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Università degli Studi di Torino Sottoserie
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Verbali degli esami di laurea 1864-1877

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica.

Protocolli T.S.L.

I registri sono strutturati in finche prive di intestazione. Sono riportati il numero e la data di registrazione della istanza in arrivo, un'ampia descrizione del suo contenuto e un riassunto delle tappe successive del procedimento a cui l'istanza dà l'avvio. Salvo rare eccezioni, sono riportate due registrazioni per pagina. Con rubrica.

Protocolli T.S.L.

I registri sono strutturati in finche prive di intestazione. Sono riportati il numero e la data di registrazione della istanza in arrivo, un'ampia descizione del suo contenuto e un riassunto delle tappe successive del procedimento a cui l'istanza dà l'avvio. Salvo rare eccezioni sono riportate due registrazioni per pagina. Con rubrica.

Protocolli T.S.L.

I registri sono strutturati in finche prive di intestazione. Sono riportati il numero e la data di registrazione della istanza in arrivo, un'ampia descizione del suo contenuto e un riassunto delle tappe successive del procedimento a cui l'istanza dà l'avvio. Salvo rare eccezioni sono riportate due registrazioni per pagina. Con rubrica.

Verbali degli esami speciali

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142).

Verbali degli esami generali di laurea

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 28 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte schiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, stabilisce (art. 1) che gli studi compiuti nella Facoltà possano condurre a quattro lauree: nelle scienze matematiche pure; nelle scienze fisico-matematiche, nelle scienze fisico-chimiche, in storia naturale. Alla fine dei quattro anni di corso è previsto l'esame di laurea, il quale consiste "in una dissertazione e in un esame orale sulle materie attinenti al tema della dissertazione" (art. 12). E' previsto (art. 17) che, previo il superamento degli esami speciali dei primi due anni, lo studente possa ottenere dalla Segretaria il Diploma di Baccelliere; previo il superamento degli esami speciali dei primi tre anni il Diploma di Licenza, il quale "apre l'adito alle scuole di applicazione per gli ingegneri ed alle pratiche per ottenere il diploma di ingegnere" (art. 18).
Il successivo "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 prevede che la Facoltà conferisca la licenza in Scienze matematiche e fisiche e la licenza in Scienze naturali, dopo un biennio di studi e il superamento dell'esame di licenza, in due sedute (artt. 4 e 9). La licenza fisico-matematica vale per l'immissione alle scuole di applicazione e per il proseguimento degli studi per il conseguimento delle laurea in Matematica, in Fisica e in Chimica. La licenza in Scienze naturali dà "adito agli studi per le lauree in Scienze naturali e in Chimica" (art. 12). "L'esame di laurea consiste: - per la Matematica 1. in una conferenza sull'argomento della Memoria; 2. in un esame orale ... sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio. ... - per la Fisica, per la Chimica, per le Scienze naturali: 1. in una prova pratica di fisica e di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato ...; 2. in un esame orale ... non solo sulla materia da cui fu estratto il soggetto della prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio" (art. 19).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica

Verbali degli esami pubblici 1729-1863 (aggregazioni fino al 1880)

Sono riportati il nome e la provenienza geografica del candidato, la data e la tipologia dell'esame, gli argomenti estratti a sorte per la discussione, i nomi dei professori componenti il collegio, con indicazione di quelli assenti e dei quattro estratti a sorte per discutere col candidato. La discussione avviene davanti al priore del Collegio, poi al preside di Facoltà e all'arcivescovo di Torino o, più spesso, del vicario generale, per il ruolo di cancelliere dell'Università che l'arcivescovo ricopriva fin dalle origini dello Studio. Le Costituzioni del 1729 prevedono, infatti, che i gradi "di Licenza e Laurea dovranno conferirsi dall'Arcivescovo o suo Vicario in pien Collegio di quella Facoltà nella quale vorrà lo Studente essere graduato". (Tirolo VI, art. 1). La presenza dell'arcivescovo è attestata nei verbali fino al 1845. Tale ruolo viene meno con la riforma Boncompagni. Il R.D. di riforma della Pubblica istruzione 4 ottobre 1848, n. 818 prevede infatti "niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto di ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi [...]; e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza dalle leggi, regolamenti ed usi in addietro vigenti in ordine alla pubblica istruzione [...]". Fino al 1845 è attestata la presenza . Le registrazioni sono redatte a mano, in lingua latina fino al 17 agosto 1805, poi in lingua francese fino al 28 aprile 1814, poi nuovamente in lingua latina dal 9 marzo 1815. Dal 19 maggio 1853 la verbalizzazione avviene in lingua italiana. I registri dal 1729 al 1737 sono privi di rubrica, mentre a partire dal 1738 presentano una rubrica alfabetica.

Verbali degli esami speciali 1861-80

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142). Si riscontrano cambiamenti nel numero e nella denominazione degli esami tra il 1861 e il 1877 (cfr. l'art. 4 del "Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, e l'art. 3 del "Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza", approvato con R.D.8 ottobre 1876 n. 3434). Registri prestampati per la verbalizzazione di due esami per pagina, compilati con i seguenti dati: Facoltà (in alto al centro); cognome e nome del candidato; materia d'esame; data; luogo di nascita del candidato; trattati esposti; votazione conseguita. Ciascun verbale è sottoscritto in originale dal presidente di commissione e da due professori componenti la stessa e vistato dal segretario della Facoltà. Con rubrica.

Verbali degli esami speciali 1862-1880

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati: "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142). Entra in maggiore dettaglio il "Regolamento universitario" approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373 (artt. 223-275). Si riscontrano cambiamenti nel numero e nella denominazione degli esami previsti per i diversi corsi di studio tra il 1862 e il 1876 (cfr. gli artt. 6-7 del "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, gli artt. 3-4 del "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 e gli artt. 2-6 del "Regolamento speciale per la Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali", approvato con R.D.8 ottobre 1876 n. 3434 .
Registri prestampati per la verbalizzazione di due esami per pagina, compilati con i seguenti dati: Facoltà (in alto al centro); cognome e nome del candidato; materia d'esame; data; luogo di nascita del candidato; trattati esposti; votazione conseguita. Ciascun verbale è sottoscritto in originale dal presidente di commissione e da due professori componenti la stessa e vistato dal segretario della Facoltà. Con rubrica.

Esami generali 1864-1878

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 28 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte schiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61). Il registro, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova, quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica.

Verbali degli esami di promozione e di laurea per gruppi di materie

Il Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza allegato al regolamento generale approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, prevede un esame di promozione al termine del secondo anno, consistente in una prova orale sulle seguenti materie: Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto, Filosofia del diritto ed Economia politica. Tale esame poteva essere suddiviso in due sedute, l'una alla fine del primo, l'altra alla fine del secondo anno. Prevede, inoltre, al termine del quarto anno l'esame di laurea consistente "nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta tratto dalle discipline d'esame" e in due prove orali sulle seguenti materie: Diritto romano, Diritto canonico, Diritto civile, Procedura civile e ordinamento giudiziario, Diritto commerciale, Diritto e procedura penale, Diritto amministrativo, Diritto costituzionale e Diritto internazionale. Tali prove potevano essere ripartite tra la fine del terzo e quella del quarto anno. Il candidato può risultare promosso in alcune materie sì e in altre no, il che lo rimanda alla sessione successiva solo per la materia in cui risulta respinto. Gli aspiranti all'ufficio di notaio, dopo aver frequentato i corsi di Codice civile, Diritto penale, Diritto commerciale, Procedura civile, Istituzioni di diritto romano sono ammessi a un esame complessivo, secondo le norme degli esami di promozione, grazie al superamento del quale ricevono un attestato. Il medesimo iter è previsto per gli aspiranti all'ufficio di procuratore il cui curriculum prevede le seguenti materie: Codice civile, Diritto e procedura penale, Procedura civile, Diritto commerciale.
Il registro in uso, in lingua italiana e a stampa, presenta un verbale per pagina compilato con i seguenti campi: tipologia di esame (promozione o laurea), gruppo, materie, data e ora dell'esame, cognome e nome, paternità, luogo di nascita, durata dell'esame, nome dell'esaminatore e votazione conseguita in ciascuna delle materie e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione. Qualora si tratti dell'ultimo esame, nella parte finale del verbale si effettua la somma dei punteggi conseguiti negli esami precedenti e si dichiara il conseguimento della laurea. Con rubrica.

Verbali degli esami di promozione, licenza e laurea per gruppi di materie

Il Regolamento per la Facoltà medica allegato al Regolamento generale approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434 conferma la durata del corso in sei anni e prevede "tre esami biennali: il primo di promozione, il secondo di licenza, il terzo pel conseguimento del diploma di libero esercizio" (art. 7). L'esame di promozione, al termine del primo biennio, verteva sulla materie oggetto di insegnamento e poteva essere dato anche in due sedute, una alla fine del primo e l'altra alla fine del secondo anno (artt. 9-10). Dopo altri due anni è previsto l'esame di licenza, orale e pratico (artt. 11 e 12). L'esame di laurea, da sostenere al termine di un ulteriore biennio, consisteva in una prova sul cadavere e in due prove cliniche. Si trattava di un'operazione chirurgica su cadavere e di una necroscopia "dettandone il processo verbale", seguita da interrogazione (art. 16). Ciascuna delle prove cliniche consisteva nell'esame di quattro ammalati non ancora sottoposti a cure, su cui il candidato doveva formulare il proprio "giudizio diagnostico, prognostico e curativo" (artt. 20). Al termine delle tre prove le tre sotto-commissioni si riunivano per proclamare il candidato dottore, con voto finale derivato dalla somma dei tre già dati.

Verbali degli esami di promozione, licenza e laurea per gruppi di materie

Il "Regolamento generale degli studi universitari nel Regno" approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434 prevede esami di promozione, di licenza e di laurea (art. 24). Il "Regolamento speciale per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali" ad esso allegato specifica quali siano le discipline oggetto dell'esame per il conseguimento della licenza nelle Scienze matematiche e fisiche e della licenza in Scienze naturali e i rispettivi raggruppamenti di materie, tre nel primo, due nel secondo caso (art. 9).
"L'esame di laurea consiste: - per la Matematica 1. in una conferenza sull'argomento della memoria; 2. in un esame orale ... sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio. ... - per la Fisica, per la Chimica, per le Scienze naturali: 1. in una prova pratica rispettivamente di fisica, di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato ...; 2. in un esame orale ... non solo sulla materia cui si riferiva la prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio" (art. 19).
I registri degli esami di licenza conservati verbalizzano esami sulle singole discipline o su gruppi non conformi a quanto previsto dal Regolamento della Facoltà. E' presente un verbale, in cui non risultano compilati i campi tipologia di esame e gruppo, bensì materie, data e ora dell'esame, cognome e nome, paternità, luogo di nascita, durata dell'esame, nome dell'esaminatore e votazione conseguita nella singola o nelle due materie oggetto dell'esame. I verbali sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione.
Nei registri degli esami di laurea risulta la votazione conseguita in ciascuna delle materie oggetto dell'esame, dalla cui somma scaturisce il punteggio con cui è conseguita la laurea. Con rubrica.

Carteggio protocollato

Istanze inviate da studenti, laureati, titolari di patenti.
Negli anni 1848-1849 alcune provengono da studenti del Lombardo-Veneto che avevano combattuto al fianco delle truppe piemontesi nella Prima Guerra d'Indipendenza e che, dopo la definitiva sconfitta di Carlo Alberto, si rifugiano esuli nel Regno di Sardegna. La normativa concede loro facilitazioni e benefici.

Rassegne e registri delle iscrizioni

Nel corso degli anni le segreterie studenti hanno adottato modulistiche diverse per annotare le iscrizioni, adeguandosi alla normativa vigente.
Fino all’a. s. 1847-48 erano in uso le così dette “Rassegne degli studenti” articolate nei seguenti campi: ordine successivo; cognome; nome; nascita; data della registrazione; firma dello studente; dimora dello studente; ripetitore; anno del corso; data di spedizione degli admittatur; osservazioni. [TIP. 1]
Dall’a. a. 1848-49 vengono apportati alcuni cambiamenti e aggiunti i campi diventano “domicilio” e “dritto d’iscrizione” [TIP. 2] e nell’a. a. 1859-60 viene ancora aggiunta l’indicazione della “data di iscrizione”. [TIP. 3]
Va fatto notare che nella Facoltà di Medicina e chirurgia questi registri sono divisi in due sezioni: per gli studenti di Torino e per gli studenti delle provincie. In questa seconda sezione ai campi “dimora dello studente” e “ripetitore” si sostituiscono i campi “patria” e “luogo dove attende allo studio”. Dall'anno scolastico 1854-55 al 1860-61 vengono registrati come fuori sede - e quindi registrati separatamente - solo gli studenti di Nizza e di Chambery.
Dall’a. s. 1860-61 all’a. s. 1874-75 i registri assumono la denominazione di “Iscrizione nella matricola e nel corso” articolate nei seguenti campi: n. d’ordine; cognome e nome e luogo di nascita; firma dello studente; abitazione; corsi che elegge per frequentare; se quale studente o uditore; se aspirante o no alla laurea; nome dei professori ufficiali od insegnanti liberi di cui intende seguire le lezioni; data della iscrizione per lo 1° e 2° trimestre; n. d’ordine della quietanza per l’iscrizione; somma pagata; data della corrispondente esenzione avuta; data e titoli per l’ammissione all’iscrizione; osservazioni. [TIP. 4]
Dall'a. s. 1861-62 nelle pagine finali dei registri sono riportate le iscrizioni delle allieve levatrici, mentre dal 1866-67 sono quadripartiti, riportando sia le iscrizioni per Medicina e chirurgia, che quelle per la Scuola di Farmacia e per i corsi di Flebotomia e per Levatrici.
Con il R.D. 3 ottobre 1875 n. 2728, in particolare all’art. 15: "Il segretario dell'università terrà due registri: 1. Degli studenti ed uditori immatricolati, ripartiti per facoltà; 2. Della carriera scolastica di ciascuno studente. [...]" subentrano i registri propriamente detti “di carriera” che seguono il corso degli studi di ogni studente dal momento dell’iscrizione sino alla laurea riportando sia dati relativi al pagamento delle tasse, sia dati relativi alla didattica (corsi seguiti, esami sostenuti e relativa votazione, nonché data e votazione di laurea). Sono altresì annotate informazioni relative a eventuali congedi o interruzione di carriera per qualsiasi ragione.
Tuttavia i registri di iscrizione non vengono abbandonati, pur assumendo una nuova forma: n. d’ordine; cognome e nome e luogo di nascita; firma e abitazione dell’iscritto; data dell’iscrizione; se iscritto quale studente o uditore; materie del corso; insegnanti; titoli per l’ammissione all’iscrizione; esami relativi all’anno in corso (materie, date, punti); tasse pagate; data del decreto di esenzione dalla tassa; osservazioni. [TIP. 5].
Della Facoltà di Medicina e chirurgia si conservano solo due registri di questo tipo, relativi agli a. s. 1875-76 e successivo. Ma abbiamo testimonianze di altre segreterie dove questa forma di registro parallela a quello di carriera resta in uso sino 1880 circa (v. Giurisprudenza o Scienze MNF).
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento universitario nel 1891 i registri di iscrizione riducono il numero di informazioni riportate per ciascuno studente, limitandosi a quelle relative al versamento delle tasse, configurandosi più come uno strumento dell’ufficio economale e lasciando le altre informazioni ai registri di carriera. Questa tipologia documentale resta in uso sino alle soglie del XX secolo.

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