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Descrizione archivistica
Archivio storico. Università degli Studi di Torino Serie
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Corrispondenza delle Facoltà di Teologia, Scienze e Lettere

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti. A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875). L'esistenza su alcune carte di una doppia segnatura, l'una riferibile al protocollo generale (n. di protocollo e indice di classificazione IX) e l'altra al protocollo speciale (n. di protocollo e sigla T.S.L.), fa ipotizzare una prima assegnazione al segretario capo e una successiva alla segreteria di Facoltà.

Commissioni per il conferimento della libera docenza per esami

La L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati) (artt. 93-104) prevedeva il conferimento dell'autorizzazione all'insegnamento a titolo privato, oltre che per titoli o per chiara fama, tramite un esame che consisteva: "1. in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2. in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico.". La commissione, di nomina ministeriale, era presieduta dal preside di Facoltà e composta in egual numero da membri interni ed esterni. Alla Casati si richiamano esplicitamente i successivi regolamenti universitari almeno fino al R.D. 21 agosto 1905, n. 638, (artt. 124-140), che tuttavia prevede esplicitamente che due membri della commissione provengano da altre Università e che "[...] Uno di questi ultimi dovrà essere libero docente preferibilemte della stessa disciplina, ed effettivamente insegnante. [...]". Il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, pur mantenendo la possibilità di essere abilitati alla libera docenza per "alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare", avoca il giudizio di merito sui candidati a "una Commissione unica per ciascuna materia nominata dal Ministro su designazione del Consiglio Superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. [...] i membri delle commissioni durano in ufficio un biennio [...].".

Istituto Giuridico

L'Istituto sorse nel 1882 per impulso della Facoltà di Legge e in particolare del professor Cesare Nani, grazie all'indispensabile sostegno del Consorzio Universitario.

Estratti

Estratti acquisiti da Enrico Castelnuovo nel corso della sua attività accademica tra anni Cinquanta e Duemila, ricevuti in dono da amici, ricercatori, docenti e studenti o raccolti per interesse personale tra anni Cinquanta e Duemila. Un nucleo residuale, datato tra fine XIX secolo e anni Settanta del XX secolo, è invece chiaramente ricollegabile ad altri membri della sua famiglia: il padre Gino (1903-1995), il nonno Guido (1865-1952) e la nonna Elbina Enriquez (1870-1960) e il bisnonno Enrico (1839-1915).

Gli estratti sono una delle serie più ricorrenti negli archivi di persona, soprattutto quando si tratta di personalità che per lavoro, o per piacere, svolgevano studi e ricerche in ambito umanistico o scientifico. Presentandosi in forma di opuscolo, raccolgono uno scritto edito in un periodico, in una miscellanea o in altra sede: possono derivare da una tiratura autonoma o essere porzioni della tiratura originale, di cui mantengono la paginazione, raccolte entro una coperta, talvolta stampata appositamente, con indicazione esplicita della loro condizione e dei dati editoriali della pubblicazione di provenienza (seppur non sempre completi). Oltre agli estratti veri e propri, questa serie comprende anche pagine stralciate da volumi e periodici, così come contributi in fotocopia.

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il conseguimento della laurea in Medicina cinque anni di studio, quattro anni per la licenza. Per l'esercizio della professione medica "tanto nelle Città che nelle Terre" (Titolo V, capo III, 2), era necessaria la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno Fisica, e nel secondo Istituta e Notomia, nel terzo e quarto Teorica e Pratica, e nel quinto la Pratica solamente" (ibidem, 1).
Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del secondo anno (Titolo V, capo III, 1). Rispetto alle materie oggetto di studio, nulla muta per i primi due anni; nel terzo, quarto e quinto anno si aggiunge la Botanica. Negli ultimi due anni è inoltre richiesta la pratica ospedaliera "applicandovisi ... sotto la direzione di uno de' professori (ibidem). Per l'esercizio della professione è richiesto un ulteriore biennio "di pratica in qualche Spedale, o appresso qualche medico accreditato; del che presentate le fedi al Magistrato della Riforma, ne otterranno la licenza (ibidem, 2). Il biennio di pratica era stato introdotto col "Manifesto del Magistrato della Riforma riguardante li due anni di pratica da farsi da' laureati in Medicina prima d'imprenderne l'esercizio" del 9 marzo 1762. Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico.
A partire dal 25 aprile 1801 (5 fiorile) (p. 123 nel registro X A 2) compare la registrazione di esami alla fine di ciascuno dei quattro anni di corso (non è più prevista la licenza) e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata solo dopo la Restaurazione (anno accademico 1814-15). A decorrere dall'anno accademico 1806-07 la durata del corso per il conseguimento del doctorat è nuovamente di cinque anni e gli esami privati sono sostituiti da esami separati sulle singole materie.
Nel 1839 si conferma la durata di cinque anni sia per il corso in Medicina che in Chirurgia. Il percorso è comune per i primi quattro anni. Dopo l'esame privato di quarto anno lo studente deve optare per l'uno o l'altro (Raccolta dei sovrani provvedimenti relativi agli studenti, al corso scolastico ... nella R. Università di Torino, Torino, 1839, artt. 134-135). Fin dal 1832 compiono l'interro corso di studi a Torino solo gli studenti delle province di Torino, Pinerolo e Susa, mentre gli altri frequentano a Torino sono gli ultimi tre anni (Ibidem, art. 142, con rimando alla normativa precedente).

Raccolta degli atti soggetti a registrazione

Raccolta degli atti soggetti a registrazione nei pubblici registri. Vi si trovano ad esempio contratti per opere edili e scritture private autenticate per acquisti di beni, quali fondi bibliografici e oggetti d'arte. Sono presenti gli atti originali, con sottoscrizioni autografe.
Gli atti sono corredati da numero di corda progressivo da 1 a 1925, il che rende evidenti le lacune.

Diplomi di laurea

  • Diploma di abilitazione alla Vigilanza nelle scuole elementari rilasciato a Paolo Viazzi il 27 giugno 1950, ma conseguito nel gennaio 1944. Viazzi si era immatricolato nel corso di laurea in Pedagogia l'11 marzo 1937 (matricola 2907), con successivo passaggio al corso triennale nel febbraio 1939;
  • Diploma di abilitazione alla Vigilanza nelle scuole elementari ad honorem rilasciato il 5 novembre 1949 a Erio Baudino, «caduto per la Patria». Il conferimento fu disposto dal D.L.L. 7 settembre 1944, n. 256. Baudino si era immatricolato nel 1942 (matricola 335 V);
  • Diploma di laurea in Lingue e letterature straniere (Facoltà di Magistero) rilasciato a Teresa Vercesi nel 1948, a fronte della laurea conseguita il 1° luglio 1947;
  • Diploma di abilitazione alla Vigilanza nelle scuole elementari rilasciato a Olimpia Olagnero nel 1952, ma conseguito nell'anno accademico 1948-49. Laureata in Pedagogia nel 1947, fu ammessa al 3° anno del corso di diploma in Vigilanza nel febbraio 1948.

Diplomi di laurea

  • Diploma di laurea in Lingue e letterature straniere (Facoltà di Magistero) rilasciato ad Annamaria Messa nel 1941, a fronte della laurea conseguita il 16 giugno 1940 (matricola n. 2769); è presente anche il secondo originale, da tenersi agli atti in segreteria.

Esami per il conferimento dei gradi

Il registro in lingua italiana e a stampa raccoglie due verbali degli esami di laurea per pagina. Ogni verbale comprende il cognome, nome, generalità del candidato, l'argomento trattato durante l'esame e il suo esito, le firme dei professori che formano la commissione.

Magistrato della Riforma e Consiglio Universitario

Deliberazioni, verbali delle adunanze.
"Organo di origine medievale, riorganizzato da Emanuele Filiberto in coincidenza con la riapertura a Torino dell'Università nel 1571, [il Magistrato della Riforma] fu oggetto, nel sec. XVIII, di nuovi provvedimenti che ne precisarono ulteriomente le competenze. In particolare le costituzioni per l'Università di Torino, promulgate nel 1720, e quelle successive, emanate nel 1729 e ancora nel 1772, ne fissavano le attribuzioni in materia di buon governo dell'Università e direzione del pubblico insegnamento in tutto lo Stato, anche tramite la creazione di riformatori nelle province [...]. Tali competenze si estendevano all'esercizio di un diretto controllo sugli insegnanti, sulle loro nomine e promozioni, sui contenuti del loro insegnamento con relativi interventi di censura. Soppresso in periodo francese e ripristinato nel 1814, il Magistrato della Riforma venne definitivamente abolito nel 1847 all'atto dell'istituzione, con patenti 30 novembre 1847 del Ministero della Pubblica istruzione." (notizie tratte dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Archivio di Stato di Torino). Con il R.D. 4 ottobre 1848, n. 818, di riforma della pubblica istruzione, si prevede che il ministro sia assistito nelle sue funzioni da un Consiglio superiore di istruzione pubblica di si cui specificano composizione e competenze (artt. 7-16). In ciascuna Università sono istituiti i Consigli universitari (artt. 17-27), composti da un presidente scelto dal re, cinque professori appartenenti alle cinque Facoltà, cui si aggiungono due componenti nominati dal re e scelti "tra le persone illustri per merito scientifico e letterario". Alle sedute del Consiglio universitario di Torino interviene, con voto deliberativo, anche il governatore del collegio delle Provincie di Torino. Al Consiglio universitario spetta l'elaborazione dei regolamenti speciali di ciascuna Facoltà sulla base delle leggi e dei regolamenti generali vigenti. Tra i consiglieri professori è scelto dal re il rettore.

Consiglio di Amministrazione

La riforma dell'istruzione superiore attuata con R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (riforma Gentile) prevede, tra le autorità accademiche, il Consiglio di amministrazione, a cui "spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università" (art. 7). Il Consiglio di amministrazione è composto dal rettore, da due componenti eletti dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili dell'Università, da due rappresentanti del Governo, l'intendente di Finanza della Provincia e l'altro scelto dal ministro tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso l'Università.

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