Risultati 406

Descrizione archivistica
Serie
Stampa l'anteprima Vedere:

19 risultati con oggetti digitali Mostra i risultati con gli oggetti digitali

Corrispondenza della Facoltà di Giurisprudenza

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti (si veda anche il "Regolamento per le attribuzioni dei Rettori, Vice-Rettori, dei Presidi e Consigli delle Facoltà e delle Segreterie delle Università del Regno" approvato con R.D. 4 luglio 1857, artt. 43-51). A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875).

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il corso di Legge una durata di cinque anni: quattro anni erano necessari per il conseguimento della licenza, sufficiente per esercitare la professione "nelle Terre e Villaggi" (Titolo V, capo II, 2), ma non nelle città, e cinque per la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno le Istituzioni civili, e negli altri il Ius pontifizio e cesareo" (ibidem, 1). Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del primo anno, dopo aver frequentato "le scuole de' professori delle Istituzioni canoniche e civili" (Titolo V, capo II, 1). Negli anni di corso successivi gli studenti seguivano le lezioni "de' professori del Ius canonico e civile" (ibidem). E' previsto che "il grado della licenza basterà per que' che vorranno solamente esercitare l'uffizio di giudice ne' Feudi de' nostri vassalli" (ibidem, 2). Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico. A partire dal 26 maggio 1801 (6 pratile anno nono della Repubblica) (carta 73 nel registro GIURISPRUDENZA - Esami privati 1791-1805) compare la registrazione di esami alla fine di ciascun anno di corso e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento, solo fino al 27 marzo 1809, sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata con la Restaurazione, ma prevedendo che lo studente fosse esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. Tale articolazione si mantiene fino alla riforma del 1846 (Regolamento degli studi legali 5 agosto 1846 n, 568), che prevede un corso ordinario di cinque anni per il conseguimento della laurea (art. 2 ss.) e un corso completivo di ulteriori lezioni destinate agli aspiranti all'insegnamento o all'aggregazione al Collegio o anche a funzionari dei Ministeri (artt. 8-13). Viene dunque meno il titolo di licenza. Con la legge Casati all'articolazione in esami privati ed esami pubblici si sostituisce quella in esami speciali, che vertono su ciascuna singola materia oggetto di insegnamento, ed esami generali. Con successivo Regolamento generale, approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, subentra un'articolazione in esami di promozione, di licenza e di laurea, da sostenersi per gruppi di materie. Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie".

Laboratorio di Economia politica Cognetti de Martiis

Il Laboratorio trasse origine da una delle Sezioni (Sezione di Economia politica) in cui si divideva l'Istituto giuridico. Nell'anno accademico 1893-94 tale Sezione fu costituita in sede separata colla denominazione di Laboratorio di Economia politica, privo di dotazione, per impulso di Salvatore Cognetti de Martiis, titolare della cattedra di Economia politica. Con R.D. n. 121 del 17 marzo 1901 il Laboratorio fu riconosciuto come Istituto scientifico e annesso contemporaneamente all'Università e al Regio Museo Industriale. Dallo Statuto universitario approvato con R.D. n. 2284 del 14 ottobre 1926, art. 34 risulta l'annessione del Laboratorio alla sola Facoltà di Giurisprudenza dell'Università.
Ebbe inizialmente sede in locali siti in via Po 18, poi, dal 1934, in un appartamento in via San Francesco da Paola 2.

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Programmi dei corsi

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Università approvato con R. D. 1 ottobre 1936, n. 2151 "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile, al preside delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico [..]". In base all'art. 3 del medesimo Statuto "[...] i liberi docenti che nell'anno accademico successivo intendano scolgere un loro corso devono far pervenire entro il mese di maggio al preside della Facoltà il programma che si propongono di svolgere." La medesima previsione, se pure con minori dettagli, si legge già nel Regolamento generale universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796. Nei moduli prestampati compilati dai singoli liberi docenti sono indicati il titolo del corso e il numero di ore settimanali di lezione.

Seminario di Antropologia criminale e Diritto penale

Istituito, annesso alla Facoltà di Giurisprudenza, a decorrere dall'anno accademico 1927-28 per il perfezionamento degli studi in Criminologia, con durata di quattro mesi, prevede corsi impartiti da docenti delle Facoltà di Giurisprudenza (Criminologia e Questioni di Diritto e procedura penale; Problemi filosofici di diritto penale) e di Medicina e chirurgia (Antropologia criminale; Medicina legale e polizia giudiziaria nelle varie forme del delitto; Fisiologia e processi psichici; Psichiatria forense in rapporto al delitto). Vi si possono iscrivere i laureati in Giurisprudenza, in Medicina e chirurgia, in Filosofia e Pedagogia, i magistrati, i funzionari dei Tribunali militari, delle Amministrazioni della Pubblica Sicurezza e delle Carceri, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
Il corso risulta attivo fino all'anno 1934-35.

Istituto Giuridico

L'Istituto sorse nel 1882 per impulso della Facoltà di Legge e in particolare del professor Cesare Nani, grazie all'indispensabile sostegno del Consorzio Universitario.

Consiglio di Amministrazione

La riforma dell'istruzione superiore attuata con R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (riforma Gentile) prevede, tra le autorità accademiche, il Consiglio di amministrazione, a cui "spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università" (art. 7). Il Consiglio di amministrazione è composto dal rettore, da due componenti eletti dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili dell'Università, da due rappresentanti del Governo, l'intendente di Finanza della Provincia e l'altro scelto dal ministro tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso l'Università.

Magistrato della Riforma e Consiglio Universitario

Deliberazioni, verbali delle adunanze.
"Organo di origine medievale, riorganizzato da Emanuele Filiberto in coincidenza con la riapertura a Torino dell'Università nel 1571, [il Magistrato della Riforma] fu oggetto, nel sec. XVIII, di nuovi provvedimenti che ne precisarono ulteriomente le competenze. In particolare le costituzioni per l'Università di Torino, promulgate nel 1720, e quelle successive, emanate nel 1729 e ancora nel 1772, ne fissavano le attribuzioni in materia di buon governo dell'Università e direzione del pubblico insegnamento in tutto lo Stato, anche tramite la creazione di riformatori nelle province [...]. Tali competenze si estendevano all'esercizio di un diretto controllo sugli insegnanti, sulle loro nomine e promozioni, sui contenuti del loro insegnamento con relativi interventi di censura. Soppresso in periodo francese e ripristinato nel 1814, il Magistrato della Riforma venne definitivamente abolito nel 1847 all'atto dell'istituzione, con patenti 30 novembre 1847 del Ministero della Pubblica istruzione." (notizie tratte dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Archivio di Stato di Torino). Con il R.D. 4 ottobre 1848, n. 818, di riforma della pubblica istruzione, si prevede che il ministro sia assistito nelle sue funzioni da un Consiglio superiore di istruzione pubblica di si cui specificano composizione e competenze (artt. 7-16). In ciascuna Università sono istituiti i Consigli universitari (artt. 17-27), composti da un presidente scelto dal re, cinque professori appartenenti alle cinque Facoltà, cui si aggiungono due componenti nominati dal re e scelti "tra le persone illustri per merito scientifico e letterario". Alle sedute del Consiglio universitario di Torino interviene, con voto deliberativo, anche il governatore del collegio delle Provincie di Torino. Al Consiglio universitario spetta l'elaborazione dei regolamenti speciali di ciascuna Facoltà sulla base delle leggi e dei regolamenti generali vigenti. Tra i consiglieri professori è scelto dal re il rettore.

Senato accademico. Verbali delle adunanze

La riforma dell'istruzione superiore attuata con R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (riforma Gentile) prevede, tra le autorità accademiche, il Senato accademico, che eredita composizione e competenze del Consiglio accademico. Il Senato accademico è composto dal rettore in carica, dal rettore appena cessato, dai presidi delle Facoltà e dai direttori delle Scuole.

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Cattedra pedagogica, poi Istituto di Pedagogia

Due registri di ingresso della Biblioteca della Cattedra pedagogica: il primo (dal n. di inventario 1211 al n. di inventario 1470) riguarda i "libri donati dalla Biblioteca Civica e da altri"; il secondo va dal n. di inventario 2081 al n. di ingresso 7134 del 1-7-1959.

Diplomi di laurea

  • Diploma di laurea in Lingue e letterature straniere (Facoltà di Magistero) rilasciato ad Annamaria Messa nel 1941, a fronte della laurea conseguita il 16 giugno 1940 (matricola n. 2769); è presente anche il secondo originale, da tenersi agli atti in segreteria.
Risultati da 101 a 120 di 406