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Verbali degli esami orali

Sono presenti due verbali per pagina che riportano: cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, data cronica e topica, materie, votazione dell'esame e firme autografe del presidente di commissione, degli esaminatori e del segretario. Ogni registro comprende una rubrica.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il corso di Legge una durata di cinque anni: quattro anni erano necessari per il conseguimento della licenza, sufficiente per esercitare la professione "nelle Terre e Villaggi" (Titolo V, capo II, 2), ma non nelle città, e cinque per la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno le Istituzioni civili, e negli altri il Ius pontifizio e cesareo" (ibidem, 1). Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del primo anno, dopo aver frequentato "le scuole de' professori delle Istituzioni canoniche e civili" (Titolo V, capo II, 1). Negli anni di corso successivi gli studenti seguivano le lezioni "de' professori del Ius canonico e civile" (ibidem). E' previsto che "il grado della licenza basterà per que' che vorranno solamente esercitare l'uffizio di giudice ne' Feudi de' nostri vassalli" (ibidem, 2). Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico. A partire dal 26 maggio 1801 (6 pratile anno nono della Repubblica) (carta 73 nel registro GIURISPRUDENZA - Esami privati 1791-1805) compare la registrazione di esami alla fine di ciascun anno di corso e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento, solo fino al 27 marzo 1809, sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata con la Restaurazione, ma prevedendo che lo studente fosse esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. Tale articolazione si mantiene fino alla riforma del 1846 (Regolamento degli studi legali 5 agosto 1846 n, 568), che prevede un corso ordinario di cinque anni per il conseguimento della laurea (art. 2 ss.) e un corso completivo di ulteriori lezioni destinate agli aspiranti all'insegnamento o all'aggregazione al Collegio o anche a funzionari dei Ministeri (artt. 8-13). Viene dunque meno il titolo di licenza. Con la legge Casati all'articolazione in esami privati ed esami pubblici si sostituisce quella in esami speciali, che vertono su ciascuna singola materia oggetto di insegnamento, ed esami generali. Con successivo Regolamento generale, approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, subentra un'articolazione in esami di promozione, di licenza e di laurea, da sostenersi per gruppi di materie. Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie".

Verbali d'esami facoltativi cominciato il 12 maggio 1883

Verbali degli esami di: Diritto amministrativo; Diritto canonico; Diritto civile; Diritto commerciale; Diritto costituzionale; Diritto giudiziario; Diritto internazionale; Diritto romano; Economia politica; Esame storico e critico del socialismo contemporaneo (Salvatore Cognetti de Martiis); Istituzioni di diritto civile; Istituzioni di diritto romano; Istituzioni di diritto romano in confronto con istituzioni di diritto civile; Legislazione comparata; Medicina legale; Procedura penale; Scienza dell'amministrazione; Scienza delle finanze; Scienza delle finanze e diritto tributario; Scienze sociali (G. Carle); Sociologia (Giuseppe Carle); Statistica; Storia del diritto italiano; Storia del diritto romano. Oltre agli esami relativi ai corsi facoltativi (ad esempio Esame storico e critico del socialismo contemporaneo; Scienze sociali; Sociologia) sono qui verbalizzati gli esami sostenuti da studenti della Facoltà di Lettere e filosofia in materie facoltative per loro, ma fondamentali per gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza. Con rubrica.

Verbali degli esami di laurea 1864-1877

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica.

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