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Archivio storico. Università degli Studi di Torino
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Registro degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico

Registro che riporta i dati anagrafici del candidato, i titoli di accesso all'esame, i risultati conseguiti nelle singole prove d'esame e la votazione complessiva, riportando anche annotazioni circa il pagamento delle tasse e il rilascio di certificati e diplomi da parte dell'ufficio. Non reca sottoscrizioni in originale.

Verbali degli esami generali di laurea

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 28 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte schiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, stabilisce (art. 1) che gli studi compiuti nella Facoltà possano condurre a quattro lauree: nelle scienze matematiche pure; nelle scienze fisico-matematiche, nelle scienze fisico-chimiche, in storia naturale. Alla fine dei quattro anni di corso è previsto l'esame di laurea, il quale consiste "in una dissertazione e in un esame orale sulle materie attinenti al tema della dissertazione" (art. 12). E' previsto (art. 17) che, previo il superamento degli esami speciali dei primi due anni, lo studente possa ottenere dalla Segretaria il Diploma di Baccelliere; previo il superamento degli esami speciali dei primi tre anni il Diploma di Licenza, il quale "apre l'adito alle scuole di applicazione per gli ingegneri ed alle pratiche per ottenere il diploma di ingegnere" (art. 18).
Il successivo "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 prevede che la Facoltà conferisca la licenza in Scienze matematiche e fisiche e la licenza in Scienze naturali, dopo un biennio di studi e il superamento dell'esame di licenza, in due sedute (artt. 4 e 9). La licenza fisico-matematica vale per l'immissione alle scuole di applicazione e per il proseguimento degli studi per il conseguimento delle laurea in Matematica, in Fisica e in Chimica. La licenza in Scienze naturali dà "adito agli studi per le lauree in Scienze naturali e in Chimica" (art. 12). "L'esame di laurea consiste: - per la Matematica 1. in una conferenza sull'argomento della Memoria; 2. in un esame orale ... sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio. ... - per la Fisica, per la Chimica, per le Scienze naturali: 1. in una prova pratica di fisica e di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato ...; 2. in un esame orale ... non solo sulla materia da cui fu estratto il soggetto della prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio" (art. 19).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica

Esami per misuratori, agrimensori e ripetitori di misura

I verbali degli esami scritto (1°) e orale (2°) per ripetitore di misura (otto soli esami dal 1858 al 1860) fanno riferimento al R.D. 25 settembre 1853, in base al quale misuratori e agrimensori potevano ottenere la riduzione di un anno di pratica se, avendone già compiuto uno, avessero superato "con buon successo l'esame di ammessione prima di far il secondo" (art. 6).

Esami di Misura datisi in Ciamberì

Sono raccolti in volume i verbali degli esami per Géomètre Mesureur sostenuti dai candidati a Chambéry e spediti a Torino per ottenere la spedizione della patente (che risulta annotata). L'indice alfabetico dei candidati presente in fondo al volume non reca indicazioni di pagine, poiché sul volume non è apposta una paginazione.

Verbali degli esami privati e pubblici di Scienze fisiche e matematiche

Con rubrica.
Il R.D. 4 novembre 1851 n. 1284 contenente il Regolamento provvisorio per la Facoltà di Scienze fisiche e matematiche disciplina i corsi quadriennali per gli aspiranti al professorato di Fisica e Geometria e di Storia naturale nelle scuole secondarie (artt. 12-23). Alla fine di ciascun anno gli studenti devono superare esami privati sulle materie oggetto di studio e un esame pubblico finale, superato il quale otterranno il titolo rispettivamente di dottore in Fisica e di dottore in Scienze naturali. Il titolo di dottore in Scienze fisiche spetterà a chi consegua entrambi i titoli.
Il successivo Regolamento degli studi della Classe di Scienze fisiche nella Università di Torino, approvato con R.D. 17 settembre 1856 n. 1848 prevede tre corsi: in Fisica, in Storia naturale, in Chimica. Permane la scansione in esami da sostenere alla fine di ciascun anno di corso ed esame pubblico finale per il conseguimento del titolo.

Esami privati di Scienze fisiche e matematiche

A partire dal 1861 (p. 158) sono verbalizzati gli esami speciali su singole materie, conformemente a quanto previsto dalla legge Casati (art. 127), se pure permangano alcuni esami svolti secondo la disciplina previgente.

Esami pubblici di Scienze fisiche e matematiche

A partire dal 1861 (p. 50) è in uso anche la denominazione esame generale, secondo quanto previsto dalla legge Casati (art. 128). Sono presenti lauree in Fisica, Scienze naturali, Chimica e una laurea in Matematica (di Giuseppe Boidi, 14 febbraio 1863).

Verbali degli esami di promozione, licenza e laurea per gruppi di materie

Il "Regolamento generale degli studi universitari nel Regno" approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434 prevede esami di promozione, di licenza e di laurea (art. 24). Il "Regolamento speciale per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali" ad esso allegato specifica quali siano le discipline oggetto dell'esame per il conseguimento della licenza nelle Scienze matematiche e fisiche e della licenza in Scienze naturali e i rispettivi raggruppamenti di materie, tre nel primo, due nel secondo caso (art. 9).
"L'esame di laurea consiste: - per la Matematica 1. in una conferenza sull'argomento della memoria; 2. in un esame orale ... sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio. ... - per la Fisica, per la Chimica, per le Scienze naturali: 1. in una prova pratica rispettivamente di fisica, di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato ...; 2. in un esame orale ... non solo sulla materia cui si riferiva la prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio" (art. 19).
I registri degli esami di licenza conservati verbalizzano esami sulle singole discipline o su gruppi non conformi a quanto previsto dal Regolamento della Facoltà. E' presente un verbale, in cui non risultano compilati i campi tipologia di esame e gruppo, bensì materie, data e ora dell'esame, cognome e nome, paternità, luogo di nascita, durata dell'esame, nome dell'esaminatore e votazione conseguita nella singola o nelle due materie oggetto dell'esame. I verbali sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione.
Nei registri degli esami di laurea risulta la votazione conseguita in ciascuna delle materie oggetto dell'esame, dalla cui somma scaturisce il punteggio con cui è conseguita la laurea. Con rubrica.

Esami di laurea in matematica, fisica. scienze naturali e chimica

I candidati conseguono la laurea solo nel caso ottengano l'approvazione su ciascuna delle materie oggetto dell'esame orale. Il punteggio finale scaturisce dalla somma dei singoli punteggi. Qualora i candidati non risultino approvati in una o più materie devono sostenere nuovamente quella parte di esame.

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