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Verbali degli esami per il conferimento delle patenti di agrimensore, misuratore, maestro de' conti, architetto civile e idraulico

Registri manoscritti con rubrica finale.
Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedono (titolo XI) che "tutti i pubblici Misuratori, Architetti e Maestri de' Conti, che vorranno esser'ammessi ad esercitare in avvenire alcuna di quest'Arti, dovranno essere esaminati, ed approvati da uno de' Professori di Matematica" (appartenenti al Collegio delle Arti). Per gli abitanti "di là da'Monti, e Colli, come altresì nelle Provincie" l'esame si svolge davanti ad esperti individuati dal Magistrato della Riforma in loco, ma la successiva spedizione della patente avviene da parte del segretario dell'Università. Non è ancora prevista la frequenza a specifici corsi.
Il Regio Biglietto del 9 marzo 1762 oltre a prevedere che gli esami si svolgano solo a Torino, richiede agli agrimensori, prima di presentarsi agli esami, una pratica di due anni sotto un agrimensore approvato dalla Riforma, ai misuratori una pratica di tre anni. Agli aspiranti architetti civili è richiesta la frequenza al corso di Geometria speculativa e pratica e di Meccanica; agli architetti idraulici la frequenza a "un corso compito di Matematica, cominciando dalla Geometria".
Queste disposizioni sono confermate nelle Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1772 (titolo XIV), dalle quali si evince (tit. III, capo IV, art. 5) che "il corso intero di Matematica" richiesto agli architetti idraulici si compiva in cinque anni.

Verbali degli esami orali

Sono presenti due verbali per pagina che riportano: cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, data cronica e topica, materie, votazione dell'esame e firme autografe del presidente di commissione, degli esaminatori e del segretario. Ogni registro comprende una rubrica.

Verbali degli esami orali

Sono presenti due verbali per pagina che riportano: cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, data cronica e topica, materie, votazione dell'esame e firme autografe del presidente di commissione, degli esaminatori e del segretario. Il registro comprende una rubrica.

Verbali degli esami generali di laurea

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 28 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte schiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il "Regolamento per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali", approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, stabilisce (art. 1) che gli studi compiuti nella Facoltà possano condurre a quattro lauree: nelle scienze matematiche pure; nelle scienze fisico-matematiche, nelle scienze fisico-chimiche, in storia naturale. Alla fine dei quattro anni di corso è previsto l'esame di laurea, il quale consiste "in una dissertazione e in un esame orale sulle materie attinenti al tema della dissertazione" (art. 12). E' previsto (art. 17) che, previo il superamento degli esami speciali dei primi due anni, lo studente possa ottenere dalla Segretaria il Diploma di Baccelliere; previo il superamento degli esami speciali dei primi tre anni il Diploma di Licenza, il quale "apre l'adito alle scuole di applicazione per gli ingegneri ed alle pratiche per ottenere il diploma di ingegnere" (art. 18).
Il successivo "Regolamento per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali", approvato con R.D. 11 ottobre 1875 n. 2742 prevede che la Facoltà conferisca la licenza in Scienze matematiche e fisiche e la licenza in Scienze naturali, dopo un biennio di studi e il superamento dell'esame di licenza, in due sedute (artt. 4 e 9). La licenza fisico-matematica vale per l'immissione alle scuole di applicazione e per il proseguimento degli studi per il conseguimento delle laurea in Matematica, in Fisica e in Chimica. La licenza in Scienze naturali dà "adito agli studi per le lauree in Scienze naturali e in Chimica" (art. 12). "L'esame di laurea consiste: - per la Matematica 1. in una conferenza sull'argomento della Memoria; 2. in un esame orale ... sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio. ... - per la Fisica, per la Chimica, per le Scienze naturali: 1. in una prova pratica di fisica e di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato ...; 2. in un esame orale ... non solo sulla materia da cui fu estratto il soggetto della prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio" (art. 19).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica

Verbali degli esami di promozione, licenza e laurea per gruppi di materie

Il Regolamento per la Facoltà medica allegato al Regolamento generale approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434 conferma la durata del corso in sei anni e prevede "tre esami biennali: il primo di promozione, il secondo di licenza, il terzo pel conseguimento del diploma di libero esercizio" (art. 7). L'esame di promozione, al termine del primo biennio, verteva sulla materie oggetto di insegnamento e poteva essere dato anche in due sedute, una alla fine del primo e l'altra alla fine del secondo anno (artt. 9-10). Dopo altri due anni è previsto l'esame di licenza, orale e pratico (artt. 11 e 12). L'esame di laurea, da sostenere al termine di un ulteriore biennio, consisteva in una prova sul cadavere e in due prove cliniche. Si trattava di un'operazione chirurgica su cadavere e di una necroscopia "dettandone il processo verbale", seguita da interrogazione (art. 16). Ciascuna delle prove cliniche consisteva nell'esame di quattro ammalati non ancora sottoposti a cure, su cui il candidato doveva formulare il proprio "giudizio diagnostico, prognostico e curativo" (artt. 20). Al termine delle tre prove le tre sotto-commissioni si riunivano per proclamare il candidato dottore, con voto finale derivato dalla somma dei tre già dati.

Verbali degli esami di promozione, licenza e laurea per gruppi di materie

Il "Regolamento generale degli studi universitari nel Regno" approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434 prevede esami di promozione, di licenza e di laurea (art. 24). Il "Regolamento speciale per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali" ad esso allegato specifica quali siano le discipline oggetto dell'esame per il conseguimento della licenza nelle Scienze matematiche e fisiche e della licenza in Scienze naturali e i rispettivi raggruppamenti di materie, tre nel primo, due nel secondo caso (art. 9).
"L'esame di laurea consiste: - per la Matematica 1. in una conferenza sull'argomento della memoria; 2. in un esame orale ... sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio. ... - per la Fisica, per la Chimica, per le Scienze naturali: 1. in una prova pratica rispettivamente di fisica, di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato ...; 2. in un esame orale ... non solo sulla materia cui si riferiva la prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio" (art. 19).
I registri degli esami di licenza conservati verbalizzano esami sulle singole discipline o su gruppi non conformi a quanto previsto dal Regolamento della Facoltà. E' presente un verbale, in cui non risultano compilati i campi tipologia di esame e gruppo, bensì materie, data e ora dell'esame, cognome e nome, paternità, luogo di nascita, durata dell'esame, nome dell'esaminatore e votazione conseguita nella singola o nelle due materie oggetto dell'esame. I verbali sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione.
Nei registri degli esami di laurea risulta la votazione conseguita in ciascuna delle materie oggetto dell'esame, dalla cui somma scaturisce il punteggio con cui è conseguita la laurea. Con rubrica.

Verbali degli esami di promozione e di laurea per gruppi di materie

Il Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza allegato al regolamento generale approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, prevede un esame di promozione al termine del secondo anno, consistente in una prova orale sulle seguenti materie: Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto, Filosofia del diritto ed Economia politica. Tale esame poteva essere suddiviso in due sedute, l'una alla fine del primo, l'altra alla fine del secondo anno. Prevede, inoltre, al termine del quarto anno l'esame di laurea consistente "nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta tratto dalle discipline d'esame" e in due prove orali sulle seguenti materie: Diritto romano, Diritto canonico, Diritto civile, Procedura civile e ordinamento giudiziario, Diritto commerciale, Diritto e procedura penale, Diritto amministrativo, Diritto costituzionale e Diritto internazionale. Tali prove potevano essere ripartite tra la fine del terzo e quella del quarto anno. Il candidato può risultare promosso in alcune materie sì e in altre no, il che lo rimanda alla sessione successiva solo per la materia in cui risulta respinto. Gli aspiranti all'ufficio di notaio, dopo aver frequentato i corsi di Codice civile, Diritto penale, Diritto commerciale, Procedura civile, Istituzioni di diritto romano sono ammessi a un esame complessivo, secondo le norme degli esami di promozione, grazie al superamento del quale ricevono un attestato. Il medesimo iter è previsto per gli aspiranti all'ufficio di procuratore il cui curriculum prevede le seguenti materie: Codice civile, Diritto e procedura penale, Procedura civile, Diritto commerciale.
Il registro in uso, in lingua italiana e a stampa, presenta un verbale per pagina compilato con i seguenti campi: tipologia di esame (promozione o laurea), gruppo, materie, data e ora dell'esame, cognome e nome, paternità, luogo di nascita, durata dell'esame, nome dell'esaminatore e votazione conseguita in ciascuna delle materie e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione. Qualora si tratti dell'ultimo esame, nella parte finale del verbale si effettua la somma dei punteggi conseguiti negli esami precedenti e si dichiara il conseguimento della laurea. Con rubrica.

Verbali degli esami di licenza

Il Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza approvato con R.D. 13 marzo 1902, n. 69 prevede un esame di licenza, da sostenersi alla fine del primo biennio di corso e consistente nella discussione di una "tesi scritta di licenza" (art. 10). La circolare ministeriale 30 gennaio 1903, n. 14 chiarisce l'obbligatorietà del superamento dell'esame di licenza anche da parte dei notai e dei procuratori che intendano proseguire gli studi in Giurisprudenza e da parte degli immatricolati o laureati in altre Facoltà che effettuino il passaggio alla Facoltà di Giurisprudenza. L'obbligo di superare l'esame di licenza al termine del primo biennio di studio è confermato dal Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza approvato con R.D. 20 ottobre 1903, n. 465. L'esame "consiste in una prova orale sulle cinque materie del primo biennio per le quali il candidato non subì esame speciale" (art. 13). L'esame di licenza non è più previsto dal Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 808.

Verbali degli esami di laurea 1909-1946

Ciascun verbale riporta: data e ora dell'esame; elenco dei membri della commissione; cognome e nome del candidato, suo anno di iscrizione all'istituto e scuola superiore di provenienza; titoli della dissertazione e delle tesi discusse, completi di relatore e materia; voto finale. A ciascun registro è allegato l'elenco dei candidati presentati nella sessione.
I verbali relativi alle sessioni del 1913 fino a quelle di tutto il 1920 recano la dicitura "Regio Istituto Superiore di Studi commerciali"

Verbali degli esami di laurea 1864-1877

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica.

Verbali degli esami di laurea

Sono verbalizzati due esami per pagina. Ciascun verbale riporta cognome, nome e paternità, luogo di nascita; titolo della dissertazione e delle tesi aggiuntive e rispettivi relatori; esito, punteggio e data dell'esame; numero di matricola dello studente; firme del presidente e dei componenti della commissione esaminatrice.

Verbali degli esami di laurea

I registri raccolgono due verbali degli esami di laurea per pagina. Ogni verbale comprende il cognome, nome e luogo di nascita del candidato, la disciplina di laurea, titolo della tesi, relatore, votazione e firme dei commissari d'esame.

Verbali degli esami di laurea

Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie". Nei registri fino ad aprile 1902 è verbalizzato un solo esame per pagina. Ogni verbale prevede i campi: data dell'esame, cognome, nome, e paternità, luogo di nascita, punteggio conseguito e firme del presidente e dei componenti della commissione esaminatrice. Sono indicati anche i professori argomentanti. Con rubrica. A partire dal mese di luglio 1902 sono verbalizzati due esami per pagina. Ciascun verbale riporta cognome, nome e paternità, luogo di nascita; discipline in cui il candidato ha presentato la dissertazione e le tesi aggiuntive; esito, punteggio e data dell'esame; numero di matricola dello studente; firme del presidente e dei componenti della commissione esaminatrice. A partire dal 10 marzo 1940 nel campo Dissertazione è riportato il titolo della medesima anziché la sola disciplina.

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