Serie IT ASUT MAGISTERO > - Lezioni - Registri delle lezioni dei docenti e registri individuali degli assistenti alle cattedre

Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1955-56 Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1954-55 Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1956-57 Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1957-58 Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1959-60 Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1960-61 Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1962-63 Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1961-62

Area dell'identificazione

Codice di riferimento

IT ASUT MAGISTERO > - Lezioni

Titolo

Registri delle lezioni dei docenti e registri individuali degli assistenti alle cattedre

Date

  • 1946 - 1988 (Creazione)

Livello di descrizione

Serie

Consistenza e supporto

42 annualità

Area del contesto

Nome del soggetto produttore

Storia archivistica

Modalità di acquisizione

Area del contenuto e della struttura

Ambito e contenuto

Sono qui raccolte in un’unica serie due tipologie documentali diverse: i registri delle lezioni e i registri individuali. In entrambi i casi si tratta di strumenti concepiti per monitorare le attività formative svolte nell’Ateneo nel corso dell’anno accademico. La compilazione di questi registri è prevista per legge e regolamentata da ciascuna amministrazione nei propri Regolamenti.

Nella fattispecie, i registri delle lezioni sono tenuti dai docenti, sia di ruolo sia incaricati, i quali devono annotarvi quotidianamente “l’attività svolta: argomento della lezione, esercitazione, laboratorio, e-learning, etc. La compilazione cartacea di tale registro è a cura del/i titolare/i dell’insegnamento e, alla fine delle lezioni, deve essere firmato e depositato presso la segreteria del dipartimento. Nel registro sono anche indicate lezioni, seminari o esercitazioni, ecc. tenute dal docente che sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell’insegnamento. […] ogni docente compila il registro per le ore che gli competono e, alla fine delle lezioni, lo deposita o lo invia tramite posta elettronica presso la segreteria del dipartimento. Se sono soggetti esterni a tenere seminari, esercitazioni ecc. è il docente titolare dell’insegnamento a indicare le ore sul suo registro. Il registro è esibito a ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Direttore di dipartimento o del Rettore.” (Regolamento didattico 2013, art.21)

Con legge del 26 gennaio 1962, n. 16, l’obbligo di annotazione della propria attività venne estesa anche agli assistenti, in un registro chiamato registro individuale, che prevede campi e tempi di consegna diversi da quelli delle lezioni.
“Gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico” (art. 6).
Si tenga presente che gli assistenti “coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono esser chiamati a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni”, anche nella ricerca scientifica e nell'attività didattica se in veste di aiuto (Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, art. 3).
Per quanto detto, possiamo trovare nello stesso anno accademico registri individuali e registri delle lezioni compilati dalla stessa persona: il primo in veste di assistente, il secondo in veste di incaricato di un insegnamento.
Sebbene con il decreto-legge del 1° ottobre 1973 il ruolo degli assistenti sia “trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento” (art. 3), troviamo registri individuali compilati ancora oltre vent’anni dopo.

Non di rado, allegato al registro delle lezioni era il registro dell’attività didattica:
“Ogni docente è tenuto a compilare il registro dell’attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico, certificando il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive. Sul medesimo registro i professori certificano altresì le ore previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto. Il registro deve essere consegnato agli uffici dell’Università alla fine dell’anno accademico.” (Regolamento didattico 2013, art. 20).
Di fatto i registri dell’attività didattica erano raccolti dalla segreteria di Presidenza e da questa inviati all’Ufficio Personale.
La vita di questa tipologia documentale è limitata ai 5 anni e pertanto progressivamente destinata allo scarto.

Valutazione e scarto

Incrementi

Sistema di ordinamento

Area delle condizioni di accesso e uso

Condizioni di accesso

Condizioni di riproduzione

Lingua dei materiali

Scrittura dei materiali

Note sulla lingua e sulla scrittura

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

Strumenti di ricerca

Area dei materiali collegati

Esistenza e localizzazione degli originali

Esistenza e localizzazione di copie

Unità di descrizione collegate

Descrizioni collegate

Area delle note

Identificatori alternativi

Punti di accesso

Punti d'accesso per soggetto

Punti d'accesso per luogo

Punti d'accesso per nome

Punti d'accesso relativi al genere

Area di controllo della descrizione

Codice identificativo della descrizione

Codice identificativo dell'istitituto conservatore

Norme e convenzioni utilizzate

Stato

Livello di completezza

Date di creazione, revisione, cancellazione

Lingue

Scritture

Fonti

Area dell'acquisizione

Soggetti collegati

Persone ed enti collegati

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