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Carteggio non classificato dal 1857 al 1863

La serie è costituita da fascicoli, molti dei quali di una sola carta, contrassegnati da un numero progressivo e ordinati cronologicamente. Non è previsto un quadro di classificazione. All’interno della serie è possibile individuare tre partizioni, in quanto la numerazione dei fascicoli si interrompe, per poi ripartire da uno, per ben due volte: 1857-1860, 1860-1861 e 1861-1863. L'analisi del contenuto dei fascicoli ha evidenziato che già negli anni 1857-1863 si era via via affermata l'abitudine di riaggregare le carte relative al medesimo affare, vale a dire in base al contenuto; esigenza questa cui darà risposta, a partire dal 1864, l'organizzazione del carteggio secondo un titolario di classificazione. Già la terza partizione, costituita da 65 fascicoli pluriennali organizzati per materia, ne rappresenta un'anticipazione.

Carteggio non fascicolato anteriore ad agosto 1857

Sono riunite in questa serie le sole carte anteriori all'agosto 1857, fatta eccezione per le istanze degli studenti, tuttora conservate. Le prime tre unità, con carte della prima metà del secolo, sono variamente legate alla fine del Governo francese e ai contenziosi contabili e patrimoniali da essa scaturiti. Erano probabilmente conservate dall'economo. Le carte dal 1850 al luglio 1857 sono state estratte da fascicoli di anni successivi della corrispondenza gestita dal segretario e recano come unica segnatura il numero di protocollo.

Minutari della corrispondenza in partenza del presidente del Consiglio universitario

Minutari della corrispondenza in partenza, con rubrica.
Presidente del Consiglio universitario dal novembre 1848 è Cristoforo Negri, poi, dal 10 settembre 1849, Ferrante Aporti.
Il Consiglio universitario è istituito in ciascuna Università dal R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 (riforma Boncompagni) ed è "... composto di un presidente scelto dal re, di cinque professori attuali od emeriti appartenenti alle cinque Facoltà, nominati dal re sopra altrettante terne formate dai Collegi delle Facoltà: a questi si aggiungeranno due membri che verranno nominati dal re e scelti tra le persone illustri per merito scientifico e letterario". E' previsto l'intervento con voto deliberativo del governatore del Collegio delle Provincie di Torino e con voto consultivo di un componente del Consiglio comunale (art. 17). L'art. 18 prevede dei meccanismi di avvicendamento tra i professori componenti. Il Consiglio universitario ha il compito di redigere i regolamenti speciali "per l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti generali"; predisporre "d'accordo coi professori i programmi di ciascun corso" e trasmetterli al Consiglio superiore di pubblica istruzione; provvedere "all'amministrazione delle proprietà spettanti all'Università"; approvare annualmente i ripetitori su proposta dei consigli di Facoltà. Tra i componenti professori è scelto dal re il rettore dell'Università, con compiti prevalentemente di vigilanza sulla condotta degli studenti. Il Consiglio universitario non è più previsto dal R.D. 4 luglio 1857 "Nuovo regolamento per le attribuzioni dei rettori, vice-rettori, dei presidi e consigli delle Facoltà e delle segreterie delle Università del Regno".

Minutari della corrispondenza del Magistrato della Riforma

Con rubrica.

"Organo di origine medievale, riorganizzato da Emanuele Filiberto in coincidenza con la riapertura a Torino dell'Università nel 1571, [il Magistrato della Riforma] fu oggetto, nel sec. XVIII, di nuovi provvedimenti che ne precisarono ulteriomente le competenze. In particolare le costituzioni per l'Università di Torino, promulgate nel 1720, e quelle successive, emanate nel 1729 e ancora nel 1772, ne fissavano le attribuzioni in materia di buon governo dell'Università e direzione del pubblico insegnamento in tutto lo Stato, anche tramite la creazione di riformatori nelle province [...]. Tali competenze si estendevano all'esercizio di un diretto controllo sugli insegnanti, sulle loro nomine e promozioni, sui contenuti del loro insegnamento con relativi interventi di censura. Soppresso in periodo francese e ripristinato nel 1814, il Magistrato della Riforma venne definitivamente abolito nel 1847 all'atto dell'istituzione, con patenti 30 novembre 1847, del Ministero della Pubblica istruzione." (notizie tratte dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Archivio di Stato di Torino).

Registri di partenza

Registri strutturati in finche così intestate: numero d'ordine progressivo; data della spedizione; classe; numero del protocollo; indirizzo e destinazione; numero degli allegati; oggetto specificato.

Registri del protocollo generale

Protocolli della corrispondenza in entrata e in uscita gestita dal segretario dell'Università. I protocolli anteriori al 1860 sono strutturati in finche così intestate: nome dello scrivente e data della lettera; numero d'ordine; oggetto e tenore della lettera; corso della pratica; data della risposta; tenore della risposta. Presentano una rubrica. Non sono conservati i registri dal 1852 al 1940. Dal 1941 i registri si presentano strutturati in finche, con la pagina di sinistra destinata alla registrazione della corrispondenza in arrivo, quella di destra alla registrazione della corrispondenza in partenza. Il protocollo in arrivo prevede i campi: numero di protocollo; data, distinta in data della registrazione e data della carta in arrivo; numero di protocollo della carta in arrivo; provenienza; titolo delle pratiche in archivio; riassunto della lettera; classe; fascicolo. Il protocollo in partenza prevede i campi: numero delle carte in partenza, utilizzato in realtà per indicare la data della risposta; titolo della pratica in archivio; destinazione; riassunto della lettera. Si segnala che è assegnato lo stesso numero di protocollo alle lettere di risposta nonché alle successive lettere relative allo stesso procedimento.

Adunanze dei professori

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e con maggior dettaglio quelle del 1771 descrivono la composizione dei Collegi delle diverse Facoltà, le cariche (priori e consiglieri) e le rispettive competenze. A partire dal 1848 (R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 artt. 28-30 e R.D. 12 ottobre 1848, n. 827) non è più prevista la figura del priore, bensì quella del preside nominato dal re su proposta dei Collegi. Sono disciplinate la composizione e le competenze dei Consigli delle Facoltà, composti dal preside e da tre professori eletti dai loro colleghi. Il capo II del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle Facoltà (artt. 15-42) prevede che le Facoltà tengano adunanze ordinarie, due all'anno, e straordinarie ed enumera le competenze di tali consessi. L'art. 41 in particolare stabilisce la tenuta, da parte del segretario verbalizzante, di "un registro puntuale di tutti gli atti e delle deliberazioni della Facoltà. Di tali deliberazioni si farà sempre comunicazione al Rettore, il quale ne trasmetterà copia al Ministero. Il registro sarà custodito nella Segreteria dell'Università.". I successivi Regolamenti Generali per le Università del Regno approvati con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 e con R.D. 6 ottobre 1868, n. 4638 prevedono rispettivamente una adunanza ordinaria al mese (art. 22) e una ogni due mesi (art. 22). A partire dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, sono previste adunanze della Facoltà a composizione variabile a seconda dell'oggetto di discussione, limitata ai professori ordinari e straordinari per le proposte al ministro di conferimento di incarichi di insegnamento, aperta anche agli incaricati per la formulazione del manifesto degli studi, la raccolta dei programmi di insegnamento, la definizione dell'orario delle lezioni ed estesa a tutti gli insegnanti e anche ai dottori aggregati per le proposte al Consiglio Accademico di riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e per finalità disciplinari. Viene inoltre esplicitato che si affida al professore più giovane il ruolo di segretario. La riunione delle diverse componenti del corpo docente a seconda dell'oggetto di discussione è ancora prevista dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 13 aprile 1902, n. 1127 (artt. 8-12), in cui sono menzionati per la prima volta anche due rappresentati dei liberi docenti, così come nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796 (art. 12) e nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 (art. 10).

Esami di ammissione al corso

l Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 prevede che chi intenda iscriversi ai corsi universitari doveva, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 241-244 specificano che gli esami di ammissione alle Facoltà di Teologia, Leggi, Lettere e Filosofia constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consisteva in due composizioni di cui una latina e l'altra italiana i cui temi erano tratti a sorte da una rosa preparata precedentemente dalla commissione. La prova orale verteva sulla lettura ed esame delle prove scritte e "poi sulla storia letteraria e la precettistica, sulla storia antica e moderna, sulla geografia, la filosofia razionale e le interpretazioni di autori latini e italiani.". Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.

Commissioni per il conferimento della libera docenza per esami

La L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati) (artt. 93-104) prevedeva il conferimento dell'autorizzazione all'insegnamento a titolo privato, oltre che per titoli o per chiara fama, tramite un esame che consisteva: "1. in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2. in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico.". La commissione, di nomina ministeriale, era presieduta dal preside di Facoltà e composta in egual numero da membri interni ed esterni. Alla Casati si richiamano esplicitamente i successivi regolamenti universitari almeno fino al R.D. 21 agosto 1905, n. 638, (artt. 124-140), che tuttavia prevede esplicitamente che due membri della commissione provengano da altre Università e che "[...] Uno di questi ultimi dovrà essere libero docente preferibilemte della stessa disciplina, ed effettivamente insegnante. [...]". Il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, pur mantenendo la possibilità di essere abilitati alla libera docenza per "alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare", avoca il giudizio di merito sui candidati a "una Commissione unica per ciascuna materia nominata dal Ministro su designazione del Consiglio Superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. [...] i membri delle commissioni durano in ufficio un biennio [...].".

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