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Consiglio di Amministrazione Integrato. Verbali

Verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione Integrato dai rappresentanti della Provincia, del Comune, della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e del Consorzio delle sedi decentrate, dal 22 ottobre 1991 (verbale n. 1) al 22 luglio 1998 (verbale n. 7). Il C.d.A. Integrato è presieduto dal Rettore dell'Università di Torino e ha competenza sulle sedi decentrate del Piemonte Orientale (Novara, Vercelli e Alessandria), che sino a diventare polo universitario autonomo sono state parte dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione Integrato è previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, articolo 2 comma 5 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990): "Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura [1], il consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 può essere integrato, qualora già non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico".
L'articolo è abrogato con D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, articolo 1 comma 1 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il Consiglio di Amministrazione Integrato dell'Università d Torino, pertanto, tiene la sua ultima seduta nel luglio 1998.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e del 1771, unitamente ai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma, prevedono che occorrano due anni per conseguire il baccalaureato, quattro per la licenza e cinque per la laurea. Mentre il primo grado si consegue previo il superamento di un unico esame che verte su due trattati di Teologia scolastico-dogmatica, sia per la licenza sia per la laurea sono previsti un esame privato e un esame pubblico. Tale articolazione si mantiene fino all'entrata in vigore della L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati), ma a partire dagli anni successivi alla Restaurazione lo studente è esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. A partire dall'anno scolastico 1845-46 per gli studenti di Teologia il titolo di baccelliere si consegue con il superamento dell'esame del primo anno come previsto dal Manifesto del Magistrato della Riforma n. 526 dell'8 ottobre 1845. A partire dal 1861 al binomio esami privati-esami pubblici subentra quello esami speciali-esami generali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373, artt. 224-225. Gli esami speciali vertono sulle singole materie oggetto d'insegnamento nel corso dell'anno.

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