministero della Pubblica istruzione." (notizie tratte dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Archivio di Stato di Torino). Con il R.D. 4 ottobre 1848, n. 818, di riforma della pubblica istruzione, si prevede che il ministro sia assistito nelle sue funzioni da un Consiglio superiore di istruzione pubblica di si cui specificano composizione e competenze (artt. 7-16). In ciascuna Università sono istituiti i Consigli universitari (artt. 17-27), composti da un presidente scelto dal re, cinque professori appartenenti alle cinque Facoltà, cui si aggiungono due componenti nominati dal re e scelti "tra le persone illustri per merito scientifico e letterario". Alle sedute del Consiglio universitario di Torino interviene, con voto deliberativo, anche il governatore del collegio delle Provincie di Torino. Al Consiglio universitario spetta l'elaborazione dei regolamenti speciali di ciascuna Facoltà sulla base delle leggi e dei regolamenti generali vigenti. Tra i consiglieri professori è scelto dal re il rettore.

Minutari della corrispondenza del Magistrato della Riforma

Con rubrica.

"Organo di origine medievale, riorganizzato da Emanuele Filiberto in coincidenza con la riapertura a Torino dell'Università nel 1571, [il Magistrato della Riforma] fu oggetto, nel sec. XVIII, di nuovi provvedimenti che ne precisarono ulteriomente le competenze. In particolare le costituzioni per l'Università di Torino, promulgate nel 1720, e quelle successive, emanate nel 1729 e ancora nel 1772, ne fissavano le attribuzioni in materia di buon governo dell'Università e direzione del pubblico insegnamento in tutto lo Stato, anche tramite la creazione di riformatori nelle province [...]. Tali competenze si estendevano all'esercizio di un diretto controllo sugli insegnanti, sulle loro nomine e promozioni, sui contenuti del loro insegnamento con relativi interventi di censura. Soppresso in periodo francese e ripristinato nel 1814, il Magistrato della Riforma venne definitivamente abolito nel 1847 all'atto dell'istituzione, con patenti 30 novembre 1847, del Ministero della Pubblica istruzione." (notizie tratte dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Archivio di Stato di Torino).

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