Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati: "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142). Entra in maggiore dettaglio il "Regolamento universitario" approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373 (artt. 223-275). Si riscontrano cambiamenti nel numero e nella denominazione degli esami previsti per i diversi corsi di studio tra il 1862 e il 1876 (cfr. gli artt. 6-7 del "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, gli artt. 3-4 del "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 e gli artt. 2-6 del "Regolamento speciale per la Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali", approvato con R.D.8 ottobre 1876 n. 3434 .Registri prestampati per la verbalizzazione di due esami per pagina, compilati con i seguenti dati: Facoltà (in alto al centro); cognome e nome del candidato; materia d'esame; data; luogo di nascita del candidato; trattati esposti; votazione conseguita. Ciascun verbale è sottoscritto in originale dal presidente di commissione e da due professori componenti la stessa e vistato dal segretario della Facoltà. Con rubrica.
Sono raccolti in volume i verbali degli esami per Géomètre Mesureur sostenuti dai candidati a Chambéry e spediti a Torino per ottenere la spedizione della patente (che risulta annotata). L'indice alfabetico dei candidati presente in fondo al volume non reca indicazioni di pagine, poiché sul volume non è apposta una paginazione.
I verbali degli esami scritto (1°) e orale (2°) per ripetitore di misura (otto soli esami dal 1858 al 1860) fanno riferimento al R.D. 25 settembre 1853, in base al quale misuratori e agrimensori potevano ottenere la riduzione di un anno di pratica se, avendone già compiuto uno, avessero superato "con buon successo l'esame di ammessione prima di far il secondo" (art. 6).
A partire dal 1861 (p. 50) è in uso anche la denominazione esame generale, secondo quanto previsto dalla legge Casati (art. 128). Sono presenti lauree in Fisica, Scienze naturali, Chimica e una laurea in Matematica (di Giuseppe Boidi, 14 febbraio 1863).
A partire dal 1861 (p. 158) sono verbalizzati gli esami speciali su singole materie, conformemente a quanto previsto dalla legge Casati (art. 127), se pure permangano alcuni esami svolti secondo la disciplina previgente.
Con rubrica.Il R.D. 4 novembre 1851 n. 1284 contenente il Regolamento provvisorio per la Facoltà di Scienze fisiche e matematiche disciplina i corsi quadriennali per gli aspiranti al professorato di Fisica e Geometria e di Storia naturale nelle scuole secondarie (artt. 12-23). Alla fine di ciascun anno gli studenti devono superare esami privati sulle materie oggetto di studio e un esame pubblico finale, superato il quale otterranno il titolo rispettivamente di dottore in Fisica e di dottore in Scienze naturali. Il titolo di dottore in Scienze fisiche spetterà a chi consegua entrambi i titoli.Il successivo Regolamento degli studi della Classe di Scienze fisiche nella Università di Torino, approvato con R.D. 17 settembre 1856 n. 1848 prevede tre corsi: in Fisica, in Storia naturale, in Chimica. Permane la scansione in esami da sostenere alla fine di ciascun anno di corso ed esame pubblico finale per il conseguimento del titolo.
A partire dal 1861 (p. 47) sono verbalizzati gli esami speciali su singole materie, conformemente a quanto previsto dalla legge Casati (art. 127), se pure permangano alcuni esami svolti secondo la disciplina previgente.
Con rubrica.Il R.D. 4 novembre 1851 n. 1284 contenente il Regolamento provvisorio per la Facoltà di Scienze fisiche e matematiche conferma la disciplina previgente per quel che concerne i "corsi quadriennali degli aspiranti al grado di Ingegnere idraulico e di Architetto civile", normati dal Manifesto del Magistrato della Riforma del 4 ottobre 1847, che prevede una durata di quattro anni per i corsi di Matematica e Architettura, con esami privati alla fine di ciascun anno e un esame pubblico finale per conseguire la qualifica rispettivamente di ingegnere idraulico e architetto civile.