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Archivio storico. Università degli Studi di Torino Serie
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Consiglio di Amministrazione Integrato. Verbali

Verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione Integrato dai rappresentanti della Provincia, del Comune, della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e del Consorzio delle sedi decentrate, dal 22 ottobre 1991 (verbale n. 1) al 22 luglio 1998 (verbale n. 7). Il C.d.A. Integrato è presieduto dal Rettore dell'Università di Torino e ha competenza sulle sedi decentrate del Piemonte Orientale (Novara, Vercelli e Alessandria), che sino a diventare polo universitario autonomo sono state parte dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione Integrato è previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, articolo 2 comma 5 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990): "Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura [1], il consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 può essere integrato, qualora già non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico".
L'articolo è abrogato con D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, articolo 1 comma 1 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il Consiglio di Amministrazione Integrato dell'Università d Torino, pertanto, tiene la sua ultima seduta nel luglio 1998.

Senato degli studenti. Verbali

Verbali delle adunanze del Senato degli Studenti dal 9 ottobre 1997 (verbale n.1) al 18 giugno 2001 (verbale n.12).

Il Senato degli Studenti è istituito nell’Università di Torino con Decreto rettorale n. 3342 del 2 ottobre 1995 “Costituzione e composizione del Senato degli Studenti”, dopo un anno di lavori della commissione appositamente riunita con il compito di predisporre una bozza del Regolamento didattico di Ateneo, di studiare il meccanismo di attivazione del Senato degli Studenti e di esaminare la bozza di Regolamento elezioni studenti (D.R. n. 2877 del 4 novembre 1994).
Si concretizza così uno dei punti di innovazione in materia di autonomia universitaria, rivendicata con forza alla fine degli anni Novanta dai movimenti studenteschi e propugnata con diversi disegni di legge sottoposti all’analisi della Commissione Pubblica istruzione del Senato. Tra questi citiamo il d.d.l. n. 1935 del 1989 (mai diventato legge dello Stato) “Autonomia delle università e degli enti di ricerca” che, nella versione rivista nel 1991 dal Governo, così presentava il nuovo organo di rappresentanza degli studenti:

Art. 3. (Autonomia statutaria)

  1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:
    […]
    e) la composizione e le competenze del senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

Art.4. (Autonomia regolamentare)

  1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e del consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. È comunque riservata al senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, per la finanza e per il personale.
    […]

Art. 10. (Organi di rappresentanza degli studenti)

  1. Ogni università istituisce con funzioni consultive un senato degli studenti. La sua composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.
  2. Il senato degli studenti è composto da un numero non superiore a quindici membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta membri per le altre.

La costituzione di questo organo avrebbe dovuto creare un nuovo sistema di rapporti, di tipo dialettico, tra gli studenti e le strutture di governo generale dell'università, che si affiancava a quello di tipo partecipativo negli organi tradizionali, che sopravvive.

Con Decreto rettorale n. 2242 del 23 aprile 2013 (ex lege n. 240 del 30 dicembre 2010, che all’art. 2 c. 2 regolamenta le rappresentanze studentesche) il Senato degli Studenti si trasforma in Consiglio degli Studenti, tutt’ora attivo. Così si definisce "È il massimo organo di rappresentanza studentesca. Ha la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attività degli organi dell'Ateneo (vedi art. 62 dello Statuto di Ateneo)".

Senato Accademico Integrato. Verbali

Verbali delle adunanze del Senato Accademico Integrato (al quale sono chiamati, oltre ai professori, ricercatori, appartenenti al personale tecnico-amministrativo e studenti) dal 23 aprile 1991 (verbale n.1) al 27 giugno 1994 (verbale n.6).

Con la legge n. 168 del 9 maggio 1989 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, venne introdotto un consesso del Senato accademico più ampio, il così detto Senato accademico integrato, al quale competeva l’elaborazione dei nuovi Statuti. La sua composizione è definita al comma 2 dell’art. 16 del titolo IV:

Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare la entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.

Nell’Università di Torino, il primo atto che cita il S. A. integrato è il Decreto rettorale n. 697 dell’11 marzo 1991 “Modifica del D.R. n. 268 del 30/1/1991, relativo al Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti nel Senato Accademico integrato”. Nella seduta del 23 aprile 1991 in effetti si discute il Regolamento di funzionamento del Senato allargato.
Dall’Annuario dell’a.a. 1993/94 si evince che l’ultima seduta è quella del giugno 1994.

Lettere di Gino Martinoli

Si segnalano le lettere: dell'8 febbraio 1965, all'indomani della morte di Giuseppe Levi, in cui Martinoli ricorda come Amprino fosse per il proprio padre l'allievo prediletto, "il figliuolo spirituale"; del 22 maggio 1965, in cui offre ad Amprino la restituzione delle lettere da lui indirizzate negli anni al proprio padre; del 25 settembre 1966, in cui annuncia la propria presenza alla commemorazione del padre da parte di Olivo in programma a Bari il 10 ottobre; del 12 novembre 1966, in cui sottopone ad Amprino, per averne un parere, un dattiloscritto sul tema"Organizziamo l'Università" (poi edito nel 1967 col titolo "L'Università come impresa").

Corrispondenza delle Facoltà di Teologia, Scienze e Lettere

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti. A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875). L'esistenza su alcune carte di una doppia segnatura, l'una riferibile al protocollo generale (n. di protocollo e indice di classificazione IX) e l'altra al protocollo speciale (n. di protocollo e sigla T.S.L.), fa ipotizzare una prima assegnazione al segretario capo e una successiva alla segreteria di Facoltà.

Esami per il conferimento dei gradi

Il registro in lingua italiana e a stampa raccoglie due verbali degli esami di laurea per pagina. Ogni verbale comprende il cognome, nome, generalità del candidato, l'argomento trattato durante l'esame e il suo esito, le firme dei professori che formano la commissione.

Esami di ammissione al corso

In base al Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 chi intendesse iscriversi ai corsi universitari doveva, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 241-244 specificano che gli esami di ammissione alle Facoltà di Teologia, Leggi, Lettere e Filosofia constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consisteva in due composizioni di cui una latina e l'altra italiana i cui temi erano tratti a sorte da una rosa preparata precedentemente dalla commissione. La prova orale verteva sulla lettura ed esame delle prove scritte e "poi sulla storia letteraria e la precettistica, sulla storia antica e moderna, sulla geografia, la filosofia razionale e le interpretazioni di autori latini e italiani.". Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.

Corrispondenza delle Facoltà di Teologia, Scienze e Lettere

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti. A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875). L'esistenza su alcune carte di una doppia segnatura, l'una riferibile al protocollo generale (n. di protocollo e indice di classificazione IX) e l'altra al protocollo speciale (n. di protocollo e sigla T.S.L.), fa ipotizzare una prima assegnazione al segretario capo e una successiva alla segreteria di Facoltà.

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