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Descrizione archivistica
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2. Museo

Comprende documentazione relativa ai locali e alla storia del Museo. Vi sono conservate anche le fotografie degli allestimenti, mentre
le fotografie delle collezioni sono descritte nella sezione "Raccolte fotografiche".

3. Attività presso il manicomio

La sottoserie comprende carte diverse relative all'attività di Giovanni Marro presso il Manicomio di Torino e di Collegno. Alcuni documenti risalgono al periodo in cui il padre Antonio Marro fu direttore dei due manicomi, ma furono utilizzati da Giovanni Marro per ricerche e statistiche. Altri documenti con riferimento ad Antonio Marro, furono conservati dal figlio insieme alle altre carte relative all'attività del manicomio, probabilmente per il tenore del loro contenuto (es. citazione e ricorsi contro Antonio).

Adunanze dei professori

Il capo II del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle Facoltà (artt. 15-42) prevede che le Facoltà tengano adunanze ordinarie, due all'anno, e straordinarie ed enumera le competenze di tali consessi. L'art. 41 in particolare stabilisce la tenuta, da parte del segretario verbalizzante, di "un registro puntuale di tutti gli atti e delle deliberazioni della Facoltà. Di tali deliberazioni si farà sempre comunicazione al Rettore, il quale ne trasmetterà copia al Ministero. Il registro sarà custodito nella Segreteria dell'Università". I successivi Regolamenti Generali per le Università del Regno approvati con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 e con R.D. 6 ottobre 1868, n. 4638 prevedono rispettivamente una adunanza ordinaria al mese (art. 22) e una ogni due mesi (art. 22).

Adunanze dei professori

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e con maggior dettaglio quelle del 1771 descrivono la composizione dei Collegi delle diverse Facoltà, le cariche (priori e consiglieri) e le rispettive competenze. A partire dal 1848 (R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 artt. 28-30 e R.D. 12 ottobre 1848, n. 827) non è più prevista la figura del priore, bensì quella del preside nominato dal re su proposta dei Collegi. Sono disciplinate la composizione e le competenze dei Consigli delle Facoltà, composti dal preside e da tre professori eletti dai loro colleghi. Il capo II del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle Facoltà (artt. 15-42) prevede che le Facoltà tengano adunanze ordinarie, due all'anno, e straordinarie ed enumera le competenze di tali consessi. L'art. 41 in particolare stabilisce la tenuta, da parte del segretario verbalizzante, di "un registro puntuale di tutti gli atti e delle deliberazioni della Facoltà. Di tali deliberazioni si farà sempre comunicazione al Rettore, il quale ne trasmetterà copia al Ministero. Il registro sarà custodito nella Segreteria dell'Università.". I successivi Regolamenti Generali per le Università del Regno approvati con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 e con R.D. 6 ottobre 1868, n. 4638 prevedono rispettivamente una adunanza ordinaria al mese (art. 22) e una ogni due mesi (art. 22). A partire dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, sono previste adunanze della Facoltà a composizione variabile a seconda dell'oggetto di discussione, limitata ai professori ordinari e straordinari per le proposte al ministro di conferimento di incarichi di insegnamento, aperta anche agli incaricati per la formulazione del manifesto degli studi, la raccolta dei programmi di insegnamento, la definizione dell'orario delle lezioni ed estesa a tutti gli insegnanti e anche ai dottori aggregati per le proposte al Consiglio Accademico di riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e per finalità disciplinari. Viene inoltre esplicitato che si affida al professore più giovane il ruolo di segretario. La riunione delle diverse componenti del corpo docente a seconda dell'oggetto di discussione è ancora prevista dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 13 aprile 1902, n. 1127 (artt. 8-12), in cui sono menzionati per la prima volta anche due rappresentati dei liberi docenti, così come nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796 (art. 12) e nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 (art. 10).

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