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Descrizione archivistica
Archivio storico. Università degli Studi di Torino Serie
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Esami di ammissione al corso

In base al Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 chi intende iscriversi ai corsi universitari deve, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 241-244 specificano che gli esami di ammissione alle Facoltà di Teologia, Leggi, Lettere e Filosofia constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consiste in due composizioni di cui una latina e l'altra italiana i cui temi sono tratti a sorte da una rosa preparata precedentemente dalla commissione. La prova orale verte sulla lettura ed esame delle prove scritte e "poi sulla storia letteraria e la precettistica, sulla storia antica e moderna, sulla geografia, la filosofia razionale e le interpretazioni di autori latini e italiani". Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 stabilisce che nessuno può essere iscritto a una Facoltà, per la quale sia previsto un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.

Esami di ammissione al corso

In base al Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 chi intendesse iscriversi ai corsi universitari doveva, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 241-244 specificano che gli esami di ammissione alle Facoltà di Teologia, Leggi, Lettere e Filosofia constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consisteva in due composizioni di cui una latina e l'altra italiana i cui temi erano tratti a sorte da una rosa preparata precedentemente dalla commissione. La prova orale verteva sulla lettura ed esame delle prove scritte e "poi sulla storia letteraria e la precettistica, sulla storia antica e moderna, sulla geografia, la filosofia razionale e le interpretazioni di autori latini e italiani.". Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.

Esami di ammissione al corso

l Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 prevede che chi intenda iscriversi ai corsi universitari doveva, in base all'art. 213, "dar prova di aver pagato il diritto di iscrizione nella matricola o di esserne stato dispensato, di avere sostenuto con buon successo l'esame di ammissione alla Facoltà cui intende dedicarsi o di avere già preso altre iscrizioni nella stessa Facoltà". Gli artt. 241-244 specificano che gli esami di ammissione alle Facoltà di Teologia, Leggi, Lettere e Filosofia constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consisteva in due composizioni di cui una latina e l'altra italiana i cui temi erano tratti a sorte da una rosa preparata precedentemente dalla commissione. La prova orale verteva sulla lettura ed esame delle prove scritte e "poi sulla storia letteraria e la precettistica, sulla storia antica e moderna, sulla geografia, la filosofia razionale e le interpretazioni di autori latini e italiani.". Già il Regolamento disciplinare delle Università degli studi, approvato con R.D. 16 dicembre 1848, n. 831 prevedeva che nessuno potesse essere iscritto a una Facoltà, che prevedeva un esame di ammissione, senza averlo prima superato con buon esito. Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il conseguimento della laurea in Medicina cinque anni di studio, quattro anni per la licenza. Per l'esercizio della professione medica "tanto nelle Città che nelle Terre" (Titolo V, capo III, 2), era necessaria la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno Fisica, e nel secondo Istituta e Notomia, nel terzo e quarto Teorica e Pratica, e nel quinto la Pratica solamente" (ibidem, 1).
Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del secondo anno (Titolo V, capo III, 1). Rispetto alle materie oggetto di studio, nulla muta per i primi due anni; nel terzo, quarto e quinto anno si aggiunge la Botanica. Negli ultimi due anni è inoltre richiesta la pratica ospedaliera "applicandovisi ... sotto la direzione di uno de' professori (ibidem). Per l'esercizio della professione è richiesto un ulteriore biennio "di pratica in qualche Spedale, o appresso qualche medico accreditato; del che presentate le fedi al Magistrato della Riforma, ne otterranno la licenza (ibidem, 2). Il biennio di pratica era stato introdotto col "Manifesto del Magistrato della Riforma riguardante li due anni di pratica da farsi da' laureati in Medicina prima d'imprenderne l'esercizio" del 9 marzo 1762. Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico.
A partire dal 25 aprile 1801 (5 fiorile) (p. 123 nel registro X A 2) compare la registrazione di esami alla fine di ciascuno dei quattro anni di corso (non è più prevista la licenza) e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata solo dopo la Restaurazione (anno accademico 1814-15). A decorrere dall'anno accademico 1806-07 la durata del corso per il conseguimento del doctorat è nuovamente di cinque anni e gli esami privati sono sostituiti da esami separati sulle singole materie.
Nel 1839 si conferma la durata di cinque anni sia per il corso in Medicina che in Chirurgia. Il percorso è comune per i primi quattro anni. Dopo l'esame privato di quarto anno lo studente deve optare per l'uno o l'altro (Raccolta dei sovrani provvedimenti relativi agli studenti, al corso scolastico ... nella R. Università di Torino, Torino, 1839, artt. 134-135). Fin dal 1832 compiono l'interro corso di studi a Torino solo gli studenti delle province di Torino, Pinerolo e Susa, mentre gli altri frequentano a Torino sono gli ultimi tre anni (Ibidem, art. 142, con rimando alla normativa precedente).

Esami per il conferimento dei gradi

Il registro in lingua italiana e a stampa raccoglie due verbali degli esami di laurea per pagina. Ogni verbale comprende il cognome, nome, generalità del candidato, l'argomento trattato durante l'esame e il suo esito, le firme dei professori che formano la commissione.

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 prevedevano per il corso di Legge una durata di cinque anni: quattro anni erano necessari per il conseguimento della licenza, sufficiente per esercitare la professione "nelle Terre e Villaggi" (Titolo V, capo II, 2), ma non nelle città, e cinque per la laurea. Erano oggetto di studio "nel primo anno le Istituzioni civili, e negli altri il Ius pontifizio e cesareo" (ibidem, 1). Le successive Costituzioni del 1771 introducono l'ulteriore grado di baccelliere, cui lo studente era ammesso alla fine del primo anno, dopo aver frequentato "le scuole de' professori delle Istituzioni canoniche e civili" (Titolo V, capo II, 1). Negli anni di corso successivi gli studenti seguivano le lezioni "de' professori del Ius canonico e civile" (ibidem). E' previsto che "il grado della licenza basterà per que' che vorranno solamente esercitare l'uffizio di giudice ne' Feudi de' nostri vassalli" (ibidem, 2). Come stabilito dai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma del 1729 e del 1772, sia per la licenza sia per la laurea erano previsti un esame privato e un esame pubblico. A partire dal 26 maggio 1801 (6 pratile anno nono della Repubblica) (carta 73 nel registro GIURISPRUDENZA - Esami privati 1791-1805) compare la registrazione di esami alla fine di ciascun anno di corso e proprio l'indicazione dell'anno di riferimento, solo fino al 27 marzo 1809, sostituisce la dicitura baccalaureato, licenza, laurea, ripristinata con la Restaurazione, ma prevedendo che lo studente fosse esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. Tale articolazione si mantiene fino alla riforma del 1846 (Regolamento degli studi legali 5 agosto 1846 n, 568), che prevede un corso ordinario di cinque anni per il conseguimento della laurea (art. 2 ss.) e un corso completivo di ulteriori lezioni destinate agli aspiranti all'insegnamento o all'aggregazione al Collegio o anche a funzionari dei Ministeri (artt. 8-13). Viene dunque meno il titolo di licenza. Con la legge Casati all'articolazione in esami privati ed esami pubblici si sostituisce quella in esami speciali, che vertono su ciascuna singola materia oggetto di insegnamento, ed esami generali. Con successivo Regolamento generale, approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, subentra un'articolazione in esami di promozione, di licenza e di laurea, da sostenersi per gruppi di materie. Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie".

Esami per il conferimento dei gradi

La serie è articolata in esami privati e pubblici fino all'entrata in vigore della legge Casati, quando subentra quella in esami speciali, che vertono su ciascuna singola materia oggetto di insegnamento, ed esami generali. Con successivo Regolamento generale, approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, subentra un'articolazione in esami di promozione, di licenza e di laurea, da sostenersi per gruppi di materie. Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie".

Esami per il conferimento dei gradi

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e del 1771, unitamente ai Regolamenti per l'Università dati d'ordine sovrano dal Magistrato della Riforma, prevedono che occorrano due anni per conseguire il baccalaureato, quattro per la licenza e cinque per la laurea. Mentre il primo grado si consegue previo il superamento di un unico esame che verte su due trattati di Teologia scolastico-dogmatica, sia per la licenza sia per la laurea sono previsti un esame privato e un esame pubblico. Tale articolazione si mantiene fino all'entrata in vigore della L. 13 novembre 1859, n. 3725 (Legge Casati), ma a partire dagli anni successivi alla Restaurazione lo studente è esaminato sul programma svolto anche alla fine del primo e del terzo anno. A partire dall'anno scolastico 1845-46 per gli studenti di Teologia il titolo di baccelliere si consegue con il superamento dell'esame del primo anno come previsto dal Manifesto del Magistrato della Riforma n. 526 dell'8 ottobre 1845. A partire dal 1861 al binomio esami privati-esami pubblici subentra quello esami speciali-esami generali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373, artt. 224-225. Gli esami speciali vertono sulle singole materie oggetto d'insegnamento nel corso dell'anno.

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