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Descrizione archivistica
Università degli Studi di Torino Serie
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Orto Botanico

Documentazione contabile e corrispondenza prevalentemente di natura amministrativa, prodotte durante le direzioni di Giuseppe Gibelli (1883-98), Saverio Belli (1898-900), Oreste Mattirolo (1900-32), Carlo Cappelletti (1932-48).

Laboratorio di Economia politica Cognetti de Martiis

Il Laboratorio trasse origine da una delle Sezioni (Sezione di Economia politica) in cui si divideva l'Istituto giuridico. Nell'anno accademico 1893-94 tale Sezione fu costituita in sede separata colla denominazione di Laboratorio di Economia politica, privo di dotazione, per impulso di Salvatore Cognetti de Martiis, titolare della cattedra di Economia politica. Con R.D. n. 121 del 17 marzo 1901 il Laboratorio fu riconosciuto come Istituto scientifico e annesso contemporaneamente all'Università e al Regio Museo Industriale. Dallo Statuto universitario approvato con R.D. n. 2284 del 14 ottobre 1926, art. 34 risulta l'annessione del Laboratorio alla sola Facoltà di Giurisprudenza dell'Università.
Ebbe inizialmente sede in locali siti in via Po 18, poi, dal 1934, in un appartamento in via San Francesco da Paola 2.

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Commissioni per il conferimento della libera docenza per esami

La L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati) (artt. 93-104) prevedeva il conferimento dell'autorizzazione all'insegnamento a titolo privato, oltre che per titoli o per chiara fama, tramite un esame che consisteva: "1. in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2. in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico.". La commissione, di nomina ministeriale, era presieduta dal preside di Facoltà e composta in egual numero da membri interni ed esterni. Alla Casati si richiamano esplicitamente i successivi regolamenti universitari almeno fino al R.D. 21 agosto 1905, n. 638, (artt. 124-140), che tuttavia prevede esplicitamente che due membri della commissione provengano da altre Università e che "[...] Uno di questi ultimi dovrà essere libero docente preferibilemte della stessa disciplina, ed effettivamente insegnante. [...]". Il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, pur mantenendo la possibilità di essere abilitati alla libera docenza per "alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare", avoca il giudizio di merito sui candidati a "una Commissione unica per ciascuna materia nominata dal Ministro su designazione del Consiglio Superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. [...] i membri delle commissioni durano in ufficio un biennio [...].".

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Quietanze stipendi

Salvo alcune eccezioni, i registri sono articolati a rubrica alfabetica del personale dalla lettera A alla lettera Z. Le diverse categorie di personale sono registrate su registri diversi.

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Cattedra pedagogica, poi Istituto di Pedagogia

Due registri di ingresso della Biblioteca della Cattedra pedagogica: il primo (dal n. di inventario 1211 al n. di inventario 1470) riguarda i "libri donati dalla Biblioteca Civica e da altri"; il secondo va dal n. di inventario 2081 al n. di ingresso 7134 del 1-7-1959.

Senato accademico. Verbali delle adunanze

La riforma dell'istruzione superiore attuata con R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (riforma Gentile) prevede, tra le autorità accademiche, il Senato accademico, che eredita composizione e competenze del Consiglio accademico. Il Senato accademico è composto dal rettore in carica, dal rettore appena cessato, dai presidi delle Facoltà e dai direttori delle Scuole.

Consiglio di Amministrazione

La riforma dell'istruzione superiore attuata con R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (riforma Gentile) prevede, tra le autorità accademiche, il Consiglio di amministrazione, a cui "spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università" (art. 7). Il Consiglio di amministrazione è composto dal rettore, da due componenti eletti dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili dell'Università, da due rappresentanti del Governo, l'intendente di Finanza della Provincia e l'altro scelto dal ministro tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso l'Università.

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