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Archivio storico. Università degli Studi di Torino Università degli Studi di Torino Series
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Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Quietanze stipendi

Salvo alcune eccezioni, i registri sono articolati a rubrica alfabetica del personale dalla lettera A alla lettera Z. Le diverse categorie di personale sono registrate su registri diversi.

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Commissioni per il conferimento della libera docenza per esami

La L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati) (artt. 93-104) prevedeva il conferimento dell'autorizzazione all'insegnamento a titolo privato, oltre che per titoli o per chiara fama, tramite un esame che consisteva: "1. in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2. in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico.". La commissione, di nomina ministeriale, era presieduta dal preside di Facoltà e composta in egual numero da membri interni ed esterni. Alla Casati si richiamano esplicitamente i successivi regolamenti universitari almeno fino al R.D. 21 agosto 1905, n. 638, (artt. 124-140), che tuttavia prevede esplicitamente che due membri della commissione provengano da altre Università e che "[...] Uno di questi ultimi dovrà essere libero docente preferibilemte della stessa disciplina, ed effettivamente insegnante. [...]". Il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, pur mantenendo la possibilità di essere abilitati alla libera docenza per "alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare", avoca il giudizio di merito sui candidati a "una Commissione unica per ciascuna materia nominata dal Ministro su designazione del Consiglio Superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. [...] i membri delle commissioni durano in ufficio un biennio [...].".

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

Laboratorio di Economia politica Cognetti de Martiis

Il Laboratorio trasse origine da una delle Sezioni (Sezione di Economia politica) in cui si divideva l'Istituto giuridico. Nell'anno accademico 1893-94 tale Sezione fu costituita in sede separata colla denominazione di Laboratorio di Economia politica, privo di dotazione, per impulso di Salvatore Cognetti de Martiis, titolare della cattedra di Economia politica. Con R.D. n. 121 del 17 marzo 1901 il Laboratorio fu riconosciuto come Istituto scientifico e annesso contemporaneamente all'Università e al Regio Museo Industriale. Dallo Statuto universitario approvato con R.D. n. 2284 del 14 ottobre 1926, art. 34 risulta l'annessione del Laboratorio alla sola Facoltà di Giurisprudenza dell'Università.
Ebbe inizialmente sede in locali siti in via Po 18, poi, dal 1934, in un appartamento in via San Francesco da Paola 2.

Orto Botanico

Documentazione contabile e corrispondenza prevalentemente di natura amministrativa, prodotte durante le direzioni di Giuseppe Gibelli (1883-98), Saverio Belli (1898-900), Oreste Mattirolo (1900-32), Carlo Cappelletti (1932-48).

Registri di partenza

Registri strutturati in finche così intestate: numero d'ordine progressivo; data della spedizione; classe; numero del protocollo; indirizzo e destinazione; numero degli allegati; oggetto specificato.

Istituto Giuridico

L'Istituto sorse nel 1882 per impulso della Facoltà di Legge e in particolare del professor Cesare Nani, grazie all'indispensabile sostegno del Consorzio Universitario.

Verbali delle adunanze del Consiglio di Facoltà

A partire dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, sono previste adunanze della Facoltà a composizione variabile a seconda dell'oggetto di discussione, limitata ai professori ordinari e straordinari per le proposte al ministro di conferimento di incarichi di insegnamento, aperta anche agli incaricati per la formulazione del manifesto degli studi, la raccolta dei programmi di insegnamento, la definizione dell'orario delle lezioni ed estesa a tutti gli insegnanti e anche ai dottori aggregati per le proposte al Consiglio Accademico di riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e per finalità disciplinari. Viene inoltre esplicitato che si affida al professore più giovane il ruolo di segretario. La riunione delle diverse componenti del corpo docente a seconda dell'oggetto di discussione è ancora prevista dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 13 aprile 1902, n. 1127 (artt. 8-12), in cui sono menzionati per la prima volta anche due rappresentati dei liberi docenti, così come nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796 (art. 12) e nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 (art. 10).

Esami di ammissione ai corsi

Il Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 prevede che chi intenda iscriversi ai corsi universitari debba, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 247-249 specificano le materie dell'esame previsto per i futuro studenti di scienze matematiche, fisica e geometria, storia naturale, chimica, ai quali è richiesta anche una versione di un autore classico latino.
Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Gli esami di ammissione precedenti al 1860 sono verbalizzati nei registri degli esami privati: http://atom.unito.it/index.php/esami-privati-dingegneri-e-architetti
Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione tuttavia, nel momento in cui R.D. 28 ottobre 1875, n. 2760 stabilisce che la licenza della sezione fisico-matematica dell'Istituto tecnico dia adito alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, scaturisce l'obbligo per questi studenti di "sostenere un esame sulle due letterature classiche e sulla letteratura italiana qualora, dopo il biennio, intendessero conseguire la "laurea in matematica, in fisica e in chimica ed in scienze naturali".
Con rubrica.

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