Verbali delle adunanze del Senato Accademico Integrato (al quale sono chiamati, oltre ai professori, ricercatori, appartenenti al personale tecnico-amministrativo e studenti) dal 23 aprile 1991 (verbale n.1) al 27 giugno 1994 (verbale n.6).
Con la legge n. 168 del 9 maggio 1989 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, venne introdotto un consesso del Senato accademico più ampio, il così detto Senato accademico integrato, al quale competeva l’elaborazione dei nuovi Statuti. La sua composizione è definita al comma 2 dell’art. 16 del titolo IV:
Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:
a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare la entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;
b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6;
c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;
e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.
Nell’Università di Torino, il primo atto che cita il S. A. integrato è il Decreto rettorale n. 697 dell’11 marzo 1991 “Modifica del D.R. n. 268 del 30/1/1991, relativo al Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti nel Senato Accademico integrato”. Nella seduta del 23 aprile 1991 in effetti si discute il Regolamento di funzionamento del Senato allargato.
Dall’Annuario dell’a.a. 1993/94 si evince che l’ultima seduta è quella del giugno 1994.