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Senato Accademico Integrato. Verbali

Verbali delle adunanze del Senato Accademico Integrato (al quale sono chiamati, oltre ai professori, ricercatori, appartenenti al personale tecnico-amministrativo e studenti) dal 23 aprile 1991 (verbale n.1) al 27 giugno 1994 (verbale n.6).

Con la legge n. 168 del 9 maggio 1989 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, venne introdotto un consesso del Senato accademico più ampio, il così detto Senato accademico integrato, al quale competeva l’elaborazione dei nuovi Statuti. La sua composizione è definita al comma 2 dell’art. 16 del titolo IV:

Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare la entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.

Nell’Università di Torino, il primo atto che cita il S. A. integrato è il Decreto rettorale n. 697 dell’11 marzo 1991 “Modifica del D.R. n. 268 del 30/1/1991, relativo al Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti nel Senato Accademico integrato”. Nella seduta del 23 aprile 1991 in effetti si discute il Regolamento di funzionamento del Senato allargato.
Dall’Annuario dell’a.a. 1993/94 si evince che l’ultima seduta è quella del giugno 1994.

Senato accademico. Verbali delle adunanze

La riforma dell'istruzione superiore attuata con R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (riforma Gentile) prevede, tra le autorità accademiche, il Senato accademico, che eredita composizione e competenze del Consiglio accademico. Il Senato accademico è composto dal rettore in carica, dal rettore appena cessato, dai presidi delle Facoltà e dai direttori delle Scuole.

Senato degli studenti. Verbali

Verbali delle adunanze del Senato degli Studenti dal 9 ottobre 1997 (verbale n.1) al 18 giugno 2001 (verbale n.12).

Il Senato degli Studenti è istituito nell’Università di Torino con Decreto rettorale n. 3342 del 2 ottobre 1995 “Costituzione e composizione del Senato degli Studenti”, dopo un anno di lavori della commissione appositamente riunita con il compito di predisporre una bozza del Regolamento didattico di Ateneo, di studiare il meccanismo di attivazione del Senato degli Studenti e di esaminare la bozza di Regolamento elezioni studenti (D.R. n. 2877 del 4 novembre 1994).
Si concretizza così uno dei punti di innovazione in materia di autonomia universitaria, rivendicata con forza alla fine degli anni Novanta dai movimenti studenteschi e propugnata con diversi disegni di legge sottoposti all’analisi della Commissione Pubblica istruzione del Senato. Tra questi citiamo il d.d.l. n. 1935 del 1989 (mai diventato legge dello Stato) “Autonomia delle università e degli enti di ricerca” che, nella versione rivista nel 1991 dal Governo, così presentava il nuovo organo di rappresentanza degli studenti:

Art. 3. (Autonomia statutaria)

  1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:
    […]
    e) la composizione e le competenze del senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

Art.4. (Autonomia regolamentare)

  1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e del consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. È comunque riservata al senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, per la finanza e per il personale.
    […]

Art. 10. (Organi di rappresentanza degli studenti)

  1. Ogni università istituisce con funzioni consultive un senato degli studenti. La sua composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.
  2. Il senato degli studenti è composto da un numero non superiore a quindici membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta membri per le altre.

La costituzione di questo organo avrebbe dovuto creare un nuovo sistema di rapporti, di tipo dialettico, tra gli studenti e le strutture di governo generale dell'università, che si affiancava a quello di tipo partecipativo negli organi tradizionali, che sopravvive.

Con Decreto rettorale n. 2242 del 23 aprile 2013 (ex lege n. 240 del 30 dicembre 2010, che all’art. 2 c. 2 regolamenta le rappresentanze studentesche) il Senato degli Studenti si trasforma in Consiglio degli Studenti, tutt’ora attivo. Così si definisce "È il massimo organo di rappresentanza studentesca. Ha la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attività degli organi dell'Ateneo (vedi art. 62 dello Statuto di Ateneo)".

Verbali degli esami privati e pubblici per professori e maestri

Esami sostenuti innanzi alla Classe di Filosofia e Lettere, con diverse composizioni delle commissioni a seconda del tipo di esame.
I registri degli esami successivi alla divisione della Facoltà di Scienze e Lettere e creazione della Facoltà di Belle Lettere e Filosofia e della Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche (disposta con R.D. 9 ottobre 1848, n. 826) e più specificamente successivi alla riorganizzazione dei corsi di Belle Lettere e di quello di Filosofia, disposti rispettivamente con R.D. 3 ottobre 1851, n. 1275 e con R.D. 10 settembre 1851, n. 1266, sono descritti nel subfondo relativo alla Facoltà di Lettere e Filosofia.

Verbali delle adunanze del Consiglio di Facoltà

A partire dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, sono previste adunanze della Facoltà a composizione variabile a seconda dell'oggetto di discussione, limitata ai professori ordinari e straordinari per le proposte al ministro di conferimento di incarichi di insegnamento, aperta anche agli incaricati per la formulazione del manifesto degli studi, la raccolta dei programmi di insegnamento, la definizione dell'orario delle lezioni ed estesa a tutti gli insegnanti e anche ai dottori aggregati per le proposte al Consiglio Accademico di riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e per finalità disciplinari. Viene inoltre esplicitato che si affida al professore più giovane il ruolo di segretario. La riunione delle diverse componenti del corpo docente a seconda dell'oggetto di discussione è ancora prevista dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 13 aprile 1902, n. 1127 (artt. 8-12), in cui sono menzionati per la prima volta anche due rappresentati dei liberi docenti, così come nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796 (art. 12) e nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 (art. 10).

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