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Università degli Studi di Torino Series
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Corrispondenza delle Facoltà di Teologia, Scienze e Lettere

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti. A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875). L'esistenza su alcune carte di una doppia segnatura, l'una riferibile al protocollo generale (n. di protocollo e indice di classificazione IX) e l'altra al protocollo speciale (n. di protocollo e sigla T.S.L.), fa ipotizzare una prima assegnazione al segretario capo e una successiva alla segreteria di Facoltà.

Corrispondenza della Facoltà di Giurisprudenza

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti (si veda anche il "Regolamento per le attribuzioni dei Rettori, Vice-Rettori, dei Presidi e Consigli delle Facoltà e delle Segreterie delle Università del Regno" approvato con R.D. 4 luglio 1857, artt. 43-51). A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875).

Carteggio non classificato dal 1857 al 1863

La serie è costituita da fascicoli, molti dei quali di una sola carta, contrassegnati da un numero progressivo e ordinati cronologicamente. Non è previsto un quadro di classificazione. All’interno della serie è possibile individuare tre partizioni, in quanto la numerazione dei fascicoli si interrompe, per poi ripartire da uno, per ben due volte: 1857-1860, 1860-1861 e 1861-1863. L'analisi del contenuto dei fascicoli ha evidenziato che già negli anni 1857-1863 si era via via affermata l'abitudine di riaggregare le carte relative al medesimo affare, vale a dire in base al contenuto; esigenza questa cui darà risposta, a partire dal 1864, l'organizzazione del carteggio secondo un titolario di classificazione. Già la terza partizione, costituita da 65 fascicoli pluriennali organizzati per materia, ne rappresenta un'anticipazione.

Esami di ammissione al corso

l Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 prevede che chi intenda iscriversi ai corsi universitari doveva, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 241-244 specificano che gli esami di ammissione alle Facoltà di Teologia, Leggi, Lettere e Filosofia constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consisteva in due composizioni di cui una latina e l'altra italiana i cui temi erano tratti a sorte da una rosa preparata precedentemente dalla commissione. La prova orale verteva sulla lettura ed esame delle prove scritte e "poi sulla storia letteraria e la precettistica, sulla storia antica e moderna, sulla geografia, la filosofia razionale e le interpretazioni di autori latini e italiani.". Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.

Esami di ammissione al corso

In base al Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 chi intende iscriversi ai corsi universitari deve, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 241-244 specificano che gli esami di ammissione alle Facoltà di Teologia, Leggi, Lettere e Filosofia constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consiste in due composizioni di cui una latina e l'altra italiana i cui temi sono tratti a sorte da una rosa preparata precedentemente dalla commissione. La prova orale verte sulla lettura ed esame delle prove scritte e "poi sulla storia letteraria e la precettistica, sulla storia antica e moderna, sulla geografia, la filosofia razionale e le interpretazioni di autori latini e italiani". Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 stabilisce che nessuno può essere iscritto a una Facoltà, per la quale sia previsto un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.

Esami di ammissione

Il Regolamento universitario approvato con D.L. 20 ottobre 1860 n. 4373 prevede che gli esami di ammissione alle Facoltà si tengano nei giorni in cui sono aperte le iscrizioni ai corsi tanto nel primo quanto nel secondo semestre e nell'ultimo mese dell'anno accademico (art. 223). La durata prevista è di un'ora (art. 238) e gli esaminatori hanno facoltà di porre le domande che ritengano più adatte "per meglio avverare se i candidati abbiano l'istruzione necessaria allo studio che prescelsero." (art. 240). Per la Facoltà di Medicina e chirurgia è previsto un esame orale nelle materie di Fisica, Mineralogia, Zoologia, Botanica.
Il successivo Regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato, insieme al Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia con R.D. 14 settembre 1862 n. 842 prevede che l'esame verta su: temi di geometria, trigonometria e algebra elementare; elementi di storia naturale; letteratura italiana e latina. Sugli elementi di Matematica e di Storia naturale l'esame si svolge in forma orale, per la durata di quaranta minuti; l'esame di Italiano e Latino si svolge in forma scritta per la durata di quattro ore e prevede una composizione in italiano e una versione dall'italiano in latino di un autore classico (art. 3).
Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.
Sono conservati i verbali degli esami orali. I registri presentano due verbali per pagina che riportano: cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, data cronica e topica, materie, votazione dell'esame e firme autografe del presidente di commissione, degli esaminatori e del segretario. Con rubrica.

Adunanze dei professori

Il capo II del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle Facoltà (artt. 15-42) prevede che le Facoltà tengano adunanze ordinarie, due all'anno, e straordinarie ed enumera le competenze di tali consessi. L'art. 41 in particolare stabilisce la tenuta, da parte del segretario verbalizzante, di "un registro puntuale di tutti gli atti e delle deliberazioni della Facoltà. Di tali deliberazioni si farà sempre comunicazione al Rettore, il quale ne trasmetterà copia al Ministero. Il registro sarà custodito nella Segreteria dell'Università". I successivi Regolamenti Generali per le Università del Regno approvati con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 e con R.D. 6 ottobre 1868, n. 4638 prevedono rispettivamente una adunanza ordinaria al mese (art. 22) e una ogni due mesi (art. 22).

Esami di ammissione ai corsi

Il Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 prevede che chi intenda iscriversi ai corsi universitari debba, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 247-249 specificano le materie dell'esame previsto per i futuro studenti di scienze matematiche, fisica e geometria, storia naturale, chimica, ai quali è richiesta anche una versione di un autore classico latino.
Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Gli esami di ammissione precedenti al 1860 sono verbalizzati nei registri degli esami privati: http://atom.unito.it/index.php/esami-privati-dingegneri-e-architetti
Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione tuttavia, nel momento in cui R.D. 28 ottobre 1875, n. 2760 stabilisce che la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico dia adito alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, scaturisce l'obbligo per questi studenti di "sostenere un esame sulle due letterature classiche e sulla letteratura italiana qualora, dopo il biennio, intendessero conseguire la "laurea in matematica, in fisica e in chimica ed in scienze naturali".
Con rubrica.

Verbali delle adunanze del Consiglio di Facoltà

A partire dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, sono previste adunanze della Facoltà a composizione variabile a seconda dell'oggetto di discussione, limitata ai professori ordinari e straordinari per le proposte al ministro di conferimento di incarichi di insegnamento, aperta anche agli incaricati per la formulazione del manifesto degli studi, la raccolta dei programmi di insegnamento, la definizione dell'orario delle lezioni ed estesa a tutti gli insegnanti e anche ai dottori aggregati per le proposte al Consiglio Accademico di riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e per finalità disciplinari. Viene inoltre esplicitato che si affida al professore più giovane il ruolo di segretario. La riunione delle diverse componenti del corpo docente a seconda dell'oggetto di discussione è ancora prevista dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 13 aprile 1902, n. 1127 (artt. 8-12), in cui sono menzionati per la prima volta anche due rappresentati dei liberi docenti, così come nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796 (art. 12) e nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 (art. 10).

Istituto Giuridico

L'Istituto sorse nel 1882 per impulso della Facoltà di Legge e in particolare del professor Cesare Nani, grazie all'indispensabile sostegno del Consorzio Universitario.

Registri di partenza

Registri strutturati in finche così intestate: numero d'ordine progressivo; data della spedizione; classe; numero del protocollo; indirizzo e destinazione; numero degli allegati; oggetto specificato.

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