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Archivio storico. Università degli Studi di Torino Subseries
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Verbali degli esami di laurea 1864-1877

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". I medesimi contenuti si ritrovano nel Regolamento applicativo approvato con R.D. 20 ottobre 1860 n. 4373. Tale articolazione degli esami non risulta aver trovato applicazione. Il successivo Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia approvato con R.D. 14 settembre 1862 n. 842, semplifica le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che consiste "In una dissertazione scritta e in un esame orale [...]. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta [...]. Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente [...]. Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione" (artt.60-61).
Il registro in uso per la verbalizzazione, in lingua italiana e a stampa, presenta in pagine affrontate la verbalizzazione dell'esame scritto e dell'esame orale sostenuti dal medesimo candidato. Entrambi i verbali comprendono data di svolgimento della prova, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, votazione conseguita e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione, nonché dal segretario della Facoltà. Il verbale dell'esame scritto riporta il tema estratto per la prova; quello dell'esame orale i nomi dei professori designati per l'interrogazione sui temi della prova scritta. Con rubrica.

Verbali degli esami di promozione e di laurea per gruppi di materie

Il Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza allegato al regolamento generale approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, prevede un esame di promozione al termine del secondo anno, consistente in una prova orale sulle seguenti materie: Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto, Filosofia del diritto ed Economia politica. Tale esame poteva essere suddiviso in due sedute, l'una alla fine del primo, l'altra alla fine del secondo anno. Prevede, inoltre, al termine del quarto anno l'esame di laurea consistente "nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta tratto dalle discipline d'esame" e in due prove orali sulle seguenti materie: Diritto romano, Diritto canonico, Diritto civile, Procedura civile e ordinamento giudiziario, Diritto commerciale, Diritto e procedura penale, Diritto amministrativo, Diritto costituzionale e Diritto internazionale. Tali prove potevano essere ripartite tra la fine del terzo e quella del quarto anno. Il candidato può risultare promosso in alcune materie sì e in altre no, il che lo rimanda alla sessione successiva solo per la materia in cui risulta respinto. Gli aspiranti all'ufficio di notaio, dopo aver frequentato i corsi di Codice civile, Diritto penale, Diritto commerciale, Procedura civile, Istituzioni di diritto romano sono ammessi a un esame complessivo, secondo le norme degli esami di promozione, grazie al superamento del quale ricevono un attestato. Il medesimo iter è previsto per gli aspiranti all'ufficio di procuratore il cui curriculum prevede le seguenti materie: Codice civile, Diritto e procedura penale, Procedura civile, Diritto commerciale.
Il registro in uso, in lingua italiana e a stampa, presenta un verbale per pagina compilato con i seguenti campi: tipologia di esame (promozione o laurea), gruppo, materie, data e ora dell'esame, cognome e nome, paternità, luogo di nascita, durata dell'esame, nome dell'esaminatore e votazione conseguita in ciascuna delle materie e sono sottoscritti in originale dal presidente e dai componenti della commissione. Qualora si tratti dell'ultimo esame, nella parte finale del verbale si effettua la somma dei punteggi conseguiti negli esami precedenti e si dichiara il conseguimento della laurea. Con rubrica.

Verbali degli esami speciali 1882-1970

Nei registri fino al 1902 è verbalizzato un solo esame per pagina. Ogni verbale prevede i campi: materia d'esame, data dell'esame, cognome, nome, e paternità, luogo di nascita, esito dell'esame e firme del presidente della commissione e dei professori esaminatori. Con rubrica. Nel corso del 1902 è introdotto l'uso di un diverso stampato, in cui ciascuna pagina riporta quattro verbali. Ogni verbale prevede i campi: cognome, nome, paternità, luogo di nascita e numero di matricola del candidato, data ed esito dell'esame in lettere e in cifre; firma in originale dei commissari; annotazioni. La rubrica non è più compilata dal 1919 o 1920 a seconda della disciplina. A partire dagli anni successivi al 1925 ciascuna pagina riporta sei verbali. Ogni verbale prevede i campi: cognome, nome, paternità e numero di matricola del candidato, data ed esito dell'esame in lettere e in cifre; firma in originale dei commissari; annotazioni. I registri sono privi di rubrica.

Verbali degli esami di licenza

Il Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza approvato con R.D. 13 marzo 1902, n. 69 prevede un esame di licenza, da sostenersi alla fine del primo biennio di corso e consistente nella discussione di una "tesi scritta di licenza" (art. 10). La circolare ministeriale 30 gennaio 1903, n. 14 chiarisce l'obbligatorietà del superamento dell'esame di licenza anche da parte dei notai e dei procuratori che intendano proseguire gli studi in Giurisprudenza e da parte degli immatricolati o laureati in altre Facoltà che effettuino il passaggio alla Facoltà di Giurisprudenza. L'obbligo di superare l'esame di licenza al termine del primo biennio di studio è confermato dal Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza approvato con R.D. 20 ottobre 1903, n. 465. L'esame "consiste in una prova orale sulle cinque materie del primo biennio per le quali il candidato non subì esame speciale" (art. 13). L'esame di licenza non è più previsto dal Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 808.

Verbali degli esami di laurea

Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie". Nei registri fino ad aprile 1902 è verbalizzato un solo esame per pagina. Ogni verbale prevede i campi: data dell'esame, cognome, nome, e paternità, luogo di nascita, punteggio conseguito e firme del presidente e dei componenti della commissione esaminatrice. Sono indicati anche i professori argomentanti. Con rubrica. A partire dal mese di luglio 1902 sono verbalizzati due esami per pagina. Ciascun verbale riporta cognome, nome e paternità, luogo di nascita; discipline in cui il candidato ha presentato la dissertazione e le tesi aggiuntive; esito, punteggio e data dell'esame; numero di matricola dello studente; firme del presidente e dei componenti della commissione esaminatrice. A partire dal 10 marzo 1940 nel campo Dissertazione è riportato il titolo della medesima anziché la sola disciplina.

Verbali degli esami privati 1729-1861 (1874)

Dopo i moti del 1821, è chiuso il Collegio delle Province e si inaspriscono i controlli su abitudini di vita e condotta degli studenti (Regie Patenti del 23 luglio 1822). A partire dall'anno accademico 1830-31 (Manifesto del Magistrato della Riforma dell'11 ottobre 1830) è previsto che lo studio si svolga privatamente, nelle città di residenza degli studenti. In base al Manifesto del Magistrato della Riforma del 24 marzo 1832, frequentavano a Torino i corsi di tutto il quinquennio e vi sostenevano gli esami gli studenti delle province di Torino, Pinerolo e Susa, mentre gli studenti provenienti dalla altre province erano tenuti a seguire i corsi del quinquennio e a sostenere gli esami per i primi tre anni nei rispettivi territori, prima di passare a Torino solo per gli esami dell'ultimo biennio. La Raccolta dei Sovrani provvedimenti del 1839 (art. 116) prevedono che gli studenti delle Province seguano a Torino corsi ed esami del quarto e quinto anno. Il Manifesto del Magistrato della Riforma del 5 agosto 1846 e il Regolamento degli studi legali nella regia Università di Torino ad esso allegato disciplinano l'insegnamento delle materie legali fuori dall'Università e in altre città, autorizzando soltanto quello per i primi due anni del corso di laurea nelle Pubbliche Scuole di Nizza e Chambéry (art. 3 del Manifesto). L'articolo 99 del medesimo regolamento autorizza, tuttavia, l'insegnamento degli elementi di Diritto civile patrio e e di procedura, previsti per l'abilitazione alle professioni di notaio e causidico, "in tutte le città nelle quali trovasi deputato dal Magistrato della Riforma un professore d'Istituzioni civili". Anche il R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 prevede Scuole universitarie "che, compiendo l'istruzione letteraria e scientifica, abilitano coloro che la frequentano a ricevere i supremi gradi accademici in una delle Facoltà, o ad esercitare le professioni che da esse dipendono, sia che queste scuole si trovino nel capoluogo di una Università od in altri luoghi del circondario di essa" (art. 4). La legge Casati (13 novembre 1859, n. 3725) non prevede più Scuole universitarie, ma un Istituto universitario da stabilirsi a Chambéry. Il trattato del 24 marzo 1860 che cede Nizza e la Savoia alla Francia è votato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 1860. I verbali degli esami dati nelle diverse province sono raccolti in volumi, paginati e rubricati successivamente alla rilegatura delle singole sezioni (delle sedi di esame).

Le registrazioni fino al 14 agosto 1822 sono redatte interamente a mano, in lingua latina fino al 17 agosto 1805, in lingua francese dal 19 maggio 1806 al 10 maggio 1814, poi nuovamente in lingua latina dal 17 maggio del medesimo anno. In seguito, a partire dal 18 novembre 1822, per la verbalizzazione dell'esame sono utilizzati registri con pagine prestampate in lingua italiana che prevedono la sottoscrizione in originale del presidente, dei componenti della commissione e del segretario o suo sostituto. A partire dal 20 giugno 1831 ogni pagina è divisa in due colonne per la redazione di altrettanti verbali. Tutti i registri presentano una rubrica alfabetica che indica le pagine relative agli esami dei diversi anni. Sono tutti in piena pergamena tranne l'ultimo della serie che è in mezza pergamena.

Corrispondenza

Si tratta, in gran parte, di corrispondenza in arrivo, relativa allo sviluppo del patrimonio librario della Biblioteca e di circolari provenienti dagli uffici centrali dell'Università. La conservazione non è omogenea nell'arco cronologico. Non è nota la ragione per cui, del solo periodo dalla fine del 1909 al 1910, sia conservata tutta la corrispondenza, numerata carta per carta.

Verbali degli esami privati

A decorrere dal 1831 cessa di essere verbalizzata nella presente serie la totalità degli esami privati. Viene effettuata su registri comuni alle due Facoltà di Medicina e di Chirurgia la registrazione di esami comuni ai due percorsi.

Verbali degli esami speciali

Gli esami speciali sulle singole discipline oggetto di insegnamento sono introdotti con la legge Casati "Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. Non si avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero di Professori fra i quali è ripartita." (art. 127) (Capo VIII, artt. 126-142).

Esami generali 1860-76

Gli esami generali sono introdotti dalla legge Casati, il cui art. 128 ne specifica numero e modalità di svolgimento. Il primo consiste "in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; il secondo, in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimente scelte in questi stessi insegnamenti". Il Regolamento particolare per gli studi della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 31 ottobre 1860, n. 4383 specifica che il secondo esame si debba svolgere sulle Cliniche speciali, ove presenti (art. 19, comma 2) e che l'argomento della dissertazione nel terzo esame possa essere scelto liberamente e che le tesi siano dieci, di cui sei relative a materie su cui vertono gli esami speciali e due concernenti la Patologia speciale (ibidem, commi 3 e 4). Il successivo Regolamento della Facoltà medico-chirurgica del 14 settembre 1862 conferma la durata di sei anni e prevede che il titolo dottorale si consegua, dopo aver superato tutti gli esami speciali, in un unico esame finale, consistente in: "1° Nel presentare due storie complete di due malattie, una chirurgica, l'altra medica, le quali dovranno portare il visto dei curanti rispettivi; 2° In una dissertazione sopra un tema pratico medico-chirurgico; 3° Nelle interrogazioni sulle due storie medico-chirurgiche e sulla dissertazione [...]" (art. 12). Ulteriori modifiche all'articolazione degli esami sono introdotte dal Regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato con R.D. 23 ottobre 1865, n. 2584. Il conseguimento del titolo, al termine del sesto anno e previo superamento di tutti gli esami speciali, è condizionato al superamento di due esami, di cui uno, indispensabile per proseguire nel biennio finale, alla fine del quarto anno, consistente "in una dissertazione scritta sopra un tema estratto a sorte ed in un esame orale successivo" (art. 7), un altro finale sugli studi clinici e pratici.

Verbali degli esami di promozione, licenza e laurea per gruppi di materie

Il Regolamento per la Facoltà medica allegato al Regolamento generale approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434 conferma la durata del corso in sei anni e prevede "tre esami biennali: il primo di promozione, il secondo di licenza, il terzo pel conseguimento del diploma di libero esercizio" (art. 7). L'esame di promozione, al termine del primo biennio, verteva sulla materie oggetto di insegnamento e poteva essere dato anche in due sedute, una alla fine del primo e l'altra alla fine del secondo anno (artt. 9-10). Dopo altri due anni è previsto l'esame di licenza, orale e pratico (artt. 11 e 12). L'esame di laurea, da sostenere al termine di un ulteriore biennio, consisteva in una prova sul cadavere e in due prove cliniche. Si trattava di un'operazione chirurgica su cadavere e di una necroscopia "dettandone il processo verbale", seguita da interrogazione (art. 16). Ciascuna delle prove cliniche consisteva nell'esame di quattro ammalati non ancora sottoposti a cure, su cui il candidato doveva formulare il proprio "giudizio diagnostico, prognostico e curativo" (artt. 20). Al termine delle tre prove le tre sotto-commissioni si riunivano per proclamare il candidato dottore, con voto finale derivato dalla somma dei tre già dati.

Registri della carriera scolastica

Nei registri sono indicati: dati anagrafici dello studente, data di immatricolazione, il numero del registro di matricola, le tasse riferite a ciascun anno di corso, i corsi e gli insegnanti, gli esami sostenuti con le relative votazioni.

Verbali degli esami per il conferimento delle patenti di agrimensore, misuratore, maestro de' conti, architetto civile e idraulico

Registri manoscritti con rubrica finale.
Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedono (titolo XI) che "tutti i pubblici Misuratori, Architetti e Maestri de' Conti, che vorranno esser'ammessi ad esercitare in avvenire alcuna di quest'Arti, dovranno essere esaminati, ed approvati da uno de' Professori di Matematica" (appartenenti al Collegio delle Arti). Per gli abitanti "di là da'Monti, e Colli, come altresì nelle Provincie" l'esame si svolge davanti ad esperti individuati dal Magistrato della Riforma in loco, ma la successiva spedizione della patente avviene da parte del segretario dell'Università. Non è ancora prevista la frequenza a specifici corsi.
Il Regio Biglietto del 9 marzo 1762 oltre a prevedere che gli esami si svolgano solo a Torino, richiede agli agrimensori, prima di presentarsi agli esami, una pratica di due anni sotto un agrimensore approvato dalla Riforma, ai misuratori una pratica di tre anni. Agli aspiranti architetti civili è richiesta la frequenza al corso di Geometria speculativa e pratica e di Meccanica; agli architetti idraulici la frequenza a "un corso compito di Matematica, cominciando dalla Geometria".
Queste disposizioni sono confermate nelle Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1772 (titolo XIV), dalle quali si evince (tit. III, capo IV, art. 5) che "il corso intero di Matematica" richiesto agli architetti idraulici si compiva in cinque anni.

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