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Descrizione archivistica
Università degli Studi di Torino Serie Italiano
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Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e del 1771, unitamente ai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma, prevedono che occorrano due anni per conseguire il baccalaureato, quattro per la licenza e cinque per la laurea. Mentre il primo grado si consegue previo il superamento di un unico esame che verte su due trattati di Teologia scolastico-dogmatica, sia per la licenza sia per la laurea sono previsti un esame privato e un esame pubblico. Tale articolazione si mantiene fino all'entrata in vigore della L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati), ma a partire dagli anni successivi alla Restaurazione lo studente è esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. A partire dall'anno scolastico 1845-46 per gli studenti di Teologia il titolo di baccelliere si consegue con il superamento dell'esame del primo anno come previsto dal Manifesto del Magistrato della Riforma n. 526 dell'8 ottobre 1845. A partire dal 1861 al binomio esami privati-esami pubblici subentra quello esami speciali-esami generali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373, artt. 224-225. Gli esami speciali vertono sulle singole materie oggetto d'insegnamento nel corso dell'anno.

Minutari della corrispondenza del Magistrato della Riforma

Con rubrica.

"Organo di origine medievale, riorganizzato da Emanuele Filiberto in coincidenza con la riapertura a Torino dell'Università nel 1571, [il Magistrato della Riforma] fu oggetto, nel sec. XVIII, di nuovi provvedimenti che ne precisarono ulteriomente le competenze. In particolare le costituzioni per l'Università di Torino, promulgate nel 1720, e quelle successive, emanate nel 1729 e ancora nel 1772, ne fissavano le attribuzioni in materia di buon governo dell'Università e direzione del pubblico insegnamento in tutto lo Stato, anche tramite la creazione di riformatori nelle province [...]. Tali competenze si estendevano all'esercizio di un diretto controllo sugli insegnanti, sulle loro nomine e promozioni, sui contenuti del loro insegnamento con relativi interventi di censura. Soppresso in periodo francese e ripristinato nel 1814, il Magistrato della Riforma venne definitivamente abolito nel 1847 all'atto dell'istituzione, con patenti 30 novembre 1847, del Ministero della Pubblica istruzione." (notizie tratte dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Archivio di Stato di Torino).

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Orto Botanico

Documentazione contabile e corrispondenza prevalentemente di natura amministrativa, prodotte durante le direzioni di Giuseppe Gibelli (1883-98), Saverio Belli (1898-900), Oreste Mattirolo (1900-32), Carlo Cappelletti (1932-48).

Programmi dei corsi

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Università approvato con R. D. 1 ottobre 1936, n. 2151 "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile, al preside delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico [..]". In base all'art. 3 del medesimo Statuto "[...] i liberi docenti che nell'anno accademico successivo intendano scolgere un loro corso devono far pervenire entro il mese di maggio al preside della Facoltà il programma che si propongono di svolgere." La medesima previsione, se pure con minori dettagli, si legge già nel Regolamento generale universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796. Nei moduli prestampati compilati dai singoli liberi docenti sono indicati il titolo del corso e il numero di ore settimanali di lezione.

Corrispondenza della Facoltà di Giurisprudenza

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti (si veda anche il "Regolamento per le attribuzioni dei Rettori, Vice-Rettori, dei Presidi e Consigli delle Facoltà e delle Segreterie delle Università del Regno" approvato con R.D. 4 luglio 1857, artt. 43-51). A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875).

Seminario di Antropologia criminale e Diritto penale

Istituito, annesso alla Facoltà di Giurisprudenza, a decorrere dall'anno accademico 1927-28 per il perfezionamento degli studi in Criminologia, con durata di quattro mesi, prevede corsi impartiti da docenti delle Facoltà di Giurisprudenza (Criminologia e Questioni di Diritto e procedura penale; Problemi filosofici di diritto penale) e di Medicina e chirurgia (Antropologia criminale; Medicina legale e polizia giudiziaria nelle varie forme del delitto; Fisiologia e processi psichici; Psichiatria forense in rapporto al delitto). Vi si possono iscrivere i laureati in Giurisprudenza, in Medicina e chirurgia, in Filosofia e Pedagogia, i magistrati, i funzionari dei Tribunali militari, delle Amministrazioni della Pubblica Sicurezza e delle Carceri, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
Il corso risulta attivo fino all'anno 1934-35.

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