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Università degli Studi di Torino Series
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Corrispondenza delle Facoltà di Teologia, Scienze e Lettere

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti (si veda anche il "Regolamento per le attribuzioni dei Rettori, Vice-Rettori, dei Presidi e Consigli delle Facoltà e delle Segreterie delle Università del Regno" approvato con R.D. 4 luglio 1857, artt. 43-51). A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875). L'esistenza su alcune carte di una doppia segnatura, l'una riferibile al protocollo generale (n. di protocollo e indice di classificazione IX) e l'altra al protocollo speciale (n. di protocollo e sigla T.S.L.), fa ipotizzare una prima assegnazione al segretario capo e una riassegnazione successiva alla segreteria di Facoltà. La sequenza numerica del protocollo speciale riprende da 1 il 6 novembre 1860.

Esami di ammissione ai corsi

Il Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 prevede che chi intenda iscriversi ai corsi universitari debba, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 247-249 specificano le materie dell'esame previsto per i futuro studenti di scienze matematiche, fisica e geometria, storia naturale, chimica, ai quali è richiesta anche una versione di un autore classico latino.
Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Gli esami di ammissione precedenti al 1860 sono verbalizzati nei registri degli esami privati: http://atom.unito.it/index.php/esami-privati-dingegneri-e-architetti
Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione tuttavia, nel momento in cui R.D. 28 ottobre 1875, n. 2760 stabilisce che la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico dia adito alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, scaturisce l'obbligo per questi studenti di "sostenere un esame sulle due letterature classiche e sulla letteratura italiana qualora, dopo il biennio, intendessero conseguire la "laurea in matematica, in fisica e in chimica ed in scienze naturali".
Con rubrica.

Registri di partenza

Registri strutturati in finche così intestate: numero d'ordine progressivo; data della spedizione; classe; numero del protocollo; indirizzo e destinazione; numero degli allegati; oggetto specificato.

Commissioni per il conferimento della libera docenza per esami

La L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati) (artt. 93-104) prevedeva il conferimento dell'autorizzazione all'insegnamento a titolo privato, oltre che per titoli o per chiara fama, tramite un esame che consisteva: "1. in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2. in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico.". La commissione, di nomina ministeriale, era presieduta dal preside di Facoltà e composta in egual numero da membri interni ed esterni. Alla Casati si richiamano esplicitamente i successivi regolamenti universitari almeno fino al R.D. 21 agosto 1905, n. 638, (artt. 124-140), che tuttavia prevede esplicitamente che due membri della commissione provengano da altre Università e che "[...] Uno di questi ultimi dovrà essere libero docente preferibilemte della stessa disciplina, ed effettivamente insegnante. [...]". Il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, pur mantenendo la possibilità di essere abilitati alla libera docenza per "alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare", avoca il giudizio di merito sui candidati a "una Commissione unica per ciascuna materia nominata dal Ministro su designazione del Consiglio Superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. [...] i membri delle commissioni durano in ufficio un biennio [...].".

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Corrispondenza della Facoltà di Giurisprudenza

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti (si veda anche il "Regolamento per le attribuzioni dei Rettori, Vice-Rettori, dei Presidi e Consigli delle Facoltà e delle Segreterie delle Università del Regno" approvato con R.D. 4 luglio 1857, artt. 43-51). A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875).

Programmi dei corsi

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Università approvato con R. D. 1 ottobre 1936, n. 2151 "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile, al preside delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico [..]". In base all'art. 3 del medesimo Statuto "[...] i liberi docenti che nell'anno accademico successivo intendano scolgere un loro corso devono far pervenire entro il mese di maggio al preside della Facoltà il programma che si propongono di svolgere." La medesima previsione, se pure con minori dettagli, si legge già nel Regolamento generale universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796. Nei moduli prestampati compilati dai singoli liberi docenti sono indicati il titolo del corso e il numero di ore settimanali di lezione.

Diplomi di laurea

  • Diploma di laurea in Lingue e letterature straniere (Facoltà di Magistero) rilasciato ad Annamaria Messa nel 1941, a fronte della laurea conseguita il 16 giugno 1940 (matricola n. 2769); è presente anche il secondo originale, da tenersi agli atti in segreteria.
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