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Archivio storico. Università degli Studi di Torino Series Italian
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Istituto Giuridico

L'Istituto sorse nel 1882 per impulso della Facoltà di Legge e in particolare del professor Cesare Nani, grazie all'indispensabile sostegno del Consorzio Universitario.

Istituto di Entomologia agraria e apicoltura >

L'Istituto di Entomologia agraria e apicoltura viene creato il 17 maggio 1977 in seguito all'accorpamento degli Istituti di Apicoltura e bachicoltura e di Entomologia agraria.
All'Istituto di Apicoltura e bachicoltura era annesso l'Osservatorio di apicoltura don Giacomo Angeleri, creato nel 1969 in seguito alla donazione fatta all'Università da Maria Grada Angeleri, sorella e unica erede di don Giacomo Angeleri, con atto del 9 luglio 1969. La donazione prevedeva la cessione di edifici e terreni, siti in Reaglie e nella frazione Saucheres Basses del comune di Pragelato, con lo scopo di creare detto Osservatorio e di proseguire la pubblicazione della rivista "L'apicoltore moderno".
La gestione dell'Osservatorio e della rivista sono successivamente passate all'Istituto di Entomologia agraria e apicoltura, diventato Dipartimento di Entomologia e zoologia applicate all'ambiente "Carlo Vidano" a far data dal 1° gennaio 1992.

Senato Accademico Integrato. Verbali

Verbali delle adunanze del Senato Accademico Integrato (al quale sono chiamati, oltre ai professori, ricercatori, appartenenti al personale tecnico-amministrativo e studenti) dal 23 aprile 1991 (verbale n.1) al 27 giugno 1994 (verbale n.6).

Con la legge n. 168 del 9 maggio 1989 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, venne introdotto un consesso del Senato accademico più ampio, il così detto Senato accademico integrato, al quale competeva l’elaborazione dei nuovi Statuti. La sua composizione è definita al comma 2 dell’art. 16 del titolo IV:

Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare la entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.

Nell’Università di Torino, il primo atto che cita il S. A. integrato è il Decreto rettorale n. 697 dell’11 marzo 1991 “Modifica del D.R. n. 268 del 30/1/1991, relativo al Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti nel Senato Accademico integrato”. Nella seduta del 23 aprile 1991 in effetti si discute il Regolamento di funzionamento del Senato allargato.
Dall’Annuario dell’a.a. 1993/94 si evince che l’ultima seduta è quella del giugno 1994.

Senato degli studenti. Verbali

Verbali delle adunanze del Senato degli Studenti dal 9 ottobre 1997 (verbale n.1) al 18 giugno 2001 (verbale n.12).

Il Senato degli Studenti è istituito nell’Università di Torino con Decreto rettorale n. 3342 del 2 ottobre 1995 “Costituzione e composizione del Senato degli Studenti”, dopo un anno di lavori della commissione appositamente riunita con il compito di predisporre una bozza del Regolamento didattico di Ateneo, di studiare il meccanismo di attivazione del Senato degli Studenti e di esaminare la bozza di Regolamento elezioni studenti (D.R. n. 2877 del 4 novembre 1994).
Si concretizza così uno dei punti di innovazione in materia di autonomia universitaria, rivendicata con forza alla fine degli anni Novanta dai movimenti studenteschi e propugnata con diversi disegni di legge sottoposti all’analisi della Commissione Pubblica istruzione del Senato. Tra questi citiamo il d.d.l. n. 1935 del 1989 (mai diventato legge dello Stato) “Autonomia delle università e degli enti di ricerca” che, nella versione rivista nel 1991 dal Governo, così presentava il nuovo organo di rappresentanza degli studenti:

Art. 3. (Autonomia statutaria)

  1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:
    […]
    e) la composizione e le competenze del senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

Art.4. (Autonomia regolamentare)

  1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e del consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. È comunque riservata al senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, per la finanza e per il personale.
    […]

Art. 10. (Organi di rappresentanza degli studenti)

  1. Ogni università istituisce con funzioni consultive un senato degli studenti. La sua composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.
  2. Il senato degli studenti è composto da un numero non superiore a quindici membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta membri per le altre.

La costituzione di questo organo avrebbe dovuto creare un nuovo sistema di rapporti, di tipo dialettico, tra gli studenti e le strutture di governo generale dell'università, che si affiancava a quello di tipo partecipativo negli organi tradizionali, che sopravvive.

Con Decreto rettorale n. 2242 del 23 aprile 2013 (ex lege n. 240 del 30 dicembre 2010, che all’art. 2 c. 2 regolamenta le rappresentanze studentesche) il Senato degli Studenti si trasforma in Consiglio degli Studenti, tutt’ora attivo. Così si definisce "È il massimo organo di rappresentanza studentesca. Ha la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attività degli organi dell'Ateneo (vedi art. 62 dello Statuto di Ateneo)".

Consiglio di Amministrazione Integrato. Verbali

Verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione Integrato dai rappresentanti della Provincia, del Comune, della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e del Consorzio delle sedi decentrate, dal 22 ottobre 1991 (verbale n. 1) al 22 luglio 1998 (verbale n. 7). Il C.d.A. Integrato è presieduto dal Rettore dell'Università di Torino e ha competenza sulle sedi decentrate del Piemonte Orientale (Novara, Vercelli e Alessandria), che sino a diventare polo universitario autonomo sono state parte dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione Integrato è previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, articolo 2 comma 5 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990): "Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura [1], il consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 può essere integrato, qualora già non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico".
L'articolo è abrogato con D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, articolo 1 comma 1 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il Consiglio di Amministrazione Integrato dell'Università d Torino, pertanto, tiene la sua ultima seduta nel luglio 1998.

Senato accademico. Verbali delle adunanze

La riforma dell'istruzione superiore attuata con R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (riforma Gentile) prevede, tra le autorità accademiche, il Senato accademico, che eredita composizione e competenze del Consiglio accademico. Il Senato accademico è composto dal rettore in carica, dal rettore appena cessato, dai presidi delle Facoltà e dai direttori delle Scuole.

Magistrato della Riforma e Consiglio Universitario

Deliberazioni, verbali delle adunanze.
"Organo di origine medievale, riorganizzato da Emanuele Filiberto in coincidenza con la riapertura a Torino dell'Università nel 1571, [il Magistrato della Riforma] fu oggetto, nel sec. XVIII, di nuovi provvedimenti che ne precisarono ulteriomente le competenze. In particolare le costituzioni per l'Università di Torino, promulgate nel 1720, e quelle successive, emanate nel 1729 e ancora nel 1772, ne fissavano le attribuzioni in materia di buon governo dell'Università e direzione del pubblico insegnamento in tutto lo Stato, anche tramite la creazione di riformatori nelle province [...]. Tali competenze si estendevano all'esercizio di un diretto controllo sugli insegnanti, sulle loro nomine e promozioni, sui contenuti del loro insegnamento con relativi interventi di censura. Soppresso in periodo francese e ripristinato nel 1814, il Magistrato della Riforma venne definitivamente abolito nel 1847 all'atto dell'istituzione, con patenti 30 novembre 1847 del Ministero della Pubblica istruzione." (notizie tratte dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Archivio di Stato di Torino). Con il R.D. 4 ottobre 1848, n. 818, di riforma della pubblica istruzione, si prevede che il ministro sia assistito nelle sue funzioni da un Consiglio superiore di istruzione pubblica di si cui specificano composizione e competenze (artt. 7-16). In ciascuna Università sono istituiti i Consigli universitari (artt. 17-27), composti da un presidente scelto dal re, cinque professori appartenenti alle cinque Facoltà, cui si aggiungono due componenti nominati dal re e scelti "tra le persone illustri per merito scientifico e letterario". Alle sedute del Consiglio universitario di Torino interviene, con voto deliberativo, anche il governatore del collegio delle Provincie di Torino. Al Consiglio universitario spetta l'elaborazione dei regolamenti speciali di ciascuna Facoltà sulla base delle leggi e dei regolamenti generali vigenti. Tra i consiglieri professori è scelto dal re il rettore.

Consiglio di Amministrazione

La riforma dell'istruzione superiore attuata con R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (riforma Gentile) prevede, tra le autorità accademiche, il Consiglio di amministrazione, a cui "spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università" (art. 7). Il Consiglio di amministrazione è composto dal rettore, da due componenti eletti dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili dell'Università, da due rappresentanti del Governo, l'intendente di Finanza della Provincia e l'altro scelto dal ministro tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso l'Università.

Seminario di Antropologia criminale e Diritto penale

Istituito, annesso alla Facoltà di Giurisprudenza, a decorrere dall'anno accademico 1927-28 per il perfezionamento degli studi in Criminologia, con durata di quattro mesi, prevede corsi impartiti da docenti delle Facoltà di Giurisprudenza (Criminologia e Questioni di Diritto e procedura penale; Problemi filosofici di diritto penale) e di Medicina e chirurgia (Antropologia criminale; Medicina legale e polizia giudiziaria nelle varie forme del delitto; Fisiologia e processi psichici; Psichiatria forense in rapporto al delitto). Vi si possono iscrivere i laureati in Giurisprudenza, in Medicina e chirurgia, in Filosofia e Pedagogia, i magistrati, i funzionari dei Tribunali militari, delle Amministrazioni della Pubblica Sicurezza e delle Carceri, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
Il corso risulta attivo fino all'anno 1934-35.

Programmi dei corsi

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Università approvato con R. D. 1 ottobre 1936, n. 2151 "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile, al preside delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico [..]". In base all'art. 3 del medesimo Statuto "[...] i liberi docenti che nell'anno accademico successivo intendano scolgere un loro corso devono far pervenire entro il mese di maggio al preside della Facoltà il programma che si propongono di svolgere." La medesima previsione, se pure con minori dettagli, si legge già nel Regolamento generale universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796. Nei moduli prestampati compilati dai singoli liberi docenti sono indicati il titolo del corso e il numero di ore settimanali di lezione.

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Laboratorio di Economia politica Cognetti de Martiis

Il Laboratorio trasse origine da una delle Sezioni (Sezione di Economia politica) in cui si divideva l'Istituto giuridico. Nell'anno accademico 1893-94 tale Sezione fu costituita in sede separata colla denominazione di Laboratorio di Economia politica, privo di dotazione, per impulso di Salvatore Cognetti de Martiis, titolare della cattedra di Economia politica. Con R.D. n. 121 del 17 marzo 1901 il Laboratorio fu riconosciuto come Istituto scientifico e annesso contemporaneamente all'Università e al Regio Museo Industriale. Dallo Statuto universitario approvato con R.D. n. 2284 del 14 ottobre 1926, art. 34 risulta l'annessione del Laboratorio alla sola Facoltà di Giurisprudenza dell'Università.
Ebbe inizialmente sede in locali siti in via Po 18, poi, dal 1934, in un appartamento in via San Francesco da Paola 2.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il corso di Legge una durata di cinque anni: quattro anni erano necessari per il conseguimento della licenza, sufficiente per esercitare la professione "nelle Terre e Villaggi" (Titolo V, capo II, 2), ma non nelle città, e cinque per la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno le Istituzioni civili, e negli altri il Ius pontifizio e cesareo" (ibidem, 1). Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del primo anno, dopo aver frequentato "le scuole de' professori delle Istituzioni canoniche e civili" (Titolo V, capo II, 1). Negli anni di corso successivi gli studenti seguivano le lezioni "de' professori del Ius canonico e civile" (ibidem). E' previsto che "il grado della licenza basterà per que' che vorranno solamente esercitare l'uffizio di giudice ne' Feudi de' nostri vassalli" (ibidem, 2). Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico. A partire dal 26 maggio 1801 (6 pratile anno nono della Repubblica) (carta 73 nel registro GIURISPRUDENZA - Esami privati 1791-1805) compare la registrazione di esami alla fine di ciascun anno di corso e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento, solo fino al 27 marzo 1809, sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata con la Restaurazione, ma prevedendo che lo studente fosse esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. Tale articolazione si mantiene fino alla riforma del 1846 (Regolamento degli studi legali 5 agosto 1846 n, 568), che prevede un corso ordinario di cinque anni per il conseguimento della laurea (art. 2 ss.) e un corso completivo di ulteriori lezioni destinate agli aspiranti all'insegnamento o all'aggregazione al Collegio o anche a funzionari dei Ministeri (artt. 8-13). Viene dunque meno il titolo di licenza. Con la legge Casati all'articolazione in esami privati ed esami pubblici si sostituisce quella in esami speciali, che vertono su ciascuna singola materia oggetto di insegnamento, ed esami generali. Con successivo Regolamento generale, approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, subentra un'articolazione in esami di promozione, di licenza e di laurea, da sostenersi per gruppi di materie. Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie".

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