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Università degli Studi di Torino Subseries
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Registri di matricola e carriera

Col R.D. 28 agosto 1924, n. 1588, alla segreteria dell’Istituto viene affidata la compilazione e l’aggiornamento dei registri di carriera scolastica degli studenti (art. 21).
I registri sono distinti a seconda che l’iscrizione sia per i corsi quadriennali o per quello biennale di abilitazione alla direzione didattica (dal 1931 triennali per il diploma di Vigilanza nelle scuole elementari). Si tenga presente tuttavia che lo statuto prevedeva la possibilità per gli studenti di passare da un corso all’altro, così l’iscrizione non comporta necessariamente il conseguimento di un diploma piuttosto che un altro.
Solo in rari casi il passaggio di corso ha comportato una nuova immatricolazione.
L’art. 26 del R.D. 13 marzo 1923, n. 736, fornisce indicazioni sul completamento degli studi per gli iscritti all’ormai soppresso Corso di perfezionamento per i licenziati delle Scuole normali e che alla data del decreto medesimo, non ne avessero ancora conseguito il diploma. Non stupisce dunque che molti nomi che compaiono nei primissimi registri si ritrovino anche nei registri di carriera del Corso di perfezionamento.

Essi riportano: dati anagrafici dello studente e la registrazione della presentazione dell'attestato di licenza normale, la data di immatricolazione, esame di concorso, le tasse, i corsi ed esami sostenuti con la relativa votazione, annotazioni diverse quali trasferimenti ad altri Istituti, conseguimento del diploma e eventuale superamento di concorsi di abilitazione all’insegnamento.
Poiché è stato verificato che non sempre i registri venivano aggiornati, per il completamento degli studi si suggerisce di consultare comunque i registri dei verbali di diploma (poi laurea).

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione venne ufficialmente introdotto tra le autorità accademiche dell'Istituto dallo Statuto approvato con R. D. 1° settembre 1925, n. 1598. Sino ad allora fu attivo il "Consiglio provvisorio di amministrazione".
Esso era presieduto dal direttore e ne facevano parte: due professori di ruolo eletti dal Consiglio dei professori, un membro nominato direttamente dal Ministero della Pubblica istruzione, dai rappresentati degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto.
Al CdA competeva la gestione economica dell'Istituto, la delibera sui bilanci e sui conti consuntivi, l'approvazione di contratti e convenzioni che portino in qualche modo onere finanziario per l'Istituto, la nomina e gestione di tutto il personale -docente e non- oltre a ulteriori compiti definiti dallo Statuto vigente.
Inoltre il CdA poteva nominare una Giunta esecutiva, presieduta dal medesimo direttore e composta da uno dei due professori, dal membro nominato dal Ministero e da due membri del Consorzio, di cui uno in rappresentanza del Comune di Torino.

Nei registri di questa serie troviamo la verbalizzazione sia del CdA che della Giunta esecutiva.

Verbali degli esami speciali

Il R. D. 19 gennaio 1905 , n. 29, all'art. 2 specifica gli insegnamenti impartiti nel corso:
Lettere italiane, Filosofia teoretica, Filosofia morale, Pedagogia, Storia moderna, Igiene pedagogica, Introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile, Diritto amministrativo.

Esami di ammissione al Corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali

Con R.D. del 3 luglio 1921, n. 1084, l'accesso al Corso venne vincolato al superamento di un esame di ammissione, provvedimento osteggiato dal Consiglio del corso. L'introduzione dell'esame causò un forte e immediato calo delle iscrizioni che dalle 420 unità dell'anno accademico 1920/1921 scese alle 97 dell'anno 1921/1922.
Ogni verbale comprende il cognome, nome, generalità del candidato, l'esito dell'esame, le firme dei professori esaminatori.

Verbali degli esami di laurea e diploma

Secondo lo Statuto approvato con R. Decreto 1° ottobre 1936 -XIV, n. 2155, la Facoltà di Magistero conferisce tre lauree: in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere ed il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
A differenza dei corsi di studi per la laurea, la durata di quello per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari era di tre anni e vi si accedeva se in possesso di diploma di abilitazione magistrale e previo superamento di concorso.

I registri di laurea, in lingua italiana e a stampa, raccolgono due verbali degli esami per pagina. Ogni verbale comprende il cognome, nome, generalità del candidato, l'argomento trattato durante l'esame e il suo esito, la data, il numero di matricola e, di lato, le firme dei professori che formano la commissione.

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