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Università degli Studi di Torino Series
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Registri di iscrizione degli studenti di Belle Lettere

Per i registri sono stati utilizzati moduli prestampati con instestazione "Registro degli studenti" e comprendono i seguenti campi: ordine successivo; cognome; nomi di battesimo; nascita, cioè data, luogo e provincia; data della registrazione; firma dello studente; dimora dello studente; ripetitore; anno del corso; data della spedizione degli admittatur; osservazioni.

Rassegne e registri di iscrizione al corso di Filosofia per gli aspiranti al grado di Magistero

Per i registri degli anni accademici 1820-21 e 1821-22 sono stati utilizzati moduli prestampati con instestazione "Rassegna degli studenti" articolati nei seguenti campi distribuiti su due pagine: numero d'ordine; cognome; nome; luogo e data di nascita; numero e data della rassegna; firma dello studente; domicilio del padre o di chi tien le veci del padre; dimora dello studente; ripetitore; anno del corso; osservazioni.
Per i registri degli anni successivi sono utilizzati moduli prestampati con instestazione "Registro degli studenti" e articolati nei seguenti campi distribuiti su due pagine: ordine successivo; cognome; nome; nascita; data della registrazione; firma dello studente; dimora dello studente; ripetitore; anno del corso; data di spedizione degli admittatur; osservazioni.

Minutari della corrispondenza del Magistrato della Riforma

Con rubrica.

"Organo di origine medievale, riorganizzato da Emanuele Filiberto in coincidenza con la riapertura a Torino dell'Università nel 1571, [il Magistrato della Riforma] fu oggetto, nel sec. XVIII, di nuovi provvedimenti che ne precisarono ulteriomente le competenze. In particolare le costituzioni per l'Università di Torino, promulgate nel 1720, e quelle successive, emanate nel 1729 e ancora nel 1772, ne fissavano le attribuzioni in materia di buon governo dell'Università e direzione del pubblico insegnamento in tutto lo Stato, anche tramite la creazione di riformatori nelle province [...]. Tali competenze si estendevano all'esercizio di un diretto controllo sugli insegnanti, sulle loro nomine e promozioni, sui contenuti del loro insegnamento con relativi interventi di censura. Soppresso in periodo francese e ripristinato nel 1814, il Magistrato della Riforma venne definitivamente abolito nel 1847 all'atto dell'istituzione, con patenti 30 novembre 1847, del Ministero della Pubblica istruzione." (notizie tratte dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Archivio di Stato di Torino).

Verbali degli esami privati e pubblici per professori e maestri

Esami sostenuti innanzi alla Classe di Filosofia e Lettere, con diverse composizioni delle commissioni a seconda del tipo di esame.
I registri degli esami successivi alla divisione della Facoltà di Scienze e Lettere e creazione della Facoltà di Belle Lettere e Filosofia e della Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche (disposta con R.D. 9 ottobre 1848, n. 826) e più specificamente successivi alla riorganizzazione dei corsi di Belle Lettere e di quello di Filosofia, disposti rispettivamente con R.D. 3 ottobre 1851, n. 1275 e con R.D. 10 settembre 1851, n. 1266, sono descritti nel subfondo relativo alla Facoltà di Lettere e Filosofia.

Magistrato della Riforma e Consiglio Universitario

Deliberazioni, verbali delle adunanze.
"Organo di origine medievale, riorganizzato da Emanuele Filiberto in coincidenza con la riapertura a Torino dell'Università nel 1571, [il Magistrato della Riforma] fu oggetto, nel sec. XVIII, di nuovi provvedimenti che ne precisarono ulteriomente le competenze. In particolare le costituzioni per l'Università di Torino, promulgate nel 1720, e quelle successive, emanate nel 1729 e ancora nel 1772, ne fissavano le attribuzioni in materia di buon governo dell'Università e direzione del pubblico insegnamento in tutto lo Stato, anche tramite la creazione di riformatori nelle province [...]. Tali competenze si estendevano all'esercizio di un diretto controllo sugli insegnanti, sulle loro nomine e promozioni, sui contenuti del loro insegnamento con relativi interventi di censura. Soppresso in periodo francese e ripristinato nel 1814, il Magistrato della Riforma venne definitivamente abolito nel 1847 all'atto dell'istituzione, con patenti 30 novembre 1847 del Ministero della Pubblica istruzione." (notizie tratte dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Archivio di Stato di Torino). Con il R.D. 4 ottobre 1848, n. 818, di riforma della pubblica istruzione, si prevede che il ministro sia assistito nelle sue funzioni da un Consiglio superiore di istruzione pubblica di si cui specificano composizione e competenze (artt. 7-16). In ciascuna Università sono istituiti i Consigli universitari (artt. 17-27), composti da un presidente scelto dal re, cinque professori appartenenti alle cinque Facoltà, cui si aggiungono due componenti nominati dal re e scelti "tra le persone illustri per merito scientifico e letterario". Alle sedute del Consiglio universitario di Torino interviene, con voto deliberativo, anche il governatore del collegio delle Provincie di Torino. Al Consiglio universitario spetta l'elaborazione dei regolamenti speciali di ciascuna Facoltà sulla base delle leggi e dei regolamenti generali vigenti. Tra i consiglieri professori è scelto dal re il rettore.

Carteggio non fascicolato anteriore ad agosto 1857

Sono riunite in questa serie le sole carte anteriori all'agosto 1857, fatta eccezione per le istanze degli studenti, tuttora conservate. Le prime tre unità, con carte della prima metà del secolo, sono variamente legate alla fine del Governo francese e ai contenziosi contabili e patrimoniali da essa scaturiti. Erano probabilmente conservate dall'economo. Le carte dal 1850 al luglio 1857 sono state estratte da fascicoli di anni successivi della corrispondenza gestita dal segretario e recano come unica segnatura il numero di protocollo.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il conseguimento della laurea in Medicina cinque anni di studio, quattro anni per la licenza. Per l'esercizio della professione medica "tanto nelle Città che nelle Terre" (Titolo V, capo III, 2), era necessaria la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno Fisica, e nel secondo Istituta e Notomia, nel terzo e quarto Teorica e Pratica, e nel quinto la Pratica solamente" (ibidem, 1).
Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del secondo anno (Titolo V, capo III, 1). Rispetto alle materie oggetto di studio, nulla muta per i primi due anni; nel terzo, quarto e quinto anno si aggiunge la Botanica. Negli ultimi due anni è inoltre richiesta la pratica ospedaliera "applicandovisi ... sotto la direzione di uno de' professori (ibidem). Per l'esercizio della professione è richiesto un ulteriore biennio "di pratica in qualche Spedale, o appresso qualche medico accreditato; del che presentate le fedi al Magistrato della Riforma, ne otterranno la licenza (ibidem, 2). Il biennio di pratica era stato introdotto col "Manifesto del Magistrato della Riforma riguardante li due anni di pratica da farsi da' laureati in Medicina prima d'imprenderne l'esercizio" del 9 marzo 1762. Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico.
A partire dal 25 aprile 1801 (5 fiorile) (p. 123 nel registro X A 2) compare la registrazione di esami alla fine di ciascuno dei quattro anni di corso (non è più prevista la licenza) e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata solo dopo la Restaurazione (anno accademico 1814-15). A decorrere dall'anno accademico 1806-07 la durata del corso per il conseguimento del doctorat è nuovamente di cinque anni e gli esami privati sono sostituiti da esami separati sulle singole materie.
Nel 1839 si conferma la durata di cinque anni sia per il corso in Medicina che in Chirurgia. Il percorso è comune per i primi quattro anni. Dopo l'esame privato di quarto anno lo studente deve optare per l'uno o l'altro (Raccolta dei sovrani provvedimenti relativi agli studenti, al corso scolastico ... nella R. Università di Torino, Torino, 1839, artt. 134-135). Fin dal 1832 compiono l'interro corso di studi a Torino solo gli studenti delle province di Torino, Pinerolo e Susa, mentre gli altri frequentano a Torino sono gli ultimi tre anni (Ibidem, art. 142, con rimando alla normativa precedente).

Esami

Registri dei verbali degli esami di ammissione e degli esami pubblici per il conferimento del grado di professore di Metodo.

Carteggio non classificato dal 1857 al 1863

La serie è costituita da fascicoli, molti dei quali di una sola carta, contrassegnati da un numero progressivo e ordinati cronologicamente. Non è previsto un quadro di classificazione. All’interno della serie è possibile individuare tre partizioni, in quanto la numerazione dei fascicoli si interrompe, per poi ripartire da uno, per ben due volte: 1857-1860, 1860-1861 e 1861-1863. L'analisi del contenuto dei fascicoli ha evidenziato che già negli anni 1857-1863 si era via via affermata l'abitudine di riaggregare le carte relative al medesimo affare, vale a dire in base al contenuto; esigenza questa cui darà risposta, a partire dal 1864, l'organizzazione del carteggio secondo un titolario di classificazione. Già la terza partizione, costituita da 65 fascicoli pluriennali organizzati per materia, ne rappresenta un'anticipazione.

Esami di ammissione al corso

In base al Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 chi intende iscriversi ai corsi universitari deve, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 241-244 specificano che gli esami di ammissione alle Facoltà di Teologia, Leggi, Lettere e Filosofia constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consiste in due composizioni di cui una latina e l'altra italiana i cui temi sono tratti a sorte da una rosa preparata precedentemente dalla commissione. La prova orale verte sulla lettura ed esame delle prove scritte e "poi sulla storia letteraria e la precettistica, sulla storia antica e moderna, sulla geografia, la filosofia razionale e le interpretazioni di autori latini e italiani". Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 stabilisce che nessuno può essere iscritto a una Facoltà, per la quale sia previsto un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.

Corrispondenza delle Facoltà di Teologia, Scienze e Lettere

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti. A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875). L'esistenza su alcune carte di una doppia segnatura, l'una riferibile al protocollo generale (n. di protocollo e indice di classificazione IX) e l'altra al protocollo speciale (n. di protocollo e sigla T.S.L.), fa ipotizzare una prima assegnazione al segretario capo e una successiva alla segreteria di Facoltà.

Adunanze dei professori

Il capo II del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle Facoltà (artt. 15-42) prevede che le Facoltà tengano adunanze ordinarie, due all'anno, e straordinarie ed enumera le competenze di tali consessi. L'art. 41 in particolare stabilisce la tenuta, da parte del segretario verbalizzante, di "un registro puntuale di tutti gli atti e delle deliberazioni della Facoltà. Di tali deliberazioni si farà sempre comunicazione al Rettore, il quale ne trasmetterà copia al Ministero. Il registro sarà custodito nella Segreteria dell'Università". I successivi Regolamenti Generali per le Università del Regno approvati con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 e con R.D. 6 ottobre 1868, n. 4638 prevedono rispettivamente una adunanza ordinaria al mese (art. 22) e una ogni due mesi (art. 22).

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e del 1771, unitamente ai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma, prevedono che occorrano due anni per conseguire il baccalaureato, quattro per la licenza e cinque per la laurea. Mentre il primo grado si consegue previo il superamento di un unico esame che verte su due trattati di Teologia scolastico-dogmatica, sia per la licenza sia per la laurea sono previsti un esame privato e un esame pubblico. Tale articolazione si mantiene fino all'entrata in vigore della L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati), ma a partire dagli anni successivi alla Restaurazione lo studente è esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. A partire dall'anno scolastico 1845-46 per gli studenti di Teologia il titolo di baccelliere si consegue con il superamento dell'esame del primo anno come previsto dal Manifesto del Magistrato della Riforma n. 526 dell'8 ottobre 1845. A partire dal 1861 al binomio esami privati-esami pubblici subentra quello esami speciali-esami generali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373, artt. 224-225. Gli esami speciali vertono sulle singole materie oggetto d'insegnamento nel corso dell'anno.

Esami di ammissione

Il Regolamento universitario approvato con D.L. 20 ottobre 1860 n. 4373 prevede che gli esami di ammissione alle Facoltà si tengano nei giorni in cui sono aperte le iscrizioni ai corsi tanto nel primo quanto nel secondo semestre e nell'ultimo mese dell'anno accademico (art. 223). La durata prevista è di un'ora (art. 238) e gli esaminatori hanno facoltà di porre le domande che ritengano più adatte "per meglio avverare se i candidati abbiano l'istruzione necessaria allo studio che prescelsero." (art. 240). Per la Facoltà di Medicina e chirurgia è previsto un esame orale nelle materie di Fisica, Mineralogia, Zoologia, Botanica.
Il successivo Regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato, insieme al Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia con R.D. 14 settembre 1862 n. 842 prevede che l'esame verta su: temi di geometria, trigonometria e algebra elementare; elementi di storia naturale; letteratura italiana e latina. Sugli elementi di Matematica e di Storia naturale l'esame si svolge in forma orale, per la durata di quaranta minuti; l'esame di Italiano e Latino si svolge in forma scritta per la durata di quattro ore e prevede una composizione in italiano e una versione dall'italiano in latino di un autore classico (art. 3).
Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.
Sono conservati i verbali degli esami orali. I registri presentano due verbali per pagina che riportano: cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, data cronica e topica, materie, votazione dell'esame e firme autografe del presidente di commissione, degli esaminatori e del segretario. Con rubrica.

Esami di ammissione al corso

l Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 prevede che chi intenda iscriversi ai corsi universitari doveva, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 241-244 specificano che gli esami di ammissione alle Facoltà di Teologia, Leggi, Lettere e Filosofia constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consisteva in due composizioni di cui una latina e l'altra italiana i cui temi erano tratti a sorte da una rosa preparata precedentemente dalla commissione. La prova orale verteva sulla lettura ed esame delle prove scritte e "poi sulla storia letteraria e la precettistica, sulla storia antica e moderna, sulla geografia, la filosofia razionale e le interpretazioni di autori latini e italiani.". Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.

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