Serie IT ASUT GOVERNO >> - Senato studenti. Verbali - Senato degli studenti. Verbali

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Codice di riferimento

IT ASUT GOVERNO >> - Senato studenti. Verbali

Titolo

Senato degli studenti. Verbali

Date

  • 1997-10-09 - 2001-06-18 (Creazione)

Livello di descrizione

Serie

Consistenza e supporto

1 unità

Area del contesto

Nome del soggetto produttore

Storia archivistica

Modalità di acquisizione

Area del contenuto e della struttura

Ambito e contenuto

Verbali delle adunanze del Senato degli Studenti dal 9 ottobre 1997 (verbale n.1) al 18 giugno 2001 (verbale n.12).

Il Senato degli Studenti è istituito nell’Università di Torino con Decreto rettorale n. 3342 del 2 ottobre 1995 “Costituzione e composizione del Senato degli Studenti”, dopo un anno di lavori della commissione appositamente riunita con il compito di predisporre una bozza del Regolamento didattico di Ateneo, di studiare il meccanismo di attivazione del Senato degli Studenti e di esaminare la bozza di Regolamento elezioni studenti (D.R. n. 2877 del 4 novembre 1994).
Si concretizza così uno dei punti di innovazione in materia di autonomia universitaria, rivendicata con forza alla fine degli anni Novanta dai movimenti studenteschi e propugnata con diversi disegni di legge sottoposti all’analisi della Commissione Pubblica istruzione del Senato. Tra questi citiamo il d.d.l. n. 1935 del 1989 (mai diventato legge dello Stato) “Autonomia delle università e degli enti di ricerca” che, nella versione rivista nel 1991 dal Governo, così presentava il nuovo organo di rappresentanza degli studenti:

Art. 3. (Autonomia statutaria)

  1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:
    […]
    e) la composizione e le competenze del senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

Art.4. (Autonomia regolamentare)

  1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e del consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. È comunque riservata al senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, per la finanza e per il personale.
    […]

Art. 10. (Organi di rappresentanza degli studenti)

  1. Ogni università istituisce con funzioni consultive un senato degli studenti. La sua composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.
  2. Il senato degli studenti è composto da un numero non superiore a quindici membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta membri per le altre.

La costituzione di questo organo avrebbe dovuto creare un nuovo sistema di rapporti, di tipo dialettico, tra gli studenti e le strutture di governo generale dell'università, che si affiancava a quello di tipo partecipativo negli organi tradizionali, che sopravvive.

Con Decreto rettorale n. 2242 del 23 aprile 2013 (ex lege n. 240 del 30 dicembre 2010, che all’art. 2 c. 2 regolamenta le rappresentanze studentesche) il Senato degli Studenti si trasforma in Consiglio degli Studenti, tutt’ora attivo. Così si definisce "È il massimo organo di rappresentanza studentesca. Ha la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attività degli organi dell'Ateneo (vedi art. 62 dello Statuto di Ateneo)".

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Nota

Copie dei decreti sopra citati e del Regolamento sono allegati al volume.

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