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Registri delle lezioni dei docenti e registri individuali degli assistenti alle cattedre

Sono qui raccolte in un’unica serie due tipologie documentali diverse: i registri delle lezioni e i registri individuali. In entrambi i casi si tratta di strumenti concepiti per monitorare le attività formative svolte nell’Ateneo nel corso dell’anno accademico. La compilazione di questi registri è prevista per legge e regolamentata da ciascuna amministrazione nei propri Regolamenti.

Nella fattispecie, i registri delle lezioni sono tenuti dai docenti, sia di ruolo sia incaricati, i quali devono annotarvi quotidianamente “l’attività svolta: argomento della lezione, esercitazione, laboratorio, e-learning, etc. La compilazione cartacea di tale registro è a cura del/i titolare/i dell’insegnamento e, alla fine delle lezioni, deve essere firmato e depositato presso la segreteria del dipartimento. Nel registro sono anche indicate lezioni, seminari o esercitazioni, ecc. tenute dal docente che sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell’insegnamento. […] ogni docente compila il registro per le ore che gli competono e, alla fine delle lezioni, lo deposita o lo invia tramite posta elettronica presso la segreteria del dipartimento. Se sono soggetti esterni a tenere seminari, esercitazioni ecc. è il docente titolare dell’insegnamento a indicare le ore sul suo registro. Il registro è esibito a ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Direttore di dipartimento o del Rettore.” (Regolamento didattico 2013, art.21)

Con legge del 26 gennaio 1962, n. 16, l’obbligo di annotazione della propria attività venne estesa anche agli assistenti, in un registro chiamato registro individuale, che prevede campi e tempi di consegna diversi da quelli delle lezioni.
“Gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico” (art. 6).
Si tenga presente che gli assistenti “coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono esser chiamati a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni”, anche nella ricerca scientifica e nell'attività didattica se in veste di aiuto (Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, art. 3).
Per quanto detto, possiamo trovare nello stesso anno accademico registri individuali e registri delle lezioni compilati dalla stessa persona: il primo in veste di assistente, il secondo in veste di incaricato di un insegnamento.
Sebbene con il decreto-legge del 1° ottobre 1973 il ruolo degli assistenti sia “trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento” (art. 3), troviamo registri individuali compilati ancora oltre vent’anni dopo.

Non di rado, allegato al registro delle lezioni era il registro dell’attività didattica:
“Ogni docente è tenuto a compilare il registro dell’attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico, certificando il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive. Sul medesimo registro i professori certificano altresì le ore previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto. Il registro deve essere consegnato agli uffici dell’Università alla fine dell’anno accademico.” (Regolamento didattico 2013, art. 20).
Di fatto i registri dell’attività didattica erano raccolti dalla segreteria di Presidenza e da questa inviati all’Ufficio Personale.
La vita di questa tipologia documentale è limitata ai 5 anni e pertanto progressivamente destinata allo scarto.

Registri delle lezioni dei docenti e registri individuali degli assistenti alle cattedre

Sono qui raccolte in un’unica serie due tipologie documentali diverse: i registri delle lezioni e i registri individuali. In entrambi i casi si tratta di strumenti concepiti per monitorare le attività formative svolte nell’Ateneo nel corso dell’anno accademico. La compilazione di questi registri è prevista per legge e regolamentata da ciascuna amministrazione nei propri Regolamenti.

Nella fattispecie, i registri delle lezioni sono tenuti dai docenti, sia di ruolo sia incaricati, i quali devono annotarvi quotidianamente “l’attività svolta: argomento della lezione, esercitazione, laboratorio, e-learning, etc. La compilazione cartacea di tale registro è a cura del/i titolare/i dell’insegnamento e, alla fine delle lezioni, deve essere firmato e depositato presso la segreteria del dipartimento. Nel registro sono anche indicate lezioni, seminari o esercitazioni, ecc. tenute dal docente che sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell’insegnamento. […] ogni docente compila il registro per le ore che gli competono e, alla fine delle lezioni, lo deposita o lo invia tramite posta elettronica presso la segreteria del dipartimento. Se sono soggetti esterni a tenere seminari, esercitazioni ecc. è il docente titolare dell’insegnamento a indicare le ore sul suo registro. Il registro è esibito a ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Direttore di dipartimento o del Rettore.” (Regolamento didattico 2013, art.21)

Con legge del 26 gennaio 1962, n. 16, l’obbligo di annotazione della propria attività venne estesa anche agli assistenti, in un registro chiamato registro individuale, che prevede campi e tempi di consegna diversi da quelli delle lezioni.
“Gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico” (art. 6).
Si tenga presente che gli assistenti “coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono esser chiamati a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni”, anche nella ricerca scientifica e nell'attività didattica se in veste di aiuto (Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, art. 3).
Per quanto detto, possiamo trovare nello stesso anno accademico registri individuali e registri delle lezioni compilati dalla stessa persona: il primo in veste di assistente, il secondo in veste di incaricato di un insegnamento.
Sebbene con il decreto-legge del 1° ottobre 1973 il ruolo degli assistenti sia “trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento” (art. 3), troviamo registri individuali compilati ancora oltre vent’anni dopo.

Non di rado, allegato al registro delle lezioni era il registro dell’attività didattica:
“Ogni docente è tenuto a compilare il registro dell’attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico, certificando il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive. Sul medesimo registro i professori certificano altresì le ore previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto. Il registro deve essere consegnato agli uffici dell’Università alla fine dell’anno accademico.” (Regolamento didattico 2013, art. 20).
Di fatto i registri dell’attività didattica erano raccolti dalla segreteria di Presidenza e da questa inviati all’Ufficio Personale.
La vita di questa tipologia documentale è limitata ai 5 anni e pertanto progressivamente destinata allo scarto.

Registri delle lezioni dei docenti e registri individuali degli assistenti alle cattedre

Sono qui raccolte in un’unica serie due tipologie documentali diverse: i registri delle lezioni e i registri individuali. In entrambi i casi si tratta di strumenti concepiti per monitorare le attività formative svolte nell’Ateneo nel corso dell’anno accademico. La compilazione di questi registri è prevista per legge e regolamentata da ciascuna amministrazione nei propri Regolamenti.

Nella fattispecie, i registri delle lezioni sono tenuti dai docenti, sia di ruolo sia incaricati, i quali devono annotarvi quotidianamente “l’attività svolta: argomento della lezione, esercitazione, laboratorio, e-learning, etc. La compilazione cartacea di tale registro è a cura del/i titolare/i dell’insegnamento e, alla fine delle lezioni, deve essere firmato e depositato presso la segreteria del dipartimento. Nel registro sono anche indicate lezioni, seminari o esercitazioni, ecc. tenute dal docente che sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell’insegnamento. […] ogni docente compila il registro per le ore che gli competono e, alla fine delle lezioni, lo deposita o lo invia tramite posta elettronica presso la segreteria del dipartimento. Se sono soggetti esterni a tenere seminari, esercitazioni ecc. è il docente titolare dell’insegnamento a indicare le ore sul suo registro. Il registro è esibito a ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Direttore di dipartimento o del Rettore.” (Regolamento didattico 2013, art.21)

Con legge del 26 gennaio 1962, n. 16, l’obbligo di annotazione della propria attività venne estesa anche agli assistenti, in un registro chiamato registro individuale, che prevede campi e tempi di consegna diversi da quelli delle lezioni.
“Gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico” (art. 6).
Si tenga presente che gli assistenti “coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono esser chiamati a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni”, anche nella ricerca scientifica e nell'attività didattica se in veste di aiuto (Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, art. 3).
Per quanto detto, possiamo trovare nello stesso anno accademico registri individuali e registri delle lezioni compilati dalla stessa persona: il primo in veste di assistente, il secondo in veste di incaricato di un insegnamento.
Sebbene con il decreto-legge del 1° ottobre 1973 il ruolo degli assistenti sia “trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento” (art. 3), troviamo registri individuali compilati ancora oltre vent’anni dopo.

Non di rado, allegato al registro delle lezioni era il registro dell’attività didattica:
“Ogni docente è tenuto a compilare il registro dell’attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico, certificando il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive. Sul medesimo registro i professori certificano altresì le ore previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto. Il registro deve essere consegnato agli uffici dell’Università alla fine dell’anno accademico.” (Regolamento didattico 2013, art. 20).
Di fatto i registri dell’attività didattica erano raccolti dalla segreteria di Presidenza e da questa inviati all’Ufficio Personale.
La vita di questa tipologia documentale è limitata ai 5 anni e pertanto progressivamente destinata allo scarto.

Registri individuali degli assistenti dell'a.a. 1984-85

Registri compilati da: Milena Isabella Boni Ghiotti Saluzzo, Giacomina Caligaris, Giorgio Canavesio, Luigi Carosso, Maria Donatella Chiesa, Deanna Mangatia, Roberto Marvulli, Ermanno Monti, Franco Percivale, Leila Picco Bracco, Piergiorgio Re, Augusto Rosso, Paolo Sibilla.

Registri delle lezioni nell'a.a. 2001-02

Registri compilati da: Giammaria Ajani (Sistemi giuridici comparati), Raffaello Braccini (Diritto tributario), Ivo Caraccioli (Diritto penale), Vincenzino Caramelli (2 registri di Scienza delle finanze), V. Caramelli e Carlo Manacorda (Scienza delle finanze e Contabilità pubblica), Roberto Caranta (Diritto amministrativo e Diritto amministrativo comparato), Paola Casana (Storia del diritto italiano), Gino Cavalli (Diritto fallimentare), Sergio Chiarloni (Diritto processuale civile), Mario Chiavario (2 registri di Procedura penale), Giuseppe Clerico (Economia delle istituzioni), Rosario Ferrara (Diritto dell’ambiente e Diritto amministrativo), Paolo Ferrua (Procedura penale), Graziella Fornengo (2 registri di Economia aziendale e 1 registro di Economia politica), Paolo Gallo (Istituzioni di diritto privato), Rosanna Gambini, Vittorio Garino (Diritto e procedura penale militare), Enrico Genta Ternavasio (Storia del diritto medievale e moderno), Ettore Gliozzi (Diritto commerciale), Fausto Goria (Diritto romano), Edoardo Greppi (Diritto della Comunità europea e Diritto internazionale), Paolo Heritier (Filosofia del diritto), Alberto Jorio (Diritto commerciale), Lelio Lantella (Diritto privato romano), Leonardo Lenti (Diritto privato e Diritto di famiglia), Giorgio Licci (Diritto penale comparato), Beate Makowiec (2 registri del lettorato di Tedesco), Giuliano Marini (Diritto penale e Diritto e procedura penale militare), Ugo Mattei (Diritto civile e Diritto anglo-americano), Roberto Mazzola, Pier Giuseppe Monateri (Sistemi giuridici comparati), Gregorio Paolo Motta (3 registri di Economia politica), Patrick Nerhot (3 registri di Filosofia del diritto), Giacomo Oberto (Fondamentali dell’informatica giuridica rilevanti ai fini degli studi in ambito civile), Gian Savino Pene Vidari (Storia del diritto italiano), Davide Petrini (Diritto penale del lavoro), Anna Maria Poggi (Diritto costituzionale regionale), Paolo Revigliono (Diritto commerciale e Diritto bancario), Mario Rey, Marco Ricolfi (Diritto industriale), Alberto Ronco (Diritto processuale civile), Alessandra Rossi (Diritto penale commerciale), Giuseppe Rossi (Sistemi giuridici comparati), Benedetto Santacroce (Diritto penale doganale), Stefano Sicardi (2 registri di Diritto costituzionale), Isidoro Soffietti (Storia del diritto e Esegesi delle fonti del diritto italiano), Andrea Trisciuoglio (Diritto privato romano), Michele Vellano (Diritto dell’Unione europea), Alessandra Venturi (Politica economica), Giovanni Paolo Voena (Diritto dell’esecuzione penale), Roberto Weigmann (Diritto commerciale), Luigi Piero Zannini (Diritto privato romano e Esegesi delle fonti del diritto romano), Ilaria Zuanazzi, Ferdinando Zuccotti (Storia del diritto romano e Diritto privato romano).

Registri delle lezioni dell'a.a. 2000-01

Registri compilati da: Giammaria Ajani (Sistemi giuridici comparati), Roberta Aluffi (Diritto dei Paesi afroasiatici e Sistemi giuridici comparati), Adolfo Angeletti (3 registri di Diritto amministrativo comparato), Norbert Bickert (Tedesco), Marino Bin (Diritto civile e Diritto delle assicurazioni), Raffaello Braccini (Diritto tributario), Ivo Caraccioli (Diritto penale), Vincenzino Caramelli (Scienza delle finanze), Roberto Caranta (Diritto amministrativo), Paola Casana (Storia del diritto italiano), Gino Cavalli (Diritto fallimentare), Sergio Chiarloni, Mario Chiavario (2 registri di Procedura penale), Giuseppe Clerico (Economia delle istituzioni), Andrea Comba (Diritto internazionale), Giuseppe Coscia (Diritto internazionale privato e processuale), Rosario Ferrara (Diritto dell’ambiente e Diritto amministrativo), Francesco Ferrari (Economia politica), Enzo Ferrero (Istituzioni di diritto privato), Paolo Ferrua (Procedura penale), Graziella Fornengo (2 registri di Politica economica), Aldo Frignani (Diritto privato della Comunità europea), Giorgio Frus, Paolo Gallo (Istituzioni di diritto privato), Rosanna Gambini, Giovanni Battista Garrone (3 registri di Diritto amministrativo), Enrico Genta Ternavasio (Storia del diritto italiano), Ettore Gliozzi (Diritto commerciale), Fausto Goria (Storia del diritto romano e Diritto romano), Edoardo Greppi (Diritto della Comunità europea e Diritto internazionale), Carlo Federico Grosso (Diritto penale), Alberto Jorio (Diritto commerciale), Lelio Lantella (Istituzioni di diritto romano), Leonardo Lenti (Istituzioni di diritto privato e Diritto di famiglia), Giorgio Licci (Diritto penale comparato), Beate Makowiec (3 registri del lettorato di Tedesco), Roberto Marchionatti (Economia politica), Giuliano Marini (Diritto penale e Diritto e procedura penale militare), Giuseppe Martinetto, Roberto Mazzola, Pier Giuseppe Monateri (Diritto civile), Elisa Mongiano (Diritto comune), Paolo Montalenti (Istituzioni di diritto privato e Diritto commerciale), Alberto Musy (Anglo-americano), Patrick Nerhot (Filosofia del diritto), Giacomo Oberto (Fondamentali dell’informatica giuridica rilevanti ai fini degli studi in ambito civile), Ugo Pagallo (Filosofia del diritto), Gian Savino Pene Vidari (Storia del diritto italiano), Davide Petrini (Diritto penale del lavoro), Anna Maria Poggi (Diritto costituzionale regionale), Mario Rey (Scienza delle finanze), Marco Ricolfi (Diritto industriale), Massimo Roccella (Diritto del lavoro), Alessandra Rossi (Diritto penale commerciale), Giuseppe Rossi (Diritto privato comparato), Metello Scaparone (Procedura penale), Stefano Sicardi (Diritto costituzionale), Isidoro Soffietti (Storia del diritto italiano e Esegesi delle fonti del diritto italiano), Elisabetta Maria Palici di Suni della Planargia (Diritto pubblico comparato e Diritto costituzionale), Paolo Tosi (Diritto del lavoro), Giovanni Villani (Diritto della previdenza sociale), Giovanni Paolo Voena, Roberto Weigmann (Diritto commerciale); R. Weigmann, A. Angeletti, P. G. Monateri e S. Sicardi (2 registri di Diritto dei Paesi di lingua francese), Luigi Piero Zannini (Istituzioni di diritto romano e Esegesi delle fonti del diritto romano), Ilaria Zuanazzi (Diritto canonico), Ferdinando Zuccotti (Storia del diritto romano).

Sono anche presenti i registri individuali dei seguenti assistenti: Cristiana Maccagno Benessia (assistente alla cattedra di Diritto penale di C. F. Grosso), Carlo Montanari (assistente alla cattedra di Storia del diritto italiano).

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