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Temi per esami pubblici di laurea in Ingegneria idraulica e Architettura civile dal 1838-39 al 1861-62

Raccolta di temi assegnati ai candidati per l'esame pubblico di laurea in Ingegneria idraulica o/e Architettura civile presso la Regia Università di Torino. Dall'anno accademico 1849-50 in poi, oltre al tema assegnato, sono indicati anche gli argomenti estratti a sorte, oggetto di interrogazione orale, relativi alle materie Idraulica, Meccanica e Costruzione per la laurea in Ingegneria idraulica e relativi a Meccanica, Costruzione e Geometria pratica per la laurea in Architettura civile.

Adunanze dei professori

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e con maggior dettaglio quelle del 1771 descrivono la composizione dei Collegi delle diverse Facoltà, le cariche (priori e consiglieri) e le rispettive competenze. A partire dal 1848 (R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 artt. 28-30 e R.D. 12 ottobre 1848, n. 827) non è più prevista la figura del priore, bensì quella del preside nominato dal re su proposta dei Collegi. Sono disciplinate la composizione e le competenze dei Consigli delle Facoltà, composti dal preside e da tre professori eletti dai loro colleghi. Il capo II del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle Facoltà (artt. 15-42) prevede che le Facoltà tengano adunanze ordinarie, due all'anno, e straordinarie ed enumera le competenze di tali consessi. L'art. 41 in particolare stabilisce la tenuta, da parte del segretario verbalizzante, di "un registro puntuale di tutti gli atti e delle deliberazioni della Facoltà. Di tali deliberazioni si farà sempre comunicazione al Rettore, il quale ne trasmetterà copia al Ministero. Il registro sarà custodito nella Segreteria dell'Università.". I successivi Regolamenti Generali per le Università del Regno approvati con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 e con R.D. 6 ottobre 1868, n. 4638 prevedono rispettivamente una adunanza ordinaria al mese (art. 22) e una ogni due mesi (art. 22). A partire dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, sono previste adunanze della Facoltà a composizione variabile a seconda dell'oggetto di discussione, limitata ai professori ordinari e straordinari per le proposte al ministro di conferimento di incarichi di insegnamento, aperta anche agli incaricati per la formulazione del manifesto degli studi, la raccolta dei programmi di insegnamento, la definizione dell'orario delle lezioni ed estesa a tutti gli insegnanti e anche ai dottori aggregati per le proposte al Consiglio Accademico di riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e per finalità disciplinari. Viene inoltre esplicitato che si affida al professore più giovane il ruolo di segretario. La riunione delle diverse componenti del corpo docente a seconda dell'oggetto di discussione è ancora prevista dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 13 aprile 1902, n. 1127 (artt. 8-12), in cui sono menzionati per la prima volta anche due rappresentati dei liberi docenti, così come nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796 (art. 12) e nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 (art. 10).

Esami di ammissione al corso

l Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 prevede che chi intenda iscriversi ai corsi universitari doveva, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 241-244 specificano che gli esami di ammissione alle Facoltà di Teologia, Leggi, Lettere e Filosofia constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consisteva in due composizioni di cui una latina e l'altra italiana i cui temi erano tratti a sorte da una rosa preparata precedentemente dalla commissione. La prova orale verteva sulla lettura ed esame delle prove scritte e "poi sulla storia letteraria e la precettistica, sulla storia antica e moderna, sulla geografia, la filosofia razionale e le interpretazioni di autori latini e italiani.". Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.

Commissioni per il conferimento della libera docenza per esami

La L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati) (artt. 93-104) prevedeva il conferimento dell'autorizzazione all'insegnamento a titolo privato, oltre che per titoli o per chiara fama, tramite un esame che consisteva: "1. in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2. in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico.". La commissione, di nomina ministeriale, era presieduta dal preside di Facoltà e composta in egual numero da membri interni ed esterni. Alla Casati si richiamano esplicitamente i successivi regolamenti universitari almeno fino al R.D. 21 agosto 1905, n. 638, (artt. 124-140), che tuttavia prevede esplicitamente che due membri della commissione provengano da altre Università e che "[...] Uno di questi ultimi dovrà essere libero docente preferibilemte della stessa disciplina, ed effettivamente insegnante. [...]". Il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, pur mantenendo la possibilità di essere abilitati alla libera docenza per "alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare", avoca il giudizio di merito sui candidati a "una Commissione unica per ciascuna materia nominata dal Ministro su designazione del Consiglio Superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. [...] i membri delle commissioni durano in ufficio un biennio [...].".

Corrispondenza della Facoltà di Giurisprudenza

Il capo XIII del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle segreterie dell'Università (artt. 276-281) prevede l'esistenza di un segretario capo e di segretari "a servigio e comodo delle Facoltà" operanti sotto la sua vigilanza. Prevede dunque lo smistamento della corrispondenza all'uno o agli altri "secondo la natura degli affari" e la conseguente registrazione delle carte o sul protocollo generale o sui protocolli speciali delle Facoltà. I documenti conservati sembrano evidenziare l'esistenza un'analoga organizzazione anche per gli anni precedenti (si veda anche il "Regolamento per le attribuzioni dei Rettori, Vice-Rettori, dei Presidi e Consigli delle Facoltà e delle Segreterie delle Università del Regno" approvato con R.D. 4 luglio 1857, artt. 43-51). A decorrere dal 1864, quando è introdotto un titolario per la classificazione della corrispondenza gestita centralmente, le carte riguardanti gli studenti vengono classificate anno per anno nella classe IX (attiva fino al 1875).

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il corso di Legge una durata di cinque anni: quattro anni erano necessari per il conseguimento della licenza, sufficiente per esercitare la professione "nelle Terre e Villaggi" (Titolo V, capo II, 2), ma non nelle città, e cinque per la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno le Istituzioni civili, e negli altri il Ius pontifizio e cesareo" (ibidem, 1). Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del primo anno, dopo aver frequentato "le scuole de' professori delle Istituzioni canoniche e civili" (Titolo V, capo II, 1). Negli anni di corso successivi gli studenti seguivano le lezioni "de' professori del Ius canonico e civile" (ibidem). E' previsto che "il grado della licenza basterà per que' che vorranno solamente esercitare l'uffizio di giudice ne' Feudi de' nostri vassalli" (ibidem, 2). Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico. A partire dal 26 maggio 1801 (6 pratile anno nono della Repubblica) (carta 73 nel registro GIURISPRUDENZA - Esami privati 1791-1805) compare la registrazione di esami alla fine di ciascun anno di corso e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento, solo fino al 27 marzo 1809, sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata con la Restaurazione, ma prevedendo che lo studente fosse esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. Tale articolazione si mantiene fino alla riforma del 1846 (Regolamento degli studi legali 5 agosto 1846 n, 568), che prevede un corso ordinario di cinque anni per il conseguimento della laurea (art. 2 ss.) e un corso completivo di ulteriori lezioni destinate agli aspiranti all'insegnamento o all'aggregazione al Collegio o anche a funzionari dei Ministeri (artt. 8-13). Viene dunque meno il titolo di licenza. Con la legge Casati all'articolazione in esami privati ed esami pubblici si sostituisce quella in esami speciali, che vertono su ciascuna singola materia oggetto di insegnamento, ed esami generali. Con successivo Regolamento generale, approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, subentra un'articolazione in esami di promozione, di licenza e di laurea, da sostenersi per gruppi di materie. Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie".

Laboratorio di Economia politica Cognetti de Martiis

Il Laboratorio trasse origine da una delle Sezioni (Sezione di Economia politica) in cui si divideva l'Istituto giuridico. Nell'anno accademico 1893-94 tale Sezione fu costituita in sede separata colla denominazione di Laboratorio di Economia politica, privo di dotazione, per impulso di Salvatore Cognetti de Martiis, titolare della cattedra di Economia politica. Con R.D. n. 121 del 17 marzo 1901 il Laboratorio fu riconosciuto come Istituto scientifico e annesso contemporaneamente all'Università e al Regio Museo Industriale. Dallo Statuto universitario approvato con R.D. n. 2284 del 14 ottobre 1926, art. 34 risulta l'annessione del Laboratorio alla sola Facoltà di Giurisprudenza dell'Università.
Ebbe inizialmente sede in locali siti in via Po 18, poi, dal 1934, in un appartamento in via San Francesco da Paola 2.

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

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