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Descrizione archivistica
Università degli Studi di Torino Serie Italiano
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Esami di ammissione ai corsi

Il Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 prevede che chi intenda iscriversi ai corsi universitari debba, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 247-249 specificano le materie dell'esame previsto per i futuro studenti di scienze matematiche, fisica e geometria, storia naturale, chimica, ai quali è richiesta anche una versione di un autore classico latino.
Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Gli esami di ammissione precedenti al 1860 sono verbalizzati nei registri degli esami privati: http://atom.unito.it/index.php/esami-privati-dingegneri-e-architetti
Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione tuttavia, nel momento in cui R.D. 28 ottobre 1875, n. 2760 stabilisce che la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico dia adito alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, scaturisce l'obbligo per questi studenti di "sostenere un esame sulle due letterature classiche e sulla letteratura italiana qualora, dopo il biennio, intendessero conseguire la "laurea in matematica, in fisica e in chimica ed in scienze naturali".
Con rubrica.

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Corrispondenza delle Facoltà di Teologia, Scienze e Lettere

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti. A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875). L'esistenza su alcune carte di una doppia segnatura, l'una riferibile al protocollo generale (n. di protocollo e indice di classificazione IX) e l'altra al protocollo speciale (n. di protocollo e sigla T.S.L.), fa ipotizzare una prima assegnazione al segretario capo e una successiva alla segreteria di Facoltà.

Verbali delle adunanze del Consiglio di Facoltà

A partire dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, sono previste adunanze della Facoltà a composizione variabile a seconda dell'oggetto di discussione, limitata ai professori ordinari e straordinari per le proposte al ministro di conferimento di incarichi di insegnamento, aperta anche agli incaricati per la formulazione del manifesto degli studi, la raccolta dei programmi di insegnamento, la definizione dell'orario delle lezioni ed estesa a tutti gli insegnanti e anche ai dottori aggregati per le proposte al Consiglio Accademico di riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e per finalità disciplinari. Viene inoltre esplicitato che si affida al professore più giovane il ruolo di segretario. La riunione delle diverse componenti del corpo docente a seconda dell'oggetto di discussione è ancora prevista dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 13 aprile 1902, n. 1127 (artt. 8-12), in cui sono menzionati per la prima volta anche due rappresentati dei liberi docenti, così come nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796 (art. 12) e nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 (art. 10).

Verbali degli esami privati e pubblici per professori e maestri

Esami sostenuti innanzi alla Classe di Filosofia e Lettere, con diverse composizioni delle commissioni a seconda del tipo di esame.
I registri degli esami successivi alla divisione della Facoltà di Scienze e Lettere e creazione della Facoltà di Belle Lettere e Filosofia e della Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche (disposta con R.D. 9 ottobre 1848, n. 826) e più specificamente successivi alla riorganizzazione dei corsi di Belle Lettere e di quello di Filosofia, disposti rispettivamente con R.D. 3 ottobre 1851, n. 1275 e con R.D. 10 settembre 1851, n. 1266, sono descritti nel subfondo relativo alla Facoltà di Lettere e Filosofia.

Registri di iscrizione degli studenti di Belle Lettere

Per i registri sono stati utilizzati moduli prestampati con instestazione "Registro degli studenti" e comprendono i seguenti campi: ordine successivo; cognome; nomi di battesimo; nascita, cioè data, luogo e provincia; data della registrazione; firma dello studente; dimora dello studente; ripetitore; anno del corso; data della spedizione degli admittatur; osservazioni.

Rassegne e registri di iscrizione al corso di Filosofia per gli aspiranti al grado di Magistero

Per i registri degli anni accademici 1820-21 e 1821-22 sono stati utilizzati moduli prestampati con instestazione "Rassegna degli studenti" articolati nei seguenti campi distribuiti su due pagine: numero d'ordine; cognome; nome; luogo e data di nascita; numero e data della rassegna; firma dello studente; domicilio del padre o di chi tien le veci del padre; dimora dello studente; ripetitore; anno del corso; osservazioni.
Per i registri degli anni successivi sono utilizzati moduli prestampati con instestazione "Registro degli studenti" e articolati nei seguenti campi distribuiti su due pagine: ordine successivo; cognome; nome; nascita; data della registrazione; firma dello studente; dimora dello studente; ripetitore; anno del corso; data di spedizione degli admittatur; osservazioni.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il conseguimento della laurea in Medicina cinque anni di studio, quattro anni per la licenza. Per l'esercizio della professione medica "tanto nelle Città che nelle Terre" (Titolo V, capo III, 2), era necessaria la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno Fisica, e nel secondo Istituta e Notomia, nel terzo e quarto Teorica e Pratica, e nel quinto la Pratica solamente" (ibidem, 1).
Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del secondo anno (Titolo V, capo III, 1). Rispetto alle materie oggetto di studio, nulla muta per i primi due anni; nel terzo, quarto e quinto anno si aggiunge la Botanica. Negli ultimi due anni è inoltre richiesta la pratica ospedaliera "applicandovisi ... sotto la direzione di uno de' professori (ibidem). Per l'esercizio della professione è richiesto un ulteriore biennio "di pratica in qualche Spedale, o appresso qualche medico accreditato; del che presentate le fedi al Magistrato della Riforma, ne otterranno la licenza (ibidem, 2). Il biennio di pratica era stato introdotto col "Manifesto del Magistrato della Riforma riguardante li due anni di pratica da farsi da' laureati in Medicina prima d'imprenderne l'esercizio" del 9 marzo 1762. Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico.
A partire dal 25 aprile 1801 (5 fiorile) (p. 123 nel registro X A 2) compare la registrazione di esami alla fine di ciascuno dei quattro anni di corso (non è più prevista la licenza) e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata solo dopo la Restaurazione (anno accademico 1814-15). A decorrere dall'anno accademico 1806-07 la durata del corso per il conseguimento del doctorat è nuovamente di cinque anni e gli esami privati sono sostituiti da esami separati sulle singole materie.
Nel 1839 si conferma la durata di cinque anni sia per il corso in Medicina che in Chirurgia. Il percorso è comune per i primi quattro anni. Dopo l'esame privato di quarto anno lo studente deve optare per l'uno o l'altro (Raccolta dei sovrani provvedimenti relativi agli studenti, al corso scolastico ... nella R. Università di Torino, Torino, 1839, artt. 134-135). Fin dal 1832 compiono l'interro corso di studi a Torino solo gli studenti delle province di Torino, Pinerolo e Susa, mentre gli altri frequentano a Torino sono gli ultimi tre anni (Ibidem, art. 142, con rimando alla normativa precedente).

Seminario di Antropologia criminale e Diritto penale

Istituito, annesso alla Facoltà di Giurisprudenza, a decorrere dall'anno accademico 1927-28 per il perfezionamento degli studi in Criminologia, con durata di quattro mesi, prevede corsi impartiti da docenti delle Facoltà di Giurisprudenza (Criminologia e Questioni di Diritto e procedura penale; Problemi filosofici di diritto penale) e di Medicina e chirurgia (Antropologia criminale; Medicina legale e polizia giudiziaria nelle varie forme del delitto; Fisiologia e processi psichici; Psichiatria forense in rapporto al delitto). Vi si possono iscrivere i laureati in Giurisprudenza, in Medicina e chirurgia, in Filosofia e Pedagogia, i magistrati, i funzionari dei Tribunali militari, delle Amministrazioni della Pubblica Sicurezza e delle Carceri, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
Il corso risulta attivo fino all'anno 1934-35.

Laboratorio di Economia politica Cognetti de Martiis

Il Laboratorio trasse origine da una delle Sezioni (Sezione di Economia politica) in cui si divideva l'Istituto giuridico. Nell'anno accademico 1893-94 tale Sezione fu costituita in sede separata colla denominazione di Laboratorio di Economia politica, privo di dotazione, per impulso di Salvatore Cognetti de Martiis, titolare della cattedra di Economia politica. Con R.D. n. 121 del 17 marzo 1901 il Laboratorio fu riconosciuto come Istituto scientifico e annesso contemporaneamente all'Università e al Regio Museo Industriale. Dallo Statuto universitario approvato con R.D. n. 2284 del 14 ottobre 1926, art. 34 risulta l'annessione del Laboratorio alla sola Facoltà di Giurisprudenza dell'Università.
Ebbe inizialmente sede in locali siti in via Po 18, poi, dal 1934, in un appartamento in via San Francesco da Paola 2.

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