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Esami per il conferimento dei gradi

La serie è articolata in esami privati e pubblici fino all'entrata in vigore della legge Casati, quando subentra quella in esami speciali, che vertono su ciascuna singola materia oggetto di insegnamento, ed esami generali. Con successivo Regolamento generale, approvato con R.D. 8 ottobre 1876 n. 3434, subentra un'articolazione in esami di promozione, di licenza e di laurea, da sostenersi per gruppi di materie. Il sistema degli esami a gruppi è abolito con il R.D. 12 febbraio 1882 n. 645, "Modificazioni al Regolamento generale universitario approvato con regio decreto dell'8 ottobre 1876" che reintroduce gli esami speciali sulle singole materie e prevede un esame di laurea consistente "in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in quelle stesse materie".

Minutari della corrispondenza in partenza del presidente del Consiglio universitario

Minutari della corrispondenza in partenza, con rubrica.
Presidente del Consiglio universitario dal novembre 1848 è Cristoforo Negri, poi, dal 10 settembre 1849, Ferrante Aporti.
Il Consiglio universitario è istituito in ciascuna Università dal R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 (riforma Boncompagni) ed è "... composto di un presidente scelto dal re, di cinque professori attuali od emeriti appartenenti alle cinque Facoltà, nominati dal re sopra altrettante terne formate dai Collegi delle Facoltà: a questi si aggiungeranno due membri che verranno nominati dal re e scelti tra le persone illustri per merito scientifico e letterario". E' previsto l'intervento con voto deliberativo del governatore del Collegio delle Provincie di Torino e con voto consultivo di un componente del Consiglio comunale (art. 17). L'art. 18 prevede dei meccanismi di avvicendamento tra i professori componenti. Il Consiglio universitario ha il compito di redigere i regolamenti speciali "per l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti generali"; predisporre "d'accordo coi professori i programmi di ciascun corso" e trasmetterli al Consiglio superiore di pubblica istruzione; provvedere "all'amministrazione delle proprietà spettanti all'Università"; approvare annualmente i ripetitori su proposta dei consigli di Facoltà. Tra i componenti professori è scelto dal re il rettore dell'Università, con compiti prevalentemente di vigilanza sulla condotta degli studenti. Il Consiglio universitario non è più previsto dal R.D. 4 luglio 1857 "Nuovo regolamento per le attribuzioni dei rettori, vice-rettori, dei presidi e consigli delle Facoltà e delle segreterie delle Università del Regno".

Lezioni ed esercitazioni: registri e prospetti

Registri prestampati riportanti sulla camicia i giorni e l'orario delle lezioni, mentre ogni pagina interna è suddivisa in riquadri giornalieri nei quali dovevano essere indicati la data e il programma della singola lezione, completati dalla firma del docente. La compilazione dei registri è prevista, sia per i professori ufficiali sia per gli insegnanti a titolo privato, dall'art.101 del Regolamento Universitario approvato con R.D. 26 ottobre 1890 che ne prevede la consegna alla fine dell'anno al rettore. La medesima previsione è confermata nei successivi regolamenti (R.D. 13 aprile 1902, n. 127 art. 79; R.D. 26 ottobre 1903, n. 465 art. 79; R.D. 21 agosto 1905, n. 638 art. 97; R.D. 9 agosto 1910, n. 796, art. 50).

schede bibliografiche

Serie di schede bibliografiche ordinate in parte per soggetto e in parte per autore.
Le schede per soggetto sono intestate a temi che furono oggetto di studio da parte di G. Solari (ad esempio "Contratti e obbligazioni") e sono raggruppate in aree tematiche più ampie. Per ogni argomento G. Solari scrisse i riferimenti bibliografici di opere che affrontano i singoli temi, anche menzionando le segnature di collocazione dei volumi/opuscoli nella sua biblioteca.
Il catalogo alfabetico include invece tutte le schede intestate a specifici autori, scrittori, filosofi; la scheda reca indicazione delle opere scritte dal singolo autore, ma soprattutto opere di altri in cui il medesimo autore è citato.

Adunanze dei professori

Le Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino del 1729 e con maggior dettaglio quelle del 1771 descrivono la composizione dei Collegi delle diverse Facoltà, le cariche (priori e consiglieri) e le rispettive competenze. A partire dal 1848 (R.D. 4 ottobre 1848, n. 818 artt. 28-30 e R.D. 12 ottobre 1848, n. 827) non è più prevista la figura del priore, bensì quella del preside nominato dal re su proposta dei Collegi. Sono disciplinate la composizione e le competenze dei Consigli delle Facoltà, composti dal preside e da tre professori eletti dai loro colleghi. Il capo II del Regolamento Universitario approvato con R.D. 20 ottobre 1860, n. 4373 relativo alle Facoltà (artt. 15-42) prevede che le Facoltà tengano adunanze ordinarie, due all'anno, e straordinarie ed enumera le competenze di tali consessi. L'art. 41 in particolare stabilisce la tenuta, da parte del segretario verbalizzante, di "un registro puntuale di tutti gli atti e delle deliberazioni della Facoltà. Di tali deliberazioni si farà sempre comunicazione al Rettore, il quale ne trasmetterà copia al Ministero. Il registro sarà custodito nella Segreteria dell'Università.". I successivi Regolamenti Generali per le Università del Regno approvati con R.D. 14 settembre 1862, n. 842 e con R.D. 6 ottobre 1868, n. 4638 prevedono rispettivamente una adunanza ordinaria al mese (art. 22) e una ogni due mesi (art. 22). A partire dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728, sono previste adunanze della Facoltà a composizione variabile a seconda dell'oggetto di discussione, limitata ai professori ordinari e straordinari per le proposte al ministro di conferimento di incarichi di insegnamento, aperta anche agli incaricati per la formulazione del manifesto degli studi, la raccolta dei programmi di insegnamento, la definizione dell'orario delle lezioni ed estesa a tutti gli insegnanti e anche ai dottori aggregati per le proposte al Consiglio Accademico di riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e per finalità disciplinari. Viene inoltre esplicitato che si affida al professore più giovane il ruolo di segretario. La riunione delle diverse componenti del corpo docente a seconda dell'oggetto di discussione è ancora prevista dal Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 13 aprile 1902, n. 1127 (artt. 8-12), in cui sono menzionati per la prima volta anche due rappresentati dei liberi docenti, così come nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 9 agosto 1910, n. 796 (art. 12) e nel Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 (art. 10).

Esami di ammissione

Il Regolamento universitario approvato con D.L. 20 ottobre 1860 n. 4373 prevede che gli esami di ammissione alle Facoltà si tengano nei giorni in cui sono aperte le iscrizioni ai corsi tanto nel primo quanto nel secondo semestre e nell'ultimo mese dell'anno accademico (art. 223). La durata prevista è di un'ora (art. 238) e gli esaminatori hanno facoltà di porre le domande che ritengano più adatte "per meglio avverare se i candidati abbiano l'istruzione necessaria allo studio che prescelsero." (art. 240). Per la Facoltà di Medicina e chirurgia è previsto un esame orale nelle materie di Fisica, Mineralogia, Zoologia, Botanica.
Il successivo Regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato, insieme al Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia con R.D. 14 settembre 1862 n. 842 prevede che l'esame verta su: temi di geometria, trigonometria e algebra elementare; elementi di storia naturale; letteratura italiana e latina. Sugli elementi di Matematica e di Storia naturale l'esame si svolge in forma orale, per la durata di quaranta minuti; l'esame di Italiano e Latino si svolge in forma scritta per la durata di quattro ore e prevede una composizione in italiano e una versione dall'italiano in latino di un autore classico (art. 3).
Il Regolamento generale universitario approvato con R.D. 3 ottobre 1875, n. 2728 non prevede più il superamento di un esame di ammissione per ottenere l'immatricolazione.
Sono conservati i verbali degli esami orali. I registri presentano due verbali per pagina che riportano: cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita del candidato, data cronica e topica, materie, votazione dell'esame e firme autografe del presidente di commissione, degli esaminatori e del segretario. Con rubrica.

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