Showing 187 results

Archival description
Università degli Studi di Torino Subseries
Print preview View:

6 results with digital objects Show results with digital objects

Verbali degli esami generali di laurea

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 28 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte schiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, stabilisce (art. 1) che gli studi compiuti nella Facoltà possano condurre a quattro lauree: nelle scienze matematiche pure; nelle scienze fisico-matematiche, nelle scienze fisico-chimiche, in storia naturale. Alla fine dei quattro anni di corso è previsto l'esame di laurea, il quale consiste "in una dissertazione e in un esame orale sulle materie attinenti al tema della dissertazione" (art. 12). E' previsto (art. 17) che, previo il superamento degli esami speciali dei primi due anni, lo studente possa ottenere dalla Segretaria il Diploma di Baccelliere; previo il superamento degli esami speciali dei primi tre anni il Diploma di Licenza, il quale "apre l'adito alle scuole di applicazione per gli ingegneri ed alle pratiche per ottenere il diploma di ingegnere" (art. 18).
Il successivo "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 prevede che la Facoltà conferisca la licenza in Scienze matematiche e fisiche e la licenza in Scienze naturali, dopo un biennio di studi e il superamento dell'esame di licenza, in due sedute (artt. 4 e 9). La licenza fisico-matematica vale per l'immissione alle scuole di applicazione e per il proseguimento degli studi per il conseguimento delle laurea in Matematica, in Fisica e in Chimica. La licenza in Scienze naturali dà "adito agli studi per le lauree in Scienze naturali e in Chimica" (art. 12). "L'esame di laurea consiste: - per la Matematica 1. in una conferenza sull'argomento della Memoria; 2. in un esame orale ... sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio. ... - per la Fisica, per la Chimica, per le Scienze naturali: 1. in una prova pratica di fisica e di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato ...; 2. in un esame orale ... non solo sulla materia da cui fu estratto il soggetto della prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio" (art. 19).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica

Esami generali 1864-1878

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 28 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte schiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61). Il registro, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova, quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica.

Esami generali 1860-76

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". Il Regolamento particolare per gli studi della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 31 ottobre 1860, n. 4383 specifica che il secondo esame si debba svolgere sulle Cliniche speciali, ove presenti (art. 19, comma 2) e che l'argomento della dissertazione nel terzo esame possa essere scelto liberamente e che le tesi siano dieci, di cui sei relative a materie su cui vertono gli esami speciali e due concernenti la Patologia speciale (ibidem, commi 3 e 4). Il successivo Regolamento della Facoltà medico-chirurgica del 14 settembre 1862 conferma la durata di sei anni e prevede che il titolo dottorale si consegua, dopo aver superato tutti gli esami speciali, in un unico esame finale, consistente in: "1° Nel presentare due storie complete di due malattie, una chirurgica, l'altra medica, le quali dovranno portare il visto dei curanti rispettivi; 2° In una dissertazione sopra un tema pratico medico-chirurgico; 3° Nelle interrogazioni sulle due storie medico-chirurgiche e sulla dissertazione [...]" (art. 12). Ulteriori modifiche all'articolazione degli esami sono introdotte dal Regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 23 ottobre 1865, n. 2584. Il conseguimento del titolo, al termine del sesto anno e previo superamento di tutti gli esami speciali, è condizionato al superamento di due esami, di cui uno, indispensabile per proseguire nel biennio finale, alla fine del quarto anno, consistente "in una dissertazione scritta sopra un tema estratto a sorte ed in un esame orale successivo" (art. 7), un altro finale sugli studi clinici e pratici.

Verbali degli esami speciali 1862-1880

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati: "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142). Entra in maggiore dettaglio il "Regolamento universitario" approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373 (artt. 223-275). Si riscontrano cambiamenti nel numero e nella denominazione degli esami previsti per i diversi corsi di studio tra il 1862 e il 1876 (cfr. gli artt. 6-7 del "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, gli artt. 3-4 del "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 e gli artt. 2-6 del "Regolamento speciale per la Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali", approvato con R.D.8 ottobre 1876 n. 3434 .
Registri prestampati per la verbalizzazione di due esami per pagina, compilati con i seguenti dati: Facoltà (in alto al centro); cognome e nome del candidato; materia d'esame; data; luogo di nascita del candidato; trattati esposti; votazione conseguita. Ciascun verbale è sottoscritto in originale dal presidente di commissione e da due professori componenti la stessa e vistato dal segretario della Facoltà. Con rubrica.

Esami di laurea 1862-1873

Il Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373, artt. 260-264 prevede che gli esami generali siano tre, di cui il primo per iscritto, gli altri due orali. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 prevede all'art. 60 che l'esame di laurea consista in una dissertazione scritta e in un esame orale.
Per la verbalizzazione degli esami generali di laurea sono utilizzati registri con pagine prestampate in lingua italiana, che prevedono la sottoscrizione in originale del presidente e dei componenti della commissione.

Verbali degli esami speciali 1861-80

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142). Si riscontrano cambiamenti nel numero e nella denominazione degli esami tra il 1861 e il 1877 (cfr. l'art. 4 del "Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, e l'art. 3 del "Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza", approvato con R.D.8 ottobre 1876 n. 3434). Registri prestampati per la verbalizzazione di due esami per pagina, compilati con i seguenti dati: Facoltà (in alto al centro); cognome e nome del candidato; materia d'esame; data; luogo di nascita del candidato; trattati esposti; votazione conseguita. Ciascun verbale è sottoscritto in originale dal presidente di commissione e da due professori componenti la stessa e vistato dal segretario della Facoltà. Con rubrica.

Verbali degli esami speciali

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142).

Verbali degli esami orali

Sono presenti due verbali per pagina che riportano: cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, data cronica e topica, materie, votazione dell'esame e firme autografe del presidente di commissione, degli esaminatori e del segretario. Il registro comprende una rubrica.

Verbali degli esami orali

Sono presenti due verbali per pagina che riportano: cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, data cronica e topica, materie, votazione dell'esame e firme autografe del presidente di commissione, degli esaminatori e del segretario. Ogni registro comprende una rubrica.

Istanze degli aspiranti studenti e prove scritte

Le istanze, non soggette a registrazione né sul protocollo generale né su quello particolare, dovevano essere corredate dall'estratto di nascita, dall'attestazione del conseguimento del titolo di studio del livello inferiore e dalla quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa prevista per l'esame. I candidati avevano facoltà di ritirare successivamente le attestazioni relative ai titoli di studio, come risulta da una nota apposta sulla domanda stessa e dalla conseguente assenza di tale allegato dal fascicolo. All'interno delle istanze di ciascun candidato la segreteria inseriva le due composizioni di cui consisteva la prova scritta e che venivano redatte su carta azzurra recante il timbro "Regia Università degli Studi".

Istanze degli aspiranti studenti e prove scritte

Le istanze, non soggette a registrazione né sul protocollo generale né su quello particolare, dovevano essere corredate dall'estratto di nascita, dall'attestazione del conseguimento del titolo di studio del livello inferiore e dalla quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa prevista per l'esame. I candidati avevano facoltà di ritirare successivamente le attestazioni relative ai titoli di studio, come risulta da una nota apposta sulla domanda stessa e dalla conseguente assenza di tale allegato dal fascicolo. All'interno delle istanze di ciascun candidato la segreteria inseriva le due composizioni di cui consisteva la prova scritta e che venivano redatte su carta azzurra recante il timbro "Regia Università degli Studi".

1860-61

La numerazione dei fascicoli, che riparte da uno, pare da ricondursi all'entrata in vigore del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 437. Numerosi fascicoli contengono sia documenti della pratica indicata nel titolo della camicia, sia documenti relativi ad altre questioni, spesso contrassegnati dal medesimo numero di fascicolo, con l'aggiunta di un "bis".

1861-63

I fascicoli di questa sottoserie, numerati da 1 a 65, risultano repertoriati nel registro con segnatura definitiva CORRISPONDENZA - Repertorio 1861-63, che elenca anche fascicoli non più conservati e ne descrive il contenuto. Le carte presentano un doppio livello di numerazione: il numero di fascicolo, che identifica la materia, e uno o due numeri che rimandano alla cartulazione del repertorio citato. A partire da questo momento le camicie dei fascicoli sono prestampate con queste indicazioni: Numero di posizione; Segreteria della Regia Università degli studi di Torino; Corrispondenza 186..; Oggetto. Sono frequenti le annotazioni circa lo spostamento di carte in fascicoli del 1864, anno in cui è introdotto un titolario di classificazione della corrispondenza.

Domande di iscrizione

Gli arrt. 1-6 del "Regolamento disciplinare delle Università degli Studii" approvato con R.D. 16 ottobre 1848, n. 831, descrivono puntualmente le modalità di iscrizione sui registri della rassegna, nonché attestati e certificati che gli studenti erano tenuti a presentare e che risultano infatti conservati: diploma di Magistero o, nel caso in cui tale grado non fosse prescritto, "gli attestati di tutti degli studii fatti nelle scuole secondarie, e de' rispettivi esami voluti per l'ammessione a que' corsi."; certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità municipale nel caso "fosse trascorso un tempo eccedente i quattro mesi" dalla data di conseguimento dei titoli predetti. Nella quasi totalità dei casi sono conservati solo gli allegati privi dell'istanza.

Protocolli

I registri sono strutturati in finche prive di intestazione. Sono riportati il numero e la data di registrazione della istanza in arrivo, una descrizione del suo contenuto e un riassunto delle tappe successive del procedimento a cui l'istanza dà l'avvio. Per i primi due registri la rubrica rimanda alla pagine, mentre negli altri due rimanda al n. di pratica in quanto i registri non hanno pagine numerate.

Carteggio protocollato

Sono numerate in un'unica sequenza le istanze relative alle tre Facoltà di Teologia, Scienze e Lettere: domande di ammissione agli esami; domande per il rilascio delle patenti; richieste di certificati; giustificazioni per assenze; richieste di sussidi; corrispondenza con il Ministero in merito a pareri di tipo normativo; domande di riconoscimento del titolo ottenuto presso altre Università; richieste di trasferimento da e per altra Università; richiesta di dispensa tasse; domande di ammissione ai corsi con dispensa dal Magistero e agli esami di anni successivi.
Molte carte hanno anche la segnatura della classe IX o X del titolario in uso nel periodo e le pratiche relative agli esami per l'insegnamento nelle Scuole tecniche, ginnasiali e magistrali sono generalmente racchiuse in una camicia con titolo originale.

Results 121 to 140 of 187